Il Manicomio Giudiziario, poi denominato Ospedale Psichiatrico Giudiziario (OPG), nasce nel 1876 ad Aversa come Stabilimento Penitenziario per ospitare detenuti “impazziti, ribelli o insensibili alla disciplina”. Nel 1892 inizano ad esservi internate le persone “prosciolte” ma inadatte a essere ospitate nei manicomi, non penitenziari, perché considerati “più pericolosi” rispetto ai ricoverati “ordinari”.
Il Codice Penale, emanato nel 1930, introduce infine le misure di sicurezza, applicate alle persone, autori di reato, riconosciute incapaci di intendere e volere, per infermità mentale, e socialmente pericolose.
Negli OPG sono ristretti:
– infermi di mente con accertata pericolosità sociale (art. 222 CP);
– seminfermi con parziale capacità di intendere e volere e misura di sicurezza di Casa di Cura e Custodia (art. 219 CP);
– imputati in attesa di giudizio con misura di sicurezza provvisoria (art. 206 CP e 312 CPP);
– detenuti con infermità mentale sopraggiunta (art. 148 CP);
– detenuti per accertamento delle condizioni psichiche (ex art. 112 comma 2 del DPR 230/00).
Il DPCM 01-04-08 affida al Sistema Sanitario Regonale la cura delle persone detenute, e di quelle internate negli OPG, e si pone l’obiettivo della chiusura degli OPG attribuendo alle Regioni la competenza alla presa in carico delle persone sottoposte a misura di sicurezza.
In ogni Regione devono essere costituite strutture per le persone sottoposte a misura di sicurezza con la definitiva chiusura degli attuali Istituti Penitenziari.
Dopo il 31 marzo del 2014, come prevede la recentissima Legge 57/2013, che proroga il termine la chiusura già previsto dalla Legge 09/2012, art. 3 ter, nessuna persona che sia sottoposta a misura di sicurezza, o assegnata a Casa di Cura e Custodia, dovrà essere inviata negli attuali OPG; le persone, destinatarie di tali provvedimenti giudiziari, dovranno essere ospitate solo ed esclusivamente nelle strutture sanitarie da realizzare, e mettere in funzione, in ogni Regione.
Saranno pronti le Regioni o ci sarà un ennesimo rinvio o ancora peggio soluzioni di “transizione” ?
Ma verso cosa o quale modello ?
Saranno o sono pronti i Servizi ad aggiornare le proprie procedure e logiche di intervento anche in tale campo ?
Biosgna tenere conto che ci sono ancora due questioni da affrontare:
a) le modalità di organizzazione dell’attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna per cui le Regioni e le Province Autonome, ove necessario, ai sensi dell’articolo 3 ter comma 3, lettera b della legge 17 febbraio 2012, n. 9, devono attivare specifici accordi con le Prefetture;
b) le modalità per regolamentare lo svolgimento delle funzioni di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e al D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (l’Ordinamento Penitenziario ed il Regolamento di Esecuzione), anche con riferimento agli aspetti della esecuzione della misura di sicurezza e alle forme dei rapporti con la Magistratura.
Occorre pensare ad una rete di servizi organizzata a tutto tondo, dalla valutazione specifica psichiatrico forense alla gestione dei percorsi terapeutico assistenziali, gestita in collaborazione con la Magistratura, può assumersi il carico del trattamento degli autori di reato infermi di mente, anche nella fase più precoce, e dare una risposta di civiltà e di equità nel trattamento di tali pazienti.
La normativa del Codice Penale già afferma, nella sentenza che ne accerta la incapacità di intendere e volere, che la persona inferma di mente è “assolta” e ne dispone la misura di sicurezza solo in virtù di una “ambigua” ed “anacronistica”, sul piano dell’assistenza e normativa psichiatrica, valutazione di pericolosità sociale.
Più volte le sentenze della Corte Costituzionale, non ultima quella n. 253/03, hanno affermato il principio che solo un effettiva ed accertata pericolosità, per la quale non è possibile un programma terapeutico nelle strutture del Servizio Sanitario Pubblico, può giustificare una misura di sicurezza detentiva.
L’impegno dei Servizi per la Salute Mentale dovrà essere proprio mirato a realizzare, nell’ambito di un sistema totalmente sanitario, percorsi di cura e di riabilitazione, anche precoci, necessari per i singoli utenti. Le persone sottoposte a misura di sicurezza dovranno solo essere considerati utenti, in carico al Sistema Sanitario Regionale, in esecuzione di misure penali.
Né carcere né manicomio, infine, per chi commette reato in stato di infermità mentale. Le strutture residenziali dove accogliere le persone non dovranno infatti essere Carceri, come finora accaduto negli OPG, ma neanche diventare, o assumere le funzioni, degli Ospedali Psichiatrici, chiusi nel 1978.
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