I medici potranno farsi pubblicità su Internet, ma solo dopo il nullaosta dell'Ordine provincialeal quale sono iscritti. Lo afferma una circolare della Federazione nazionaledegli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, che ha interpretato in talsenso la legge 362/99 nella quale si dava via libera alla pubblicità dimedici e cliniche. La legge non citava espressamente Internet tra i media. La Federazionedegli Ordini ha interpretato in maniera estensiva la legge inserendo anche larete delle reti tra i media ammessi. (11 novembre 1999) Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri
Oggetto: "Legge175/92: Modifiche normative. Pubblicità sanitaria tramiteInternet"
In data 20 ottobre u.s. è statapubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 14 ottobre 1999 n.362 "Disposizioniurgenti in materia sanitaria" che, all'art. 12, per quanto riguarda iltema della pubblicità in campo sanitario, apporta alcune modificheal previgente sistema normativo.
L'articolo 12 appena citato modifica, infatti,sia l'art. 1, comma 1, che l'articolo 4 comma 1 della legge 5 febbraio1992, n. 175, prevedendo in sostanza che la pubblicità sanitariasvolta sia dai singoli professionisti sia dalle case di cura private, gabinettie ambulatori mono o polispecialistici è consentita anche attraversoinserzioni su giornali e quotidiani e periodici di informazione.
È da chiarire che, ovviamente, restanoferme le disposizioni previste dalla normativa in
vigore per quanto riguarda nulla osta,autorizzazioni e caratteristiche estetiche relativi ai
messaggi pubblicitari.
Il legislatore in pratica ha permesso ladiffusione, attraverso un altro strumento informativo, del messaggio pubblicitariolasciando inalterato il quadro normativo delineato dalla legge
175/92, così come modificata dallalegge 26 febbraio 1999. n. 42 e dal dm 16/9/1994, n. 657.
Riteniamo necessario rammentare che con la citata legge n. 42/99 eranostate già apportatedelle modifiche oggetto di una specifica circolare della Fnomceo del 12marzo 1999 n. 40.
Per opportuna memoria si ricorda che le modifiche riguardavano la necessitàper gliesercenti le professioni sanitarie nonché per le strutture sanitariedi rispettare un limite dispesa del 5% del reddito dichiarato l'anno precedente per quanto riguardale spese dellapubblicità.
Nella legge 42/99 è stata prevista anche la possibilità diirrogare la sanzione della censuraoltreché della sospensione per coloro che svolgono a titolo individualeo comeresponsabile di strutture sanitarie pubblicità nelle forme consentitesenza autorizzazione delsindaco o della regione.
Sempre in riferimento al tema del controllo della pubblicità sanitariaoccorre sottolineareun'ulteriore parziale modifica prevista dal dlgs n. 96 del 30 marzo 1999,le cui disposizionitrovano applicazione dall'1/7/1999.
A seguito dell'avvenuta entrata in vigore di questa normativa, sono daconsideraretrasferite ai comuni (almeno per le regioni appresso specificate) le funzioniamministrativeconcernenti la pubblicità sanitaria di cui all'art. 118, comma 2,del dlgs n. 112 del 1998.
In buona sostanza, la competenza a rilasciare le autorizzazioni di cuiall'art. 5 della normativadella legge 175/92 è attribuita ai comuni e non più alleregioni. La normativa, comespecificamente riportato all'art. 1, si applica alle regioni Piemonte,Lombardia, Veneto,Marche, Lazio Molise, Campania, Puglia e Calabria.
Tale disposizione si spiega con il fatto che le regioni citate non avevanoancoraprovveduto a emanare la legge regionale di cui all'art. 3 della legge 8giugno 1990, n. 142 eall'art. 4, comma 5 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che individua qualifunzioni amministrativeconferite alle regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 sonomantenute in capoalle regioni e quali sono trasferite o delegate agli enti locali.
Pubblicità sanitaria tramite Internet
La già citata legge 14 ottobre 1999, n. 362, non ha esplicitamentee direttamente previstol'utilizzazione, come veicolo informativo del messaggio pubblicitario,della rete Internet. Ilcomitato centrale della Federazione, però, ha ritenuto necessarioesprimere alcuniorientamenti sull'argomento, anche per permettere agli ordini di dare opportuneindicazionie informazioni ai medici che sempre più utilizzano la rete Internet.
Il comitato centrale ha ritenuto praticabile la diffusione di messaggipubblicitari tramite i sitiInternet sempre nel rispetto dei limiti previsti agli articoli 1 e 4 dellalegge 5 febbraio 1992, n.175.
L'Ordine dovrà al riguardo rilasciare apposito nullaosta ai medicirichiedenti controllando lacorrettezza del messaggio proposto e la rispondenza ai criteri di cui allalegge 175/92 e al dm657/94.
È ovvio che la competenza a rilasciare il nullaosta non potràche spettare all'Ordine pressocui è iscritto il sanitario richiedente, considerando che il messaggioInternet è diffuso inmodo universale.
Risulta evidente che il controllo di cui trattasi dovrà essere svoltounicamente dall'Ordinesenza necessità di ulteriori autorizzazioni comunali, considerandoche la normativa di leggenon ha regolamentato espressamente la diffusione della pubblicitàin materia sanitariatramite Internet.
Soccorre al riguardo l'art.53 del vigente codice di deontologia medicache al comma 2 vietalo sfruttamento pubblicitario dell'attività medica anche tramitestrumenti informatici ma cheimplicitamente ne permette l'utilizzazione, previo controllo ordinistico,quando il messaggiorisulti corretto sia da un punto di vista normativo che deontologico.
A conclusione di questa esposizione sulle ultime innovazioni della complessamateria della
pubblicità sanitaria, sollecitiamo l'attenta vigilanza degli ordiniattraverso il corretto utilizzodelle fonti normativi e deontologiche attualmente in vigore.
0 commenti