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Superamento Opg: cosa cambia ?

29 Mag 14

Di carlo@gozio.it

 

Secondo il testo approvato sia in Senato che alla Camera, queste le novità:

  1. VERIFICA E COMMISSARIAMENTO
    Tra sei mesi c’è la verifica (Ministeri Salute e Giustizia e Comitato paritetico interistituzionale OPG) sull’attuazione da

    parte delle Regioni delle nuove norme. I programmi regionali devono dimostrare che entro il 31 marzo 2015 gli OPG

    saranno effettivamente chiusi. Altrimenti scatta subito il commissariamento per le regioni inadempienti.

  2. REGIONI POSSONO RIVEDERE PROGRAMMI REMS: A FAVORE DEI SERVIZI DI SALUTE MENTALE

    Dati i tempi, giustamente, così stretti, è previsto che le Regioni possano rivedere i programmi sulle Rems, riducendo i posti e re-investendo i finanziamenti per potenziare i servizi di salute mentale (*1) . Le Rems, se le nuove norme sono applicate correttamente, diventano una soluzione quantomeno residuale, visto le nuove disposizioni che privilegiano le misure alternative all’internamento (vedi punto 4) e quelle relative alla pericolosità sociale (vedi punto 5). Perciò insistiamo affinché le Regioni rivedano i loro programmi. *1) Articolo 1 comma 1 bis: Entro il 15 giugno 2014, le regioni possono modificare i programmi presentati in precedenza al fine di provvedere alla riqualificazione dei dipartimenti di salute mentale, di contenere il numero complessivo di posti letto da realizzare nelle strutture sanitarie di cui al comma 2 e di destinare le risorse alla realizzazione o riqualificazione delle sole strutture pubbliche”;

  3. OBBLIGO DEI PROGRAMMI DI DIMISSIONE
    Entro 45 giorni dall’approvazione della legge, le Regioni devono trasmettere a Governo e a Magistratura i programmi di

    dimissione degli attuali internati in OPG (al 1.4.2014), motivando le ragioni che dovessero impedirle (e comunque l’internamento è eccezionale e transitorio) (*2).

    *2) Articolo 1 comma 1 ter: Per i pazienti per i quali è stata accertata la persistente pericolosità sociale, il programma documenta in modo puntuale le ragioni che sostengono l’eccezionalità e la transitorietà del prosieguo del ricovero.

  4. DI NORMA SI ADOTTANO MISURE ALTERNATIVE ALL’INTERNAMENTO
    Il giudice, anche di sorveglianza, adotta misure alternative al ricovero in OPG, salvo eccezioni (*3), anche per misure

    provvisorie e per dimissioni. Perciò sarà importante che Regioni (Asl e loro servizi) e Magistratura stabiliscano protocolli di collaborazione.

    *3) Articolo 1 comma 1 “Il giudice dispone nei confronti dell’infermo di mente e del seminfermo di mente l’applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e custodia,salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate e a fare fronte alla sua pericolosità sociale”

  5. NON SI ATTRIBUISCE LA PERICOLOSITA SOCIALE PERCHE’ LA PERSONA E’ EMARGINATA O LASCIATA SENZA CURE

    Le condizioni economico sociali dell’individuo e la mancanza del progetto terapeutico individuale non possono più motivare la pericolosità sociale e quindi l'internamento, e non giustificano più le proroghe. Oggi invece un malato proprio perché è senza cure e abbandonato dai servizi spesso può essere valutato socialmente pericoloso. Lo stesso spesso accade ad un malato povero, emarginato, senza casa che può diventare, per questa ragione, socialmente pericoloso e può così finire in OPG. Con le nuove norme non dovrà più succedere che l’internamento in OPG e le proroghe della misura di sicurezza si adottino per carenze di assistenza comunitaria o individuale sul territorio o per la condizione di svantaggio sociale della persona.

  6. LIMITE ALLA DURATA DELLA MISURA DI SICUREZZA (STOP ERGASTOLI BIANCHI)
    La durata massima della misura di sicurezza non può essere superiore a quella della pena per corrispondente reato

    (massimo edittale). Quindi c’è un limite alle proroghe e uno stop ai cosiddetti "ergastoli bianchi".

  7. TAVOLO MONITORAGGIO OPG

    Entro 30 giorni dall’approvazione della Legge, viene istituito un Tavolo per il superamento degli OPG, che relaziona al Parlamento.

    da http://www.news-forumsalutementale.it

     

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1 commento

  1. vdm2006@libero.it

    Le norme approvate
    Le norme approvate danneggeranno gli assistiti dei DSM, le loro famiglie e le precarie condizioni operative dei servizi di salute mentale della regione Abruzzo, commissariata dal 2009 ed attualmente in piano di rientro dal debito sanitario.
    Infatti nell’ultima verifica ministeriale, la Regione Abruzzo è stata dichiarata inadempiente su alcuni parametri dei Livelli Essenziali di Assistenza, come la psicoriabilitazione e gli hospice. Inoltre tengo a precisare che gli standard di personale e di strutture riabilitative, in tutte le quattro tipologie riconosciute indispensabili dalla comunità scientifica, sono molto al di sotto del minimo indispensabile. Il piano di rientro vieta espressamente l’assunzione di personale nuovo e non garantisce il rimpiazzo di coloro che sono andati in pensione.
    Mi sfugge per quale ragione ci sia una ostilità verso le REMS, che avrebbero garantito, almeno per l’Abruzzo, l’aumento di dotazioni strutturale riabilitative specifiche per persone autori di reato. Tali pazienti dovranno essere inseriti nelle strutture esistenti, orientate a tipologie di pazienti ben diverse (schizofrenia e disturbi bipolari).
    Infine, come noto, molti pazienti in OPG presentano patologie miste (ritardi mentali lievi, epilessia,disturbi di personalità e della condotta, uso di sostanze) per le quali i trattamenti riabilitativi e terapeutici di riconosciuta efficacia sono pochi ed elusivi.
    In sostanza per l’Abruzzo prevedo un danno per la collettività e per i servizi da questa legge pensata male, emendata malissimo e approvata senza una adeguata ponderazione delle basi scientifiche del comportamento violento e aggressivo in persone autori di reato.

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