DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1998, n. 458
REGOLAMENTO RECANTENORME PER L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINADEI RAPPORTI CON I BIOLOGI, I CHIMICI E GLI PSICOLOGI AMBULATORIALI.
Pubblicato sul Supplemento Ordinarioalla
"Gazzetta Ufficiale" n. 304 del31 dicembre 1998 – Serie Generale
Supplemento N. 213/L
ACCORDOCOLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI
CON IBIOLOGI, I CHIMICI E GLI PSICOLOGI AMBULATORIALI
SOTTOSCRITTOIN DATA 4 GIUGNO 1997
DICHIARAZIONE PRELIMINARE
1. Le parti firmatarie delpresente Accordo si danno reciprocamente atto che, nell'ambito dell'organizzazionedelle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere così come definitedagli artt. 3 e 4 del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni, i Biologi,i Chimici e gli Psicologi ambulatoriali costituiscono una componente professionaleindispensabile per la compiuta realizzazione dei servizi volti alla prevenzione,alla diagnostica di laboratorio, alla diagnosi, alla cura e alla riabilitazione,nel rispetto delle relative competenze professionali.
2. Le parti firmatarie riconoscono,pertanto, l'utilità e la necessità che sia ampiamente promossala partecipazione delle categorie alle attività dei servizi sulterritorio in una visione organicamente integrata dell'apporto multiprofessionalefinalizzato alla realizzazione di più alti e qualificati livellisanitari nel quadro generale di una migliore tutela della salute dei cittadini.
3. Le parti si danno reciprocamenteatto che risulta importante intervenire su tutta l'area dell'assistenzasanitaria con provvedimenti volti a conseguire:
- l'ottimizzazione del rapportotra offerta e qualità ai reali bisogni dei cittadini;
- l'adeguamento tecnologicoe dei servizi delle strutture poliambulatoriali;
- il coinvolgimento di ognunadella categorie di operatori interessati, attivando procedimenti ed iniziativetese a favorire la qualità dei servizi.
ART. 1
(Campo di applicazione)
1. Il presente Accordo regolain conformità all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 edell'art. 8, comma 8, del D.L.vo 502/92 come modificato dal D.L.vo 517/93,il rapporto di lavoro convenzionale autonomo, (di seguito denominato incarico)coordinato e continuativo, già instaurato nell'ambito del ServizioSanitario Nazionale tra le Aziende Sanitarie e i Biologi, i Chimici e gliPsicologi – di seguito denominati anche professionisti – ai quali sonoconfermati gli incarichi per l'esecuzione delle prestazioni professionaliproprie delle categorie così come regolamentate dalle relative leggidi ordinamento e dall'art. 1 del D.P.R. 262/92 per i Biologi, dall'art.1 del D.P.R. 255/88 per i Chimici, dall'art. 1 del D.P.R. 261/92 per gliPsicologi.
2. Il rapporto con il ServizioSanitario Nazionale è da intendersi unico a tutti gli effetti anchese il professionista svolge la propria attività presso più servizi della stessa Azienda o per conto di più Aziende Sanitarie.
3. Ai professionisti di cuial presente Accordo è riconosciuta e garantita la piena autonomiaprofessionale al di fuori di vincoli gerarchici; gli stessi comunque garantisconola piena disponibilità a forme di coordinamento ed integrazionefunzionale con gli altri servizi specialistici dell'Azienda anche secondocriteri dipartimentali.
ART. 2
(Elenco dei professionistititolari a tempo indeterminato)
1. Sono confermati nell'incaricoa tempo indeterminato i professionisti già titolari di incaricoai sensi dei DD.PP.RR. 262/92, 255/88, 261/92.
2. L'Assessorato regionalealla Sanità cura, per le singole categorie professionali, la tenutadi un elenco regionale dei professionisti di cui al comma 1, nel qualevengono registrati i nominativi di tutti i professionisti confermati aisensi del presente Accordo, l'orario di attività, le modalità di svolgimento presso ciascuna Azienda Sanitaria e l'anzianità dell'incaricoambulatoriale, e provvede alla pubblicazione sul Bollettino regionale entroil 30 marzo di ogni anno.
3. Di ogni variazione delnumero delle ore e delle modalità di svolgimento dell'attività, le Aziende Sanitarie danno comunicazione all'Assessorato regionale alla Sanità, indicandone la decorrenza.
ART. 3
(Incarichi di sostituzionea tempo determinato –
Graduatoria regionale- Domanda e requisiti)
1. Il professionista che aspiria svolgere la propria attività professionale nell'ambito delle strutturedel Servizio sanitario nazionale come sostituto, deve inoltrare all'Assessoratoalla Sanità della Regione nel cui ambito intende ottenere l'incaricodi sostituzione, entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno, amezzo raccomandata A.R., apposita domanda conforme agli allegati A, A1,A2 e corredata del foglio notizie compilato in ogni sua parte nonchè della documentazione atta a provare il possesso dei titoli professionalielencati nel foglio stesso.
2. La domanda e la documentazioneallegata devono essere presentate in regola con le norme vigenti in materia.
3. Alla scadenza del terminedi presentazione della domanda, pena la nullità della domanda stessae di ogni altro provvedimento conseguente, il professionista deve possederei seguenti requisiti:
a) non aver superatoil 50° anno di età. Tale limite di età non opera percoloro che siano già titolari di incarico ai sensi del presenteaccordo.
b) essere iscritto ai relativiOrdini professionali; al certificato di iscrizione deve essere allegatauna dichiarazione dell'Ordine concernente gli eventuali provvedimenti disciplinaria carico del professionista disposti dalle Commissioni di disciplina. Ladichiarazione deve essere allegata ancorchè negativa.
4. La domanda di inclusionein graduatoria deve essere rinnovata di anno in anno e deve essere corredatadella documentazione probatoria dei titoli professionali che comportinomodificazioni nel precedente punteggio a norma degli allegati B, B1, B2.
ART. 4
(Formazione dellegraduatorie)
1. L'Assessorato regionalealla Sanità, provvede entro il 31 maggio alla formazione di graduatorieregionali per titoli, distinte per categoria professionale, con validità annuale, da valutare secondo i criteri di cui agli allegati B, B1, B2.
2. Le graduatorie – che oltrea riportare il punteggio conseguito, devono indicare anche la provinciadi residenza dei singoli professionisti – sono pubblicate per la duratadi 30 giorni mediante affissione in apposito albo presso la sede dell'Assessorato,e sono comunicate agli Ordini professionali e alle Organizzazioni Sindacalidi categoria.
3. Entro 15 giorni successiviall'ultimo giorno di pubblicazione gli interessati possono inoltrare, medianteraccomandata A.R., istanza di riesame della graduatoria, relativa allapropria categoria professionale, all'Assessore regionale alla Sanità.
4. Le graduatorie definitive,approvate dal competente Organo regionale, sono pubblicate sul BollettinoUfficiale della Regione entro il 31 ottobre; la pubblicazione ….(omissis)
5. Le graduatorie hanno effettodal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di presentazionedella domanda.
ART. 5
(Aumenti di orarioe limitazioni)
1. I professionistidi cui al comma 1 dell'art. 2 che non hanno ancora raggiunto il massimaleorario di 38 ore settimanali hanno diritto al completamento dell'orariostesso in occasione di turni a qualsiasi titolo disponibili.
2. L'Azienda, qualora peresigenza di servizio, abbia necessità di conferire aumenti orariinterpella i professionisti titolari di incarico a tempo indeterminatodi cui all'art. 2 che abbiano espresso la propria disponibilità,ed assegna l'aumento delle ore all'avente diritto secondo i seguenti criteri:
a) anzianità d'incarico;
b) anzianità di laurea;
c) voto di laurea;
d) maggiore età.
rilevati dall'elenco regionaledi cui all'art. 2.
3. In caso di parità di punteggio l'Azienda conferisce l'aumento orario al professionista cheopera esclusivamente nell'ambito territoriale dell'Azienda medesima.
ART. 6
(Sostituzioni)
1. Alle sostituzioni deiprofessionisti incaricati a tempo indeterminato che per giustificato motivoai sensi del presente Accordo si assentino dal servizio, l'Azienda provvedeassegnando incarichi di sostituzione secondo l'ordine delle graduatorieannuali di cui all'art. 3 con priorità per i professionisti residentinell'ambito della Regione.
2. L'incarico di sostituzionenon può superare la durata di tre mesi; il professionista che haeffettuato una sostituzione non può ricevere altro incarico di sostituzionese non dopo un periodo di interruzione di almeno trenta giorni. L'incaricocessa di diritto e con effetto immediato con il rientro del titolare.
