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REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

28 Set 12

Di FRANCESCO BOLLORINO

 

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'

IL Dipartimento di Salute Mentale è la struttura operativa dell'Azienda sanitaria a cui fanno capo tutti i Servizi psichIatrici territoriali e ospedalieri.
il Dipartimento di Salute Mentale deve garantire la prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione, formazione e ricerca nel campo della psichiatria e la organizzazione e promozione degli interventi rivolti alla Salute Mentale della popolazione.

ART. 2 COMPETENZE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

Il Dipartimento di Salute Mentale ha il compito di:

  • curare i rapporti con la Direzione Generale della Azienda, garantire il necessario coordinamento tra le unità operative afferenti al DSM nonché il raccordo di queste con le altre strutture e unità operative funzionalmente connesse sia con Enti o altri soggetti pubblici o privati suscettibili di contribuire alla ottimizzazione degli Interventi;
  • assicurare che l'attività delle Unità Operative si svolga nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi fissati dall'Azienda
  • gestire le risorse assegnate dal Direttore Generale dell'azienda per i Servizi Psichiatrici
  • curare gli adempimenti amministrativo-contabili ivi compresa la tenuta dei registri del personale e dell'utenza;
  • controllare le modalità di gestione da parte delle Unità Operative delle risorse loro assegnate nell'ambito del budget attribuito al Dipartimento
  • organizzare e gestire un sistema informativo basato sui flussi di dati provenienti dalle singole Unità Operative in collegamento con il sistema informativo aziendale e regionale per la Salute Mentale
  • svolgere attività di ricerca in particolare sulla qualità ed efficacia degli interventi e garantire l'aggiornamento e la formazione del personale,
  • svolgere attività di informazione, comunicazione ed educazione alla Salute Mentale;
  • controllare l'operato di soggetti convenzionati con l'Azienda.

ART. 3 ARTICOLAZIONE DEL DSM

Il DSM si articola nelle seguenti Unità Operative

  • Centro di Salute Mentale (CSM)
  • Servizio Psichiatrico Ospedaliero di Diagnosi e Cura (SPDC)

I rapporti tra l'Azienda Ospedaliera presso cui opera il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura e la Azienda Sanitaria sono disciplinati mediante apposito protocollo.

ART. 4 DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

Il DSM è diretto da un medico psichiatra di II livello dirigenziale nominato dal Direttore Generale tra i dirigenti di II livello presenti nel Dipartimento di salute mentale.
La nomina da parte del Direttore Generale sarà motivata previa valutazione del curriculum professionale.
Il direttore del DSM resta in carica cinque anni e la carica è rinnovabile.
Il Direttore del DSM esercita funzioni di indirizzo coordinamento e verifica della attività delle Unità Operative nonché funzioni di gestione e programmazione in relazione ai compiti spettanti al DSM;
Il Direttore del DSM risponde dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi quantitativi e qualitativi fissati dal Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Psichiatrici. A tal fine il direttore predispone una relazione annuale sull'attività complessiva del DSM.
Per lo svolgimento delle funzioni di ricerca, formazione del personale e sviluppo del sistema informativo psichiatrico nonché per il mantenimento delle relazioni correnti con l'Amministrazione o per altri specifici compiti preventivamente individuati, il Direttore può nominare propri referenti.
Il Direttore elabora progetti finalizzati al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle Unità Operative ed assicura la funzionalità delle prestazioni. 
Esprime altresì il proprio parere sii gli atti della Amministrazione, del Direttore Sanitario e Amministrativo che riguardino l'attività del DSM.

ART. 5 ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

Per l'esercizio dei propri compiti al DSM è attribuito annualmente dal Direttore Generale un apposito budget garantito e vincolato, commisurato al 5% della spesa sanitaria complessiva pro capite della Regione per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Regione all'Azienda Sanitaria di competenza.
Il Direttore del DSM provvede ad assegnare, nell'ambito del budget attribuito al Dipartimento medesimo, le risorse necessarie alle Unità operative adottando altresì eventuali atti di riconversione della spesa che si rendano opportuni nel corso dell'anno al fine di ottimizzare le risorse stesse, compatibilmente con la normativa vigente e con i programmi autorizzati a livello Regionale e Aziendale;
Le Unità Operative gestiscono autonomamente, nell'ambito degli indirizzi e direttive fissati dal Direttore del DSM, il budget loro assegnato

