Non ho letto la Sentenza commentata da Marco Preve su Repubblica (http://genova.repubblica.it/cronaca/2017/12/24/news/i_giudici_del_tar_sull_accattonaggio_dei_migranti_fatto_di_indubbia_gravita_-185041544/), che rileva il contrasto tra la pronunzia del Tar Liguria, che ha rigettato il ricorso contro l’esclusione dall’accoglienza per i richiedenti protezione per episodi di accattonaggio, e precedenti Sentenze che avevano accolto ricorsi contro l’esclusione dall’accoglienza proprio per accattonaggio. Ora, é certo che a prescindere dai principi di diritto, ogni Sentenza è unica ed irripetibile perché ha ad oggetto dei fatti che possono essere simili, ma quasi mai saranno identici. Però è altrettanto certo che la direttiva del Parlamento europeo 26.6.2013, n. 2013/33/UE, in merito alla revoca dell’accoglienza, fa riferimento esclusivamente a gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché ai comportamenti gravemente violenti, ma non consente la revoca a fronte di semplici violazioni non gravi, pur se ripetute.
Inoltre, l’esclusione può avvenire solo in una serie di ipotesi predeterminate dalla norma (quella italiana ricalca ovviamente la direttiva e prevede la mancata presentazione presso la struttura individuata, abbandono – non temporaneo – del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo senza preventiva motivata comunicazione alla Prefettura – UTG competente, la mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione per l’esame della domanda; la presentazione in Italia di precedente domanda di asilo; l’accertamento della disponibilità del richiedente asilo di mezzi economici sufficienti per garantirsi l'assistenza, la violazione grave o ripetuta delle regole del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo, ivi ospitato, ovvero comportamenti gravemente violenti.
Difficile, insomma, che il mero accattonaggio, peraltro lecito in sé laddove non si trasformi in vera e propria molestia come ribadito più volte dalla Corte Costituzionale, possa giustificare la revoca dell’accoglienza. Anche perché lo stesso Consiglio di Stato, ha ritenuto illegittima – dietro ricorso straordinario al Capo dello Stato da parte di Avvocato di Strada ( http://www.avvocatodistrada.it/non-si-multa-chiede-lelemosina-presidente-della-repubblica-accoglie-ricorso-straordinario-avvocato-strada/)- una ordinanza comunale che vietava tout court l’accattonaggio.
È così grave quindi chiedere l’elemosina? O forse lo è, o è più grave e fastidioso, se a chiedere l’elemosina è un migrante, uno straniero?
0 commenti