3. Al sostituto, spetta iltrattamento economico di cui all'art. 22.
ART. 7
(Incompatibilità)
1. Fermo restando quantoprevisto dal punto 6 dell'art. 48 della Legge 23.12.1978 n. 833, nonchè dall'art. 4, comma 7 della Legge 30.12.1991 n. 412, e di quanto altro previstoin materia dalla successiva normativa il rapporto resta incompatibile con:
a) un rapporto di lavorosubordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato, con divieto di liberoesercizio professionale;
b) rapporti di lavoro svoltia qualsiasi titolo con Case di cura o Presidi privati accreditati e/o autorizzatidalla Regione;
c) forme di cointeressenzadiretta con Case di cura private e, limitatamente a biologi e chimici,con laboratori di analisi chimico-cliniche e biologiche;
d) titolarità diincarico disciplinato dal presente Accordo nell'ambito di altra Regione.
2. Il verificarsi nelcorso dell'incarico di una delle condizioni di incompatibilità dicui al presente articolo determina la revoca dell'incarico stesso.
3. Il provvedimento di decadenza è adottato dalla Azienda Sanitaria, previa contestazione all'interessato.
ART. 8
(Doveri e compitidel professionista)
1. Il professionista deve:
a) attenersi alledisposizioni che l'Azienda Sanitaria emana per il buon funzionamento deipresidi e il perseguimento dei fini istituzionali;
b) eseguire le prestazioniprofessionali proprie delle categorie così come regolamentate dallerelative leggi di ordinamento e dall'art. 1 del D.P.R. 262/92 per i biologi,dall'art. 1 del D.P.R. 255/88 per i chimici e dall'art.1 del D.P.R. 261/92per gli psicologi;
c) effettuare, secondo le modalità organizzative stabilite dall'Azienda Sanitaria, duranteil normale orario di servizio, le prestazioni di particolare impegno rientrantinella sua competenza professionale di cui agli allegati C, C1, C2;
d) attenersi alle disposizioni contenute nel presente accordo;
e) rispettare l'orario di attività indicato nella lettera di incarico;
f) inviare all'Assessoratoalla Sanità della Regione e alle Aziende entro il 15 febbraio diciascun anno il proprio foglio notizie di cui agli allegati D, D1, D2;
2. L'Azienda Sanitaria provvedeal controllo dell'osservanza dell'orario mediante procedure di piena obiettività e di facile applicabilità che consentano di conoscere l'ora di entratae di uscita dal servizio del professionista.
3. A seguito dell'inosservanzadell'orario sono in ogni caso effettuate trattenute mensili sulle competenzedel professionista inadempiente.
4. Ripetute e non occasionaliinfrazioni in materia sono contestate per iscritto e, in caso di recidiva,il professionista è deferito alla Commissione di cui all'art. 11per i conseguenti provvedimenti disciplinari.
5. Il mancato invio del foglionotizie ed infedeli dichiarazioni costituiscono motivo di deferimento allaCommissione di cui all'art. 11 per i provvedimenti di competenza.
6. Il professionista nell'erogazionedelle prestazioni di sua competenza deve:
a) compilare e sottoscrivereil risultato delle prestazioni effettuate utilizzando il modulario fornitodalla Azienda Sanitaria;
b) fornire al responsabiledella struttura operativa cui è assegnato ogni dato utile a qualificaresul piano della affidabilità le prestazioni di competenza;
c) usare le attrezzaturefornite dall'Azienda Sanitaria comunicando al responsabile della strutturaoperativa di appartenenza le eventuali avarie;
d) partecipare alle attività di rilevazione epidemiologica per la preparazione, lo studio e la programmazionedi indagini statistiche.
7. Lo svolgimento delle oredi incarico di cui al presente accordo, avviene di norma tra le ore 7 ele ore 20 dei giorni feriali. All'interno del suddetto orario le eventualivariazioni dell'articolazione dell'orario di lavoro individuale che dovesserorendersi necessarie in presenza di motivate esigenze dell'Azienda, devonoessere concordate tra il professionista ed il dirigente responsabile delServizio. In caso di disaccordo la risoluzione della vertenza è demandata alla trattativa tra l'Azienda e le OO.SS. firmatarie di categoria.
ART. 9
(Mobilità)
1. Al fine del migliore funzionamentodel servizio, può essere disposta, d'intesa tra le Aziende competenti,ed in accordo con gli interessati, la concentrazione dell'orario di attività dei professionisti ambulatoriali presso una sola Azienda.
2. L'Azienda, al fine dellariorganizzazione dei servizi, può adottare nei confronti del professionistaprovvedimenti di mobilità tra i vari presidi, ferma restando lagaranzia dell'incarico come previsto dall'art. 8, comma 8 del D.L.vo 502/92,così come modificato dal D.L.vo 517/93, nel rispetto dei criterigenerali in materia di mobilità che saranno concordati a livelloAziendale con i sindacati firmatari del presente Accordo e secondo quantoprevisto dallo stesso.
3. La mancata accettazionedella nuova sede di servizio, così come previsto dal comma che precede,comporta la decadenza dall'incarico.
4. Nel caso di non agibilità temporanea della struttura, l'Azienda assicura l'impiego temporaneo delprofessionista in altra struttura idonea senza danno economico per l'interessato.
5. Il trasferimento da unpresidio all'altro della stessa Azienda Sanitaria o di altra Azienda può avvenire su domanda del professionista. Nel caso di trasferimento pressopresidi di altra Azienda è inoltre necessaria la preventiva intesatra le Aziende interessate.
ART. 10
(Cessazione, revocae sospensione dell'incarico)
1. L'incarico cessa:
a) per rinunciadel professionista da comunicare, a mezzo raccomandata A.R., all'Azienda.La cessazione ha effetto dal 1° giorno del secondo mese successivoalla data di ricezione della lettera di comunicazione.
b) per il raggiungimentodel 65° anno di età.
c) per decesso del professionista.
d) su specifica richiestadel professionista l'Azienda, valutate le esigenze di servizio, può autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tuttigli effetti.
2. L'incarico, inoltre, può essere revocato dall'Azienda, a mezzo lettera raccomandata A.R. con effettodal 1° giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione dellalettera di comunicazione, nei seguenti casi:
a) sopravvenuta, accertatae notificata incompatibilità ai sensi del precedente art. 7;
b) aver compiuto il periodomassimo di conservazione del posto;
c) provvedimento adottatoai sensi del successivo art. 11.
3. La revoca dell'incaricoha invece effetto immediato nei seguenti casi:
a) cancellazione o radiazionedall'Albo professionale;
b) condanna passata in giudicatoper qualsiasi delitto non colposo punito con la reclusione;
c) incapacità psico-fisicasopravvenuta, accertata in via definitiva – in base alle norme vigentiin materia – da apposita Commissione costituita da un medico designatodall'interessato e da un medico designato dalla Azienda e, presieduta daltitolare della cattedra di medicina legale della facoltà di medicinadella città capoluogo della Regione o di Regione limitrofa;
d) nei casi previsti dallasuccessiva lettera d), punto 8 dell'art. 11.
4. L'incarico è sospeso in caso di:
a) sospensione dall'Alboprofessionale;
b) provvedimento adottatoai sensi dell'art. 11;
c) emissione di mandatoo ordine di cattura.
ART. 11
(Commissione di disciplina)
1. E' istituita, con provvedimentodel Direttore Generale dell'Azienda, una Commissione aziendale di disciplinacomposta da:
a) tre membri in rappresentanzadell'Azienda, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) tre rappresentanti deiprofessionisti di cui al presente Accordo, designati dai Sindacati firmataridel presente accordo.
2. Le funzioni di segretariosono svolte da un funzionario indicato dall'Azienda.
3. La Commissione ha sedepresso l'Azienda che ne assume gli oneri di funzionamento.
4. La Commissione è competente ad esaminare i casi dei professionisti deferiti per infrazionedegli obblighi e dei compiti derivanti dall'Accordo, iniziando la proceduraentro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento di deferimento.
5. Al professionista deferitosono contestati per iscritto, con lettera raccomandata A.R., gli addebiti ed è garantita la possibilità di produrre le proprie controdeduzionientro 20 giorni dalla data di ricezione della contestazione e di esseresentito di persona ove lo richieda.
6. La Commissione è validamente riunita se è presente la maggioranza qualificata deisuoi componenti; le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranzasemplice dei presenti.
7. In caso di parità di voti prevale la proposta più favorevole all'incolpato.
8. La Commissione, ove nonritenga che il professionista debba essere prosciolto, propone al DirettoreGenerale con atto motivato l'adozione di uno dei provvedimenti che seguono:
a) Richiamo:
– per trasgressione ed inosservanzadegli obblighi e dei compiti previsti dal presente Accordo. Il richiamocomporta l'esclusione per una volta dalla procedura prevista al precedenteart. 5 per gli aumenti di orario.
b) Diffida:
– per recidiva di quantoprevisto al precedente punto a). La diffida comporta, per 4 volte quantoprevisto al precedente punto a).
c) Sospensione del rapportoper durata non superiore a due anni:
– per recidiva di inadempienza già oggetto di richiamo o di diffida;
– per gravi infrazioni finalizzateall'acquisizione di vantaggi personali;
– per mancata effettuazionedella prestazione richiesta ed oggettivamente eseguibile nell'ambito dellastruttura pubblica.
d) Revoca:
– per recidiva specificadi infrazioni che hanno già portato alla sospensione del rapporto;
– per instaurazione di procedimentopenale per infrazioni, configurantisi come reati, per le quali l'Aziendaabbia accertato gravissime responsabilità.
9. La deliberazione è comunicata, a cura del Presidente, e per mezzo di lettera raccomandatacon avviso di ricevimento, al Direttore Generale della Azienda per l'adozionedel provvedimento, da notificare all'interessato e da comunicare all'Ordineprofessionale di competenza nonchè alle altre Aziende sanitariecointeressate per l'adozione degli eventuali provvedimenti di rispettivacompetenza.
ART. 12
(Aggiornamento professionale- Formazione permanente)
1. L'aggiornamento professionale-formazionepermanente del professionista comprende:
a) la partecipazione obbligatoriaai corsi di aggiornamento organizzati dalla Azienda;
b) la frequenza obbligatoriaa congressi, convegni, seminari ed altre manifestazioni consimili, compresinei programmi delle Aziende;
c) l'uso di tecnologie audiovisiveed informatiche messe a disposizione dalle Aziende.
2. Le Regioni, annualmente,d'intesa con gli Ordini professionali ed le OO.SS. di categoria, emananonorme generali sui temi prioritari per l'aggiornamento obbligatorio-formazionepermanente dei professionisti, anche in relazione all'attuazione dei progetti-obiettivo.
3. Stabilite a livello regionalele linee di coordinamento e indirizzo, la programmazione complessiva deicorsi, dei metodi, della strutturazione temporale degli stessi e quellaeconomico-gestionale, le Aziende provvedono alla attuazione dei corsi.I temi dell'aggiornamento obbligatorio sono scelti in modo da rispondereai bisogni organizzativi del servizio e all'accrescimento culturale delprofessionista.
4. I corsi di aggiornamento,fatte salve diverse determinazioni concordate a livello regionale, si svolgonoper almeno 32 ore annue. In caso di svolgimento coincidente con i turnidi servizio i partecipanti hanno diritto a un corrispondente permesso retribuitocon onere a carico dell'Azienda.
5. Qualora i corsi sianosvolti al di fuori dell'orario di incarico, al professionista compete,per il numero delle ore di frequenza, il compenso di cui all'art. 22, comma1, maggiorato degli eventuali incrementi periodici di anzianità.
6. Nei confronti del professionistache presta la propria attività in più Aziende il compensodi cui al comma 5 viene corrisposto dalle Aziende interessate in proporzionedel numero delle ore svolte presso ciascuna Azienda.
7. E' in facoltà dellaRegione riconoscere come utili ai fini dell'aggiornamento obbligatorio-formazionepermanente di cui al presente articolo:
a) i corsi organizzati,con oneri a proprio carico, dalle OO.SS. di categoria;
b) corsi o iniziative ufficialmenteattivati da università, Ordini professionali, Aziende sanitarie,Istituti di Ricerca, Società scientifiche.
8. Nelle ipotesi di cui ai puntia) e b) del comma 7 il professionista deve avanzare preventiva formaledomanda di partecipazione alla Azienda competente per la conseguente autorizzazione.Per la frequenza a detti corsi al professionista spetta lo stesso trattamentodi cui ai commi 4 e 5.
9. Al termine di ciascuncorso il professionista ha l'obbligo di fornire alla Azienda idonea documentazione,rilasciata a cura dell'organismo che ha svolto l'aggiornamento, attestantefra l'altro i giorni e le ore durante i quali l'interessato ha frequentatoi corsi.
10. L'aggiornamento obbligatorio-formazionepermanente deve prevedere una destinazione di risorse vincolate a questoscopo.
ART. 13
(Congedo matrimoniale)
1. Al professionista confermatospetta un congedo matrimoniale retribuito di 15 giorni continuativi.
2. Durante il congedo matrimoniale è corrisposto il normale trattamento di servizio.
ART. 14
(Assicurazione dimalattia e gravidanza)
1. Per far fronte al pregiudizioderivante dagli eventi di malattia, è posto a carico del serviziopubblico un onere pari allo 0,9.% dei compensi di cui all'art. 22 da utilizzareper la stipula di apposita assicurazione.
2. Con cadenza trimestralele Aziende versano il contributo di cui al comma precedente alla Compagniaassicuratrice con la quale i sindacati firmatari dell'Accordo avranno provvedutoa stipulare unico contratto di assicurazione.
3. In caso di gravidanzae/o puerperio, l'Azienda mantiene l'incarico secondo quanto previsto dallavigente normativa (L. 1204/71 e successive modificazioni ed integrazioni).
4. Durante il periodo diastensione obbligatoria, di cui agli artt. 4 e 5 della legge 1204/71, l'Aziendacorrisponde l'intero trattamento economico goduto in attività diservizio.
ART. 15
(Assenze giustificatecon conservazione del posto, senza diritto a compenso)
1. Il professionista conserval'incarico, senza diritto a compenso, per assenze dovute a:
a) malattia o infortunio,per la durata massima di sei mesi nell'arco di un anno
b) servizio militare, osostitutivo nel servizio civile, per tutta la durata del periodo di fermao di richiamo;
c) gravi e documentati motivinatura familiare, fino ad un massimo di 7 giorni;
d) documentata partecipazionead esame o concorsi fino ad un massimo di 10 giorni;
e) giustificati e documentatimotivi di studio per la durata massima di 12 mesi nell'arco del triennio,sempre che esista la possibilità di assicurare idonee sostituzioni;
f) documentati motivi dilavoro. A tale titolo possono essere consentiti periodi di sospensionedall'incarico per una durata massima complessiva di 8 mesi nell'arco di18 mesi;
g) il mandato parlamentare,nazionale o regionale, o di nomina a consigliere provinciale o comunaleper l'intera durata del mandato o limitatamente alle ore destinate alleattività istituzionali.
3. Per tutti gli incarichi svoltiai sensi del presente Accordo in più posti di lavoro, ovvero in più Aziende, il periodo di assenza non retribuita deve essere fruitacontemporaneamente.
4. I periodi di assenza dicui al presente articolo non sono conteggiati a nessun fine come anzianità di incarico ad esclusione delle fattispecie di cui alla lett. a).
ART. 16
(Assenza giustificata con diritto a compenso)
1. Il professionista, concordacon l'Azienda U.S.L. le modalità per utilizzare un monte ore annuoche in ogni caso non può superare cinque volte il proprio impegnoorario settimanale. Detto professionista potrà disporre del suindicatomonte ore durante l'arco dell'anno solare previa domanda all'Azienda U.S.L.da proporre, nel caso di assenza superiore a gg. 3, con un preavviso minimodi gg. 15, senza che ciò comporti variazioni nei pagamenti mensili.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazionedel precedente comma 1 sono a carico delle Regioni.
ART. 17
(Assicurazione controi rischi derivanti dagli incarichi)
1. L'Azienda Sanitaria provvedead assicurare i professionisti incaricati, comunque operanti negli ambulatoriin diretta gestione, contro i danni da responsabilità professionaleverso i terzi e contro gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi del presente Accordo, ivi compresi i dannieventualmente subiti in occasione del raggiungimento della sede dell'ambulatoriosempre che agli stessi competa il rimborso delle spese di accesso ai sensidell'art. 23.
2. Il contratto è stipulato senza franchigia per i seguenti massimali:
a) per la responsabilità verso terzi:
– L. 1.500.000.000 per sinistro
– L. 1.000.000.000 per persona
– L. 500.000.000 per dannia cose od animali
b) per gli infortuni:
– L. 1.500.000.000 per morteo invalidità permanente
– L. 150.000 giornaliereper un massimo di 300 giorni per invalidità temporanea assoluta.
3. Le relative polizze sonoportate a conoscenza delle OO.SS. di categoria entro sei mesi dalla pubblicazionedel presente Accordo.
4. I professionisti che acausa delle attività espletate ai sensi del presente Accordo sonoesposti a radiazioni ionizzanti sono assicurati obbligatoriamente pressol'INAIL a cura della Azienda Sanitaria.
5. Le Aziende sono tenutead attuare tutte le misure idonee alla tutela della salute ed alla integrità fisica e psichica del professionista nell'ambiente di lavoro; sono tenute altresì ad applicare tutte le leggi vigenti in materia.
ART. 18
(Prolungamento dell'orario di servizio)
1. Qualora, per lo svolgimentodelle attività di cui all'art.1, comma 1, il professionista si trovinella necessità di superare occasionalmente l'orario giornalieroassegnatogli, dovrà richiedere specifica autorizzazione all'Aziendasanitaria, la quale provvederà altresì a indicare le modalità organizzative dell'espletamento del servizio.
2. Al professionista interessato è corrisposto il compenso orario di cui all'art. 22.
ART. 19
(Indennità specifica di categoria)
1. Ai biologi e ai chimici convenzionati è corrisposta un'indennità di rischio con le modalità e nella misura eventualmente previste per il corrispondente profilo professionalepresso le Aziende sanitarie.
ART. 20
(Compenso per l'eserciziodi attività psicoterapeutica)
1. Agli psicologi abilitatiall'espletamento di attività psicoterapeutica, che svolgano tale attività ai sensi della vigente normativa in materia, è corrisposto un compenso aggiuntivo pari al 50% del compenso orario di cui all'art.22, comma 1, per ogni ora di incarico destinata a tale attività.
ART. 21
(Rimborso spese diaccesso)
1. A far data dalla pubblicazionedel presente accordo, per gli incarichi svolti in Comune diverso da quellodi residenza, purchè entrambi siano compresi nella stessa provincia,viene corrisposto, per ogni accesso, un rimborso spese per chilometro inmisura pari a un quinto del prezzo della benzina super per ogni km. percorso.
2. Il rimborso non competenell'ipotesi che il professionista abbia un recapito professionale privatonel Comune sede di presidio presso il quale svolge l'incarico. Nel casodi soppressione di tale recapito, il rimborso è ripristinato dopotre mesi dalla comunicazione dell'intervenuta soppressione all'AziendaSanitaria.
3. La misura del rimborso spese è proporzionalmente ridotta nel caso in cui l'interessatotrasferisca la residenza in Comune più vicino a quello sede delpresidio. Rimane invece invariata qualora il professionista trasferiscala propria residenza in Comune sito a uguale o maggiore distanza da quellosede del posto di lavoro.
ART. 22
(Trattamento economico)
1. Ai professionisti biologie psicologi confermati ai sensi del presente accordo è corrisposto dall'1.1.1995, mensilmente, un compenso forfettario rapportato a L. 21.340per ora di incarico. Il compenso anzidetto è elevato a:
L. 21.873 con decorrenza1.12.1995;
L. 22.223 con decorrenza1.01.1996;
L. 23.000 con decorrenza1.09.1996;
L. 23.691 con decorrenza1.09.1997;
Ai professionisti chimiciconfermati ai sensi del presente accordo è corrisposto dall'1.1.1995,mensilmente, un compenso forfettario rapportato a L. 16.560 per ora diincarico.Il compenso anzidetto è elevato a:
L. 16.974 dal 1.12.1995;
L. 17.245 dal 1.01.1996;
L. 17.850 dal 1.09.1996;
L. 23.691 dal 1.09.1997.
2. Gli incrementi di anzianità di cui ai commi 2 e 8 dell'art. 15 del D.P.R. 261/92; ai commi 2 e 8 dell'art.17 del D.P.R. 262/92; ai commi 2 e 4 dell'art. 16 del D.P.R. 255/88, calcolatialla data di pubblicazione del presente accordo, compreso il maturato economicoalla stessa data, vengono mantenuti dai singoli interessati. Sull'ammontarecomplessivo si applica un successivo incremento del 3% dal 1.9.1997.
3. Con riferimento alle anzianità maturate ai sensi e agli effetti degli artt. 16 del D.P.R 255/88, 15 delD.P.R. 261/92 e 17 del D.P.R. 262/92 nei confronti dei professionisti già titolari di incarico a tempo indeterminato ai sensi rispettivamente, deiDD.PP.RR. 255/88, 261/92, 262/92 ai fini delle fasce di anzianità e degli scatti biennali è valutata l'intera anzianità diservizio maturata senza soluzione di continuità presso le strutturedel S.S.N. o degli enti in esso confluiti. In caso di servizio prestatosenza soluzione di continuità presso più Aziende, l'anzianità da valutare è quella maggiore. Ai fini della determinazione dell'anzianità non sono presi in considerazione i periodi di assenza non retribuiti fattaeccezione per quelli di gravidanza e puerperio.
4. Al professionista incaricatoil quale svolga esclusivamente l'attività di cui all'art. 1 e enon abbia altro tipo di rapporto con il S.S.N. o con altre istituzionipubbliche o private spetta per ogni ora di incarico una indennità di piena disponibilità nelle seguenti misure:
L. 3.726 dall'1.01.1995;
L. 3.819 dall'1.12.1995;
L. 3.880 dall'1.01.1996;
L. 4.016 dall'1.09.1996;
L. 4.137 dall'1.09.1997.
5. Ai professionisti confermatiai sensi del presente accordo è attribuito un compenso aggiuntivomensile determinato rispettivamente con i criteri di cui al comma 9 dell'art.15 del D.P.R. 261/92, al comma 9 dell'art. 17 del D.P.R. 262/92 e al comma5 dell'art. 16 del D.P.R. 255/88. Il compenso, nella misura corrispostaal 30 aprile 1992 è incrementato del 3.5% dal 1.1.1995, del 2.5%dal 1.12.1995, del 1.6% dal 1.1.1996, del 3.5% dal 1.9.1996 e del 3% dal1.9.1997. Le percentuali di incremento si applicano sulla base del piededi partenza rivalutato con la precedente percentuale.
6. I compensi di cui al presentearticolo sono corrisposti entro la fine del mese di competenza.
7. Ai soli fini della correntezzadel pagamento dei compensi ai professionisti convenzionati si applicanole disposizioni previste per il personale dipendente dalle Unità sanitarie locali.
8. E' vietata la stipuladi accordi di carattere locale che prevedano erogazioni economiche aggiuntiveo integrazioni normative al presente accordo. Gli accordi o le clausolein violazione di tale divieto sono nulli.
9. Le Regioni attuano, d'intesacon le Aziende e sentiti i sindacati firmatari, forme di coordinamentotra le varie Aziende allo scopo di assicurare entro il 27 di ciascun mesela corretta corresponsione, nei confronti dei professionisti, dei compensiai medesimi spettanti ai sensi del presente Accordo.
10. Fermo restando l'obbligodi eseguire le prestazioni di cui all'art. 8, il professionista è tenuto ad effettuare altresì gli interventi di cui al comma 1, lett.c) dello stesso articolo previsti negli allegati C,C1,C2.
11. Per l'espletamento ditali interventi al professionista è attribuito un emolumento forfettarioaggiuntivo calcolato sul compenso orario dovuto ai sensi dell'art. 22,rapportato al tempo di esecuzione indicato a fianco di ciascuna prestazione.
12. In ogni caso gli emolumentidi cui al comma 11, da corrispondere con cadenza trimestrale, non possonosuperare nell'arco del trimestre il cinquanta per cento dei compensi orarispettanti al professionista.
13. Laddove ricorrano lecondizioni per organizzare l'attività dei servizi, ivi compresal'esecuzione delle P.P.I.P., sulla base di protocolli volti ad una gestioneprogrammata e per obiettivi, i compensi per le prestazione di particolareimpegno professionale sono corrisposti con modalità da concordarea livello locale e in misura comunque non superiore al sessanta per cento(60%) dei compensi orari spettanti al professionista.
14. Nel caso che gli obiettiviconvenuti ai sensi del comma 13 non siano raggiunti per ragioni non imputabilialla volontà del professionista, i compensi per le prestazioni diparticolare impegno professionale sono corrisposti nella misura e secondole modalità di cui ai commi 11 e 12.
ART. 23
(Contributo previdenziale)
A favore dei professionistiincaricati ai sensi