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162 ter. La congruità del risarcimento nel reato di stalking

6 Lug 17

A cura di Maurizio Montanari

Nella legge di riforma del codice penale approvata il 14 giugno 2017 si prevede l’introduzione di un nuovo articolo: il 162 ter, (Estinzione del reato per condotte riparatorie) che recita: nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato .
In questo modo  viene ampliata la portata delle condotte riparatorie che, coprendo reati  perseguibili a querela soggetta a remissione, include anche lo stalking.

Si badi, non è esatto dire , come molte testate giornalistiche vanno gridando, che con questo articolo si depenalizza il reato di stalking. Infatti sono escluse le ipotesi in cui il reato è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma, secondo il quale la querela non può essere in alcun modo cancellata. Parliamo di quei casi nei quali  ‘ la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata [cioè irriconoscibile per qualche ragione, ndr], o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte’.
 
Parliamo dunque di stalking ‘lieve’ ( sic! ), quello soggetto a querela di parte che rientra nella dicitura dell’art 162 bis: ‘Stalking e atti persecutori’ : Chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, tanto da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
Procedere con una querela (entro 180 giorni).

Nella fattispecie, quel che rende, clinicamente,  molto critica l’applicazione di un tale provvedimento  è la parola del legislatore quando afferma che (…) il risarcimento in denaro può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale (…) formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

Le forme di violenza psicologica che alcuni soggetti perversi e manipolatori possono infliggere alle loro vittime in molti casi non contemplano la violenza fisica, le minacce di morte o quelle con armi.  Il soggetto perverso, e qua è la clinica a indicare la strada al legislatore, non vuole la morte della vittima. Ma ne vuole il controllo. Esercitando il quale sostiene e nutre una personalità che, clinicamente si definisce sadica.
 
E’ possibile devastare la vita di una donna senza picchiarla o minacciarla di morte.
Ma con la parola e la presenza
Si tratta di quei casi nei quali il persecutore riesce a ingenerare nella vittima uno stato di assoggettamento e possesso senza mai alzare un dito . Semplicemente con la sua immanenza, la sua costante e pervicace presenza, meccanismo che è alla base di quel contingente incombente che scaraventa la vittima in uno stato di angoscia, tale da renderla inabile alla quotidianità. La donna oggetto delle attenzioni si trova a vivere in una città nella quel lei è ‘parlata’ dallo stalker, questo grazie attraverso un uso sapiente e capillare di insinuazioni,  diffusione ad arte di male parole, specie quando si tratta di piccoli paesi di provincia. Ricordo un caso, tra i tanti osservati, nel quale la malalingua utilizzata dall’ex di turno, desideroso di vendicare un presunto ‘onore tradito’, veicolava l’accusa di essere ‘lesbica’. La suddetta veniva appositamente descritta come tale nei consessi utili a crearle un deserto attorno, come la scuola dei figli, la comunità parrocchiale nella quale era cresciuta. I negozi della via accanto, i parenti. Il livello di discredito per questa ‘accusa’ arrivò ad un punto tale da renderle impossibile anche scambiare quattro chiacchere con i vicini, tanto era ormai dilatato l’universo giudicante che il persecutore, uomo influente, era riuscito a creare. Questa condanna poggiava su assunti nefasti e sciagurati, ma ancora oggi  purtroppo vigenti e ben radicati  in alcuni corpi sociali, secondo i quali l’omosessualità, poco importa se maschile o femminile, è a tutti gli effetti un malattia.  
 
Anche l’incombenza fisica può produrre i medesimi effetti.
Seguire pedissequamente, incombere, farsi trovare presente in ogni momento della vita della vittima prescelta allo scopo di intimidirla con il solo essere corpo, si dimostra spesso un comportamento tale da instillare nella prescelta uno stato perenne di angoscia e di instabilità dell’umore tale da pregiudicarne la quotidianità, la funzione materna, la possibilità di recarsi al lavoro, di dormire.
Si pensi a qui casi nei quali il persecutore si fa trovare , ogni mattina, davanti alla porta dell’ufficio nel quale la sventurata prescelta si reca. O, come mi è capitato di ascoltare, a quei soggetti che studiano meticolosamente i movimenti della donna, al solo scopo di parcheggiare sempre l’auto al fianco e dietro alla sua, facendosi vedere seduti sul cofano intenti a leggere il giornale, per un anno e oltre.
Vedere il persecutore costantemente, in giro per la città, leggere i suoi messaggi, spesso vuoti, almeno trenta volte al giorno sul telefono, trovare la sua vettura costantemente parcheggiata a fianco della propria, è la strada per un inferno che non può essere risarcito con un’offerta ‘formulata dall’imputato e non accettata dalla persona’

Si noti che ciò che accade intramoenia, spesso si dissolve fuori dalla porta, rendendo ancor piu’ difficile dimostrare il reato.
In molti casi abbiamo a che fare con coppie che si sono ufficialmente divise, nelle quali l’uomo ha più e più volte mostrato non solo segnali manipolatori, ma anche violenza fisica vera e propria, ma sempre intra moenia, cadendo nel art. 572 c.p.(maltrattamenti), reato procedibile d’ufficio.  Il perverso che alza le mani in casa, proprio per la sua natura,  conosce e teme la legge, dunque si guarda bene dall’esercitare azioni violente nel consesso sociale, cioè testimoniabili e verificabili. Sa che il gioco finirebbe. Sono le mura che sovente proteggono i suoi colpi, una zona protetta nella quale vige la sua lex incontrastata e non suscettibile di contaminazioni esterne. Si può riempire di botte la moglie ogni volta che i piatti non sono perfettamente allineati in tavola, lasciando a lei l’onere della prova fuori le mura, sottoponendola a volte ad un processo di derisone ed isolamento quando, provando ella a raccontare quello che deve patire quotidianamente, viene derisa dagli sguardi di compatimento degli amici che a fatica le credono, quando non dalla condanna di tutti quelli che accreditano l’accusato di una fama di integerrimo lavoratore e di uomo dedito al sociale e al sostegno dei più deboli. Dunque, incapace per la comunità anche solo di pensare a simili feroce.  Solo la  donna sa che, una volta divisi,  l’ex compagno è rimasto quello che era.  

 Come ho avuto modo di dire in questa rubrica, in casi come questi  la condizione interiore di sofferenza si protrae per tutto il tempo in cui lo stalker è contingente, libero da giudizio, con una parola che spesso ha maggior valore di quella della vittima.
Spetterà dunque al giudice valutare se la duplice condizione (cessazione delle condotte e congruità dell'offerta) sia tale da consentire l'estinzione del reato. Ora, ridurre il tutto a una quantificazione monetaria, senza l'assenso della vittima,  è quantomeno pericoloso. Risarcire con una cifra (…) formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa,  non tiene conto della soggettività del trauma, non quantificabile con metodiche oggettive. La soggettività clinica di un trauma conseguente a persecuzione come quelli sopracitati, è  spesso difficilmente sondabile anche da parte di un professionista della psiche.Dunque difficilmente  può essere valutata da un  giudice, per quanto altamente ferrato ed eticamante corretto, ma tecnicamante impossibilitato a immedesimarsi nella intimità di un donna resa ostaggio, la cui vita può essere segnata per un tempo ben maggiore rispetto al tempo della persecuzione.
 
* I casi sopracitati, attingono dalla mia esperienza clinica. Sono stati  ovviamante riportati in maniera tale da rendere irriconoscibili o deducibili i protagonisti.
 
 

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