ART. 6 CENTRI DI SALUTE MENTALE

I Centri di Salute Mentale garantiscono l'assistenza psichiatrica in ogni Distretto sanitario della Azienda;
I Centri di Salute Mentale operano in modo integrato con le strutture sociosanitarie in riferimento all'accoglimento e alla valutazione della relativa domanda e allo orientamento dell'utenza complessiva (pazienti, familiari, cittadini) verso le opportune risposte. 
Nell'ambito della propria area territoriale il CSM è dotato di autonomia operativa. Il CSM opera secondo i criteri ed indirizzi previsti dalle vigenti normative nazionali e regionale. 
Nelle sedi del CSM viene attuato un servizio temporaneo di ospitalità diurna (day hospital e Centro diurno). L'accoglimento viene disposto dai responsabile del CSM, il quale provvederà a trasmettere qualunque variazione all' ufficio competente.
L'attività del CSM si articola nell'arco delle 24h per tutti i giorni della settimana. L'attività nelle ore notturne e festive è garantita attraverso l'istituto della pronta disponibilità.
Il CSM gestisce e controlla direttamente i ricoveri degli utenti di competenza territoriale e stabilisce nel tempo più breve possibile i relativi trasferimenti nelle Sedi dotate di ospitalità sulle 24 ore (Comunità Terapeutica, Comunità Protetta, Servizio di Diagnosi e Cura)
Il CSM garantisce la consulenza psichiatrica nei presidi ospedalieri privi di SPDC.
Il CSM promuove, tra l'altro, l'erogazione di sussidi, il sostegno alla vita domiciliare, l'aiuto alla gestione di alloggi comunitari, l'erogazione di pasti, il supporto nella gestione ed amministrazione del patrimonio concordata con l' utente (e, se ricorrono le fattispecie, con gli organi della tutela), la gestione di attività di tempo libero, soggiorni, attività socio-terapeutiche e di formazione.
Il CSM, nei casi in cui si renda necessario, attua il trattamento sanitario obbligatorio attraverso diversificate modalità di assistenza e secondo quanto contenuto nell'allegato I, parte integrante del presente regolamento.
Il CSM sviluppa forme di cura domiciliare e territoriale nell'ambito del Distretto Sanitario di competenza, disciplina ed autorizza su protocolli di lavoro i rapporti con altre Aziende Sanitarie e strutture convenzionate per quanto concerne gli utenti del proprio territorio.

ART. 7 PERSONALE DEL CENTRO DI SALUTE MENTALE

Il CSM è diretto da un medico psichiatra dirigente di struttura complessa i cui compiti sono quelli previsti dalla legislazione vigente nell'ambito dei principi generali di buon andamento, efficienza ed efficacia della attività
A ciascun CSM è addetta una équipe multidisciplinare composta da medici psicologi assistenti sociali, educatori professionali, infermieri, amministrativi, OTA

Le strutture riabilitative semiresidenziali (day-hospital e centro diurno) e residenziali (comunità terapeutica e protetta ) sono gestite dai personale del CSM competente per territorio
L'Azienda Sanitaria garantisce che l'organizzazione del CSM sia tale da assicurare per ogni turno di lavoro la presenza di operatori di diversa qualifica professionale, in modo da assicurare la scelta operativa più opportuna in relazione alle esigenze degli utenti.

ART. 8 RISORSE DEL CENTRO DI SALUTE MENTALE

Ogni CSM deve avere diretto controllo e piena accessibilità a risorse strumentali adeguate alla domanda
-dotazione di budget,
-dotazione di farmaci,
-possibilità di erogare pasti all'utenza presso la propria sede, possibilità di preparare e consumare i pasti insieme agli operatori al fine di stimolare la autonomia della quotidianità;
-dotazione di automezzi di servizio

ART. 9 SERVIZIO PSICHIATRICO OSPEDALIERO DI DIAGNOSI E CURA

Al DSM afferisce il Servizio psichiatrico ospedaliero di diagnosi e cura.
Laddove l' SPDC fosse collocato in Azienda diversa da quella Sanitaria (Azienda Ospedaliera o Universitaria ), appositi protocolli regoleranno i rapporti tra le due Aziende
Il SPDC opera presso la struttura ospedaliera con i seguenti compiti

  • trattamenti sanitari in condizione di degenza ospedaliera, volontari e obbligatori , di concerto con il competente CSM o su richiesta espressa dello stesso;
  • consulenza psichiatrica per domande afferenti ai Servizi di Pronto Soccorso, ai Dipartimenti di Emergenza degli Ospedali Generali o per richieste provenienti dai reparti ospedalieri;
  • un protocollo che disciplina il rapporto tra 1'Azienda Sanitaria e quella sede dell'SPDC dovrà regolamentare gli aspetti logistico-organizzativi, l'utilizzazione del personale ausiliario messo a disposizione dalla struttura ospedaliera nonché i rapporti operativi tra il personale dell'SPDC e altre Unità Operative della struttura ospedaliera medesima
  • il personale appartenente ai ruolo sanitario dell'SPDC, collocato in Azienda Ospedaliera, opera alle dipendenze Funzionali dell'AO, pur conservando lo status di dipendente dell' Azienda Sanitaria.

ART. 10 STRUTTURE RIABILITATIVE SEMIRESIDENZIALI

Sono strutture riabilitative semiresidenziali il Day-hospital e il Centro Diurno

DAY-HOSPITAL

Il Day-hospital è una struttura semiresidenziale in cui vengono attuati programmi terapeutici riabilitativi a breve e medio termine programmati dal CSM.
E' aperto almeno 8 ore al giorno ed è utilizzato da pazienti con patologia subacuta. Ha la finzione di evitare i ricoveri a tempo pieno nonché di limitarne la durata quando questi si rendano indispensabili.
Il Day-hospital è una struttura intermedia le cui finzioni non sono solamente quelle di accompagnare i pazienti che escono da una situazione di scompenso e favorirne il reingresso nella società, ma di realizzare strutturalmente e funzionalmente una area terapeutica a cui i pazienti accedono anche direttamente, secondo il programma del CSM.
Nel Day-hospital opera il personale del CSM.

