L’assistenza psichiatrica e le sue modalità sono profondamente condizionate e permeate dalle norme dei Codici degli Stati moderni. Nel marzo 1939 si tenne a Vienna il 2° convegno dei giuristi italiani e tedeschi nel quale furono discusse e poste a confronto le politiche razziali dei rispettivi regimi fascista e nazista.
Propongo alcune citazioni:
- «Gli Stati Uniti di America hanno vive preoccupazioni di “invasione gialla”, mentre tali preoccupazioni non esistono né per l’Italia né per la Germania. Viceversa l’Italia ha necessità di provvidenze particolari contro l’indigenismo africano. Il relatore tedesco ha precisato che per la Germania le uniche “incompatibilità razziali” sono presentemente quelle rappresentate dagli zingari e dai “meticci” della Renania, nati durante l’occupazione straniera, a prescindere dal pericolo ebraico. Il quale, del resto, è assai più grave in linea spirituale e sociale che non lo sia in linea biologica.
- Il prof. Costamagna, della Regia Università di Roma nella sua relazione per l’Italia sostiene che « Collo svolgersi dell’espansione coloniale dello Stato Italiano, nel rispetto delle popolazioni indigene dei possedimenti (…) si annunzia di fronte allo statuto di cittadinanza, proprio dei cittadini metropolitani, uno statuto di sudditanza, con differenze di contenuto determinate dalla condizione etnica dei soggetti. Così oggi esistono (…) una cittadinanza egea, una cittadinanza libica e una sudditanza coloniale nel senso rigoroso della parola ».
- Le misure dei Codici per la “difesa della integrità e della sanità della stirpe” sono contenute nel Codice Penale del 1930 e nella legislazione coloniale italiana; in particolare con il R.D.L. 19 aprile 1937 n. 880- erano stato introdotti i reati di concubinato e contro il “triste fenomeno del meticciato e dell’indigenismo”. Il Codice Penale del 1930 a tutela della famiglia e della stirpe perseguiva l’aborto, il contagio per sifilide e blenorragia.
Il contenuto giuridico dell’appartenenza dell’individuo allo Stato va diversificato in base razza, nazionalità, cittadinanza, ravvisando in ciascuno di questi criteri una diversa esplicazione del dato dell’”origine” e facendo corrispondere a ciascuno di essi uno statuto giuridico diverso o modi diversi per l’acquisto della cittadinanza. La legislazione italiana, escluso il caso della “razza ebraica” e dei “nativi dell’Africa Orientale” o assimilati, fino ad oggi non ha forzato i caratteri per i quali si dovrebbe distinguere fra le diverse appartenenze razziali. E nemmeno ha indicato le condizioni che stabiliscono la figura dello “italiano non regnicolo”.
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