Il trattamento del pazienti autori di reato
Dall'Ospedale Psichiatrico Giudiziario alla Rete dei Servizi territoriali
di Franco Scarpa

Ordinanza Magistrato di Sorveglianza e responsabilità

Share this
29 novembre, 2013 - 02:05
di Franco Scarpa

Vi trascrivo una parte di un ordinanza del Magsitrato di Sorveglianza di Firenze per un paziente intrernato in OPG e dimesso. E' stata molto discussa per le implicazioni che ne deriverebbero su una possibile responsabilità del curante di fornte al rispresentarsi di comportamenti di reato in pazienti già dichiarati "non pericolosi" dal Giudice se le condotte siano imputabili a mancato trattamento.

"UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE
Il Magistrato di Sorveglianza
Emette la seguente
ORDINANZA
 
(OMISSIS)
………………………………………………………………………………………
“Per quel che riguarda il profilo psicopatologico si ricorda che, con le garanzie di cui agli artt.2 e ss.della legge 13.5.1978 n. 180, possono essere disposti trattamenti sanitari obbligatori  anche in condizioni di degenza ospedaliera per malattie mentali se esistano alterazioni psichiatriche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall’infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere.
Inoltre si osserva che, per consolidata giurisprudenza (c. Cass., Sez. IV, n.10795 del 14.11.2007, Pozzi, e Cass. Sez. IV, n. 48292 del 27.11.2008, Desana) il medico psichiatra è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente anche se questi non sia sottoposto a ricovero coatto. Tale posizione di garanzia comporta l’obbligo di apprestare specifiche cautele  quando sussista un concreto pericolo di condotte autolesive e si estende fino a configurare il concorso colposo rispetto al delitto doloso, anche nel caso di cooperazione colposa, quando la regola cautelare violata sia diretta ad evitare anche il pericolo dell’atto doloso del terzo, risultando quest’ultimo prevedibile per l’agente.
La esistenza di una posizione di garanzia del medico psichiatra verso atti auto ed etero aggressivi del paziente psichiatrico si desume , a contrariis anche dall’art. 3 ter, comma 4, della legge 17.02.2012 n.9, riguardante le disposizioni per il definitivo superamento  degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, laddove afferma che le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di Salute mentale.
Ciò perché, evidentemente, il malato di mente può cessare di essere pericoloso ma non sempre può guarire.
Ritiene questo magistrato di Sorveglianza che dal complesso normativo e giurisprudenziale  si possa dedurre la presenza di un dovere di cura e di una posizione di garanzia in capo al medico psichiatra di paziente autore di reati affetto da infermità psichica ma non socialmente pericoloso affinché siano evitate possibili ma non probabili recidive laddove dipendenti da prevedibili ed evitabili scompensi.
Sulla scorta della prolungata osservazione in Istituto e confidando sulla ottemperanza da parte dei Servizi Psichiatrici del Territorio al potere e dovere di cura come sopra specificato si ritiene poter pervenire alla revoca della misura di sicurezza, ritenendo l’interessato persona non più socialmente pericolosa.
In ragione della gravità delle condizioni di salute, l’interessato all’atto della dimissione, sarà affidato a personale sanitario del Dipartimento di Salute Mentale di xxxxxx pe

> Lascia un commento


Commenti

Arma a doppio taglio, la posizione di garanzia mette in mora lo psichiatra obbligandolo ad un intervento di tutela, di se stesso e sociale, che puo' compromettere il fondamento clinico dell'alleanza terapeutica. Ma in piu', di riflesso, e' un implicito rinnovarsi della misura di sicurezza, perpetuando l'assurdita' della cura come sanzione senza fine pena. Saggio Basaglia nell'osservare che giustizia e psichiatria hanno in comune i principi della sanzione e della separazione, oltre a molta parte dell'organizzazione istituzionale.

Interpretazioni del genere fatte dalla Magistratura creano una inaccettabile equiparazione tra recidiva di reato, che nel codice penale identifica soggetti che hanno una propensione a delinquere, con le ricadute psicopatologiche che non sono certo automaticamente connesse a condotte di reato. La cura per prevenire reati. Di questo passo anche per prevenire idee o condotte abnormi


Totale visualizzazioni: 1823