CENTRO DIURNO

Costituisce risorsa del CSM il Centro Diurno fruibile dall'utenza di uno o più servizi Territoriali (consultori , medicina di base , servizi per anziani , ecc. ) finalizzato a sviluppare in spazi appropriati attività educativa, formativa di apprendimento sociale, di animazione di utilizzo di tecniche specifiche di espressione corporea e di sviluppo delle capacità cognitive.
Il Centro Diurno é aperto 8 ore al giorno per sei giorni alla settimana.
Il CSM provvede all'organizzazione delle relative attività di concerto con Enti ed Istituzioni o esperti con specifiche professionalità didattiche
Per ognuno dei Centri Diurni è individuata un referente coordinatore a cura del responsabile del CSM. 
Il coordinatore provvede a redigere periodicamente una relazione concernente le iniziative adottate la loro durata, gli esiti ottenuti operatori utilizzati, nonché i luoghi presso i quali dette iniziative si sono svolte relazione viene trasmessa sia ai responsabile del CSM che al direttore del DSM.

ART. 11 STRUTTURE RIABILITATIVE RESIDENZIALI

Costituiscono risorse del CSM le strutture residenziali riabilitative: ad alta, media e minore intensità assistenziale.
Tali strutture non possono avere più di 20 PL, ciascuna ed in grado di accogliere, con livelli di protezione medico-psico-sociale differenziati, pazienti del "residuo manicomiale" e nuovi cronici
I programmi riabilitativi sono individualizzati e debbono prevedere temporale adeguato ai bisogni ed alle capacità dei pazienti.
Le strutture residenziali riabilitative avranno caratteristiche che variano delle esigenze della popolazione servita e del territorio su cui insistono. 
Esse potranno ospitare per periodi medio-lunghi pazienti con:
o presenza di problemi rilevanti di salute mentale
o assenza o nocività della rete Familiare o sociale di supporto
o elevata disabilità per cui il CSM valuti che l'inserimento residenziale indispensabile in ordine alle specifiche problematiche soggettive, familiari e sociali in atto. 
L'accoglienza di utenti nelle strutture residenziali riabilitative è disposto dal direttore del DSM su proposta del responsabile del CSM.
Nelle strutture residenziali riabilitative opera il personale del CSM.
E' da prevedere, infine, la costituzione di Gruppi-appartamento con pazienti giunti in una fase avanzata del loro reinserimento sociale . Quest'ultime sono autogestite con il controllo periodico da parte degli operatori del CSN[ competente per territorio.

ART. 12 FORMAZIONE, RICERCA E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL DSM

Il DSM promuove progetti di Formazione, ricerca, e aggiornamento del personale onde garantire a livello generale, un accrescimento della professionalità e consentire – in particolare – un più efficace perseguimento degli obiettivi fissati
In relazione alle specifiche esperienze acquisite a livello operativo, il personale può formulare proposte al direttore del DSM in ordine ad iniziative formative, di ricerca o di aggiornamento.

ALLEGATO I

TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO (T.S.O.)

A) Nell'ottica della filosofia della legge n.180 del 1978 che prevede il passaggio
da un'assistenza psichiatrica secondo un regime manicomiale ad una gestione delta stessa a livello territoriale, il T.S.O. deve considerarsi un intervento eccezionale. 
B) Gli operatori che si adoperano a questo tipo di avere un adeguata preparazione affinché l'intervento per il paziente e servizio, devono non sia dannoso per il paziente e possa, nello stesso tempo, essere contenitivo della situazione che si è creata.
C) La preparazione degli operatori, identificabili nelle figure dei medici, degli infermieri e delle forze dell'ordine, è a carico delle Amministrazioni di appartenenza, in relazione, ovviamente, alle diverse competenze.
D) Per quanto concerne gli operatori di polizia, il D.S.M. può istituire, per un numero limitato di questi (numero variabile da zona a zona), dei corsi finalizzati alla sensibilizzazione dette problematiche del paziente psichiatrico e della sua famiglia. Tali corsi potranno essere tenuti medici della Polizia di Stato specialisti nell'ambito delle discipline psichiatriche e/o psicologiche in collaborazione con psichiatri dei Servizi Territoriali, onde poter più adeguatamente rispondere alle esigenze specifiche dell'intervento.
E) L'esecuzione del T.S.O. deve essere un'operazione congiunta del personale sanitario e di quello di polizia, come previsto dalla circolare dei Ministero della Sanità del 1992. 
E' importante sottolineare che il personale sanitario, lungi dall'essere deresponsabilizzato dalla presenza della forza pubblica, continua ad essere titolare di un ruolo tecnico mirato alla tutela della salute del paziente, al rispetto ed alla cura della sua persona, nonché al recupero un Suo consenso

 

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