Percorso: Home 9 Rubriche 9 DOPO IL DELITTO 9 CASO NASTA: IL 22 OTTOBRE POSSIBILE RINVIO A GIUDIZIO PER 5 IMPUTATI. L’ANSIA DEI GENITORI.

CASO NASTA: IL 22 OTTOBRE POSSIBILE RINVIO A GIUDIZIO PER 5 IMPUTATI. L’ANSIA DEI GENITORI.

12 Ott 15

A cura di Rossana Putignano

Sono momenti di attesa e di forte ansia per i genitori di Alessandro Nasta, il nocchiere deceduto sulla nave A. Vespucci, il 24 Maggio 2011, mentre lavorava ad alta quota (15 metri) sull’albero di maestra. Alessandro sarebbe deceduto, secondo la CTU medico legale, cadendo a seguito di un malore, impattando sul ponte. Oggi , Piero e Marisa chiedono chiarezza sulle norme di prevenzione e sicurezza sul lavoro, estese nel 2010 anche alle FF.AA. e sul perché non siano state eseguite le corrette procedure nella compilazione del DVR (Documento Valutazione Rischi). Due inchieste della Marina Militare sono state archiviate, mentre quella della Procura di Civitavecchia va verso la richiesta di rinvio a giudizio per 5 imputati. In questi giorni, il Tribunale deciderà se mandarli al processo o meno il 22 Ottobre p.v. Ora, veniamo ai verbali redatti dalla GdF del Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia, che illustrano quelle che sono le responsabilità di ciascun attore, Enti e persone, in merito all’applicazione delle norme di prevenzione e sicurezza sul lavoro, nella fattispecie in ambito della M.M.I. La Marina Militare ha redatto nel 2007 la circolare SMM 1062 intitolata “NORME GENERALI SULLA PREVENZIONE, PROTEZIONE, SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO” che […]ha indicato le procedure e le norme, in ossequio alla normativa di prevenzione infortuni e ha disegnato una catena di comando, individuando uffici, strutture e procedure operative con lo scopo dichiarato di: “fornire le informazioni organizzative e procedurali di riferimento per l’applicazione delle prescrizioni delle leggi vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro presso tutti i Comandi ed Enti della Marina Militare. Il documento intende inoltre fornire ai Titolari dei suddetti Comandi o Enti ed agli addetti dei relativi servizi di prevenzione e protezione le linee guida necessarie ad applicare tali prescrizioni” . Questo scrive la GUARDIA DI FINANZA del Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia, nel procedimento penale in atto in merito alle responsabilità sulla morte del nocchiere Alessandro Nasta, deceduto a soli 29 anni, cadendo dall’albero di maestra da un’altezza di 15 metri, a causa di un malore. In questo documento sono precisate le mansioni e responsabilità del datore di lavoro, in questo caso, rappresentato dal Titolare del Comando o Ente che “riceve prestazioni di lavoro per attività che ricadono comunque sotto la sua responsabilità di comando, direzione e controllo”. Tuttavia, essendo privi di potere di spesa sugli appositi capitoli di bilancio, per quanto attiene gli obblighi e le responsabilità legate alla fornitura di dispositivi di protezione, nonché agli interventi di manutenzione necessari per garantire la sicurezza e l’igiene, i titolari di Comandi e Enti, “si intendono assolti ai sensi dell’articolo2 comma 1del D.M. 01/02/1997 […] con la richiesta del loro adempimento agli organi che […]sono investiti del potere di gestione dei predetti capitoli” . Secondo questo verbale, tali organi assumono la responsabilità di Datori di Lavoro al momento della notifica delle richieste stesse. In data 13/12/2004, a firma del Capo di Stato Maggiore, sarebbero stata individuata una serie di alti ufficiali della Marina Militare e in data 05/10/2005 sarebbero stati individuati i Datori di Lavoro per ciascuno degli Alti Comandi Periferici. Secondo la circolare del 2011, non rientrerebbero tra i datori di lavoro I Comandanti delle Unità Navali. Secondo la circolare del 2007, il Datore di Lavoro non puo’ delegare gli obblighi previsti dall’art. 4 commi 1,2,4a e 11 primo periodo del D.Lgs. 626/94 ovvero quelli relativi a: valutazione di tutti i rischi, elaborazione del documento di valutazione dei rischi contenente i criteri di valutazione adottati , l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuali (DPI) conseguenti alla valutazione,il programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza,designazione del Responsabile di Servizio di Prevenzione e Protezione, attuazione delle modalità procedurali per il perseguimento sistematico della prevenzione e protezione dai rischi. Nell’impossibilità di adempiere a tali obblighi imposti dalla legge, è possibile delegare a una persona tecnicamente qualificata e tale delega deve essere chiaramente documentata in modo incontrovertibile nei presupposti e nei limiti. I compiti che il D.M. del 16 aprile 1992 affidava ai comitati antinfortunistici locali e intermedi, sono ora svolti dai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori nell’ambito dei servizi di prevenzione e protezione e dagli organismi paritetici territoriali. L’attività dei comitati antinfortunistici non è piu’ obbligata, mentre quella dei comitati intermedi deve essere allineata a quella prevista per gli organismi paritetici territoriali. Compito dei servizi intermedi è quello di “coordinare gli interventi dei servizi tecnici e sanitari della M.M.I. presenti nella giurisdizione per svolgere attività di verifica,misura, controllo,collaudo e rilascio delle certificazioni richieste dai Comandi o Enti del territorio. Con il D.M. 284/2000 è stata attuata la regolamentazione dell’applicazione della normativa antinfortunistica anche alle FF.AA., riconoscendo la possibilità di realizzare una tutela della salute del personale militare ma tenendo conto delle particolari esigenze delle FF.AA. mediante la formulazione di speciali norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale, ispirate al D.Lgs. 626/94. Il verbale della GdF aggiunge che la vigilanza sulle norme, ”viene effettuata dal personale militare”, precisando che l’attività di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute degli equipaggi delle unità navali, vede coinvolti anche i dirigenti e gli ufficiali responsabili di tali organizzazioni. Inoltre, per la GdF sono responsabili della compilazione del DTS (documentazione tecnica di sicurezza) la NAVARM, per le unità di nuove costruzioni, e la NAVISPELOG, perle Unità già in linea. La DTS è aggiornata a cura di NAVISPELOG anche a richiesta del Comandante dell' unità, ogni volta che siano apportate modifiche o trasformazioni a bordo e in occasione delle soste lavori. Un Consiglio di Sicurezza promuove, attraverso l’azione di ciascun Capo Servizio/Reparto/Componente, l’avvio delle procedure per l’aggiornamento del documento che raccoglie le schede di rischio con il concorso dell’U.M.M.C. Quanto riportato sopra è stato modificato da un D.Lgs. 81/08 che il DPR 90/2010 ha individuato come unico datore di lavoro delle UU.NN. il rispettivo comandante, tuttavia senza avere le capacità culturali, formative, economiche ed organizzative previste per esercitare tali funzioni. Inoltre, l’analisi e la valutazione dei rischi, prerogativa esclusiva del datore di lavoro, provengono dalla stessa circolare, demandata a un ufficio in ambito di Comandi di Squadra Navale fino al 28 maggio 2012, cioè esattamente quattro giorni dopo l’incidente occorso ad Alessandro Nasta. Infatti, a decorrere da tale data il CINCNAV affida la realizzazione del DVR direttamente al singolo Comandante della Nave. Terminando, per l’A. Vespucci sono stati sentiti tre comandanti, invece per l’Arsenale Militare di La Spezia, incaricato della gestione della commessa per la fornitura delle Relazioni Tecniche Valutazioni Rischi delle navi di sua competenza, sono stati ascoltati un Capitano di Fregata, 2 Tenenti di Vascello,un Sottotenente di Vascello. Inoltre sono stati sentiti il Capitano di Corvetta e 2 Capitani di Vascello. Per la ditta MECQ S.r.l di Viareggio, vincitrice dell’appalto pubblico relativo alla fornitura del Documento di Valutazione Rischi denominato successivamente Relazione Tecnica Valutazione Rischi delle Navi della Marina Militare Italiana, sono stati sentiti 5 Ingegneri. Allo stato dell’arte, la Procura di Civitavecchia va verso la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di 5 imputati, 3 Ammiragli e due Capitani di Fregata, rinvio a giudizio che potrebbe avvenire il 22 Ottobre p.v. Il Tribunale deciderà in questi giorni se mandarli al processo o meno. L’accusa è di non aver applicato le norme di sicurezza. Probabilmente, se queste misure di sicurezza fossero state applicate, a quest’ora Alessandro sarebbe vivo poiché l’autopsia ha accertato che le lesioni sono compatibili con la caduta. Era un ragazzo in salute, forse con qualche problemino di glicemia a digiuno (da quanto emerge dalle relazioni tecniche) che potrebbe aver influito, insieme alla stanchezza per aver lucidato il ponte tutta la notte, alla perdita della presa. La madre Marisa racconta, alla nota rivista “Cronaca vera”, che Alessandro aveva ricevuto un obbligo di sorveglianza sanitaria per l’alterata glicemia, ma questi controlli non sono mai stati effettuati. Sembra che qualcosa sia cambiato, dopo questa tragedia e ci si chiede perché abbiano dovuto aspettare che morisse qualcuno. In questo periodo i genitori di Alessandro Marisa e Piero, vivono in un limbo, con la sospensione del lutto che non riescono a elaborare, finché non sarà fatta chiarezza sulle responsabilità di ciascun attore chiedendo giustizia a gran voce perché non è possibile morire per un malore volando da un’altezza di 15 metri senza alcun sistema di prevenzione.

Fonti bibliografiche:
*Verbale GdF – Reparto Operativo Aeronavale Civitavecchia  "Procedimento penale n.3060 /12 R.G. nr LA FAIA Domenico art. 589 c.p. Delega di indagini ai sensi dell'art. 370 c.p.p."
*Cronaca Vera N.2249 6 Ottobre 2015 "La morte prematura di un nocchiere di 29 anni" di Fabio Fabretti

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