GAZZETTA UFFICIALE N.98 DEL 28 APRILE1999
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 8 OTTOBRE 1998 N.520"REGOLAMENTO RECANTE NORME PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA E DEL
RELATIVO PROFILO PROFESSIONALE DELL'EDUCATORE PROFESSIONALE, AI
SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N.502"
Il Ministro della Sanita'
Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n.502, recante Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992,
n.421, nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre
1993, n.517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta
al Ministro della sanita' di individuare con proprio decreto le
figure professionali da formare ed i relativi profili,
relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico,
tecnico e della riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure
professionali;
Ritenuto di individuare la figura dell'educatore professionale;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella
seduta del 22 ottobre 1997;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 1
giugno 1998;
Ritenuto di provvedere alla individuazione della figura e relativo
profilo professionale dell'educatore professionale anche alla luce
dei provvedimenti in corso per l'armonizzazione delle figure
professionali del settore;
Vista la nota, in data 19 ottobre 1998, con cui lo schema di
regolamento e' stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n.400, al Presidente del Consiglio
dei Ministri;
ADOTTA
Il seguente provvedimento:Art.1.
1. E' individuata la figura professionale dell'educatore
professionale, con il seguente profilo: l'educatore professionale
e' l'operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma
universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e
riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaboratoda
un'equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato
della personalita' con obiettivi educativo/relazionali un un
contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura
il positivo inserimento o reinserimento psico sociale dei soggetti
in difficolta'.
2. L'educatore professionale:
a) programma, gestisce e verifica interventi educativi mirati al
recupero e allo sviluppo delle potenzialita' dei soggetti in
difficolta' per il raggiungimento di livelli piu' avanzati di
autonomia;
b) contribuisce a promuovere e organizzare strutture e risorse
sociali e sanitarie, al fine di realizzare il progetto educativo
integrato;
c) programma, organizza, gestisce e verifica le proprie attivita'
professionali all'interno di servizi socio sanitari e strutture
socio sanitarie riabilitative e socio educative, in modo
coordinato e integrato con altre figure professionali presenti
nelle strutture, con il coinvolgimento diretto dei soggetti
interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della
collettivita';
d) opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei pazienti, allo
scopo di favorire il reinserimento nella comunita';
e) partecipa ad attivita' di studio, ricerca e documentazione
finalizzate agli scopi sopra elencati.
3. L'educatore professionale contribuisce alla formazione degli
studenti e del personale di supporto, concorre direttamente
all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e
all'educazione alla salute.
4. L'educatore professionale svolge la sua attivita'
professionale, nell'ambito delle proprie competenze, in strutture
e servizi socio sanitari e socio educativi pubblici o privati, sul
territorio, nelle strutture residenziali e semiresidenziali in
regime di dipendenza o libero professionale.Art.2.
1. Il diploma universitario dell'educatore professionale,
conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazionied integrazioni, abilita all'esercizio della professione.Art.3.
1. La formazione dell'educatore professionale avviene presso le
strutture sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale e le
strutture di assistenza socio sanitaria degli enti pubblici
individuate nei protocolli d'intesa fra le regioni e le
universita'. Le universita' provvedono alla formazione attraversola facolta' di medicina e chirurgia in collegamento con le facolta' dipsicologia, sociologia e scienza dell'educazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.Roma, 8 ottobre 1998
Il Ministro: Bindi
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1999
Registro n.1 Sanita', foglio n.71
Fonte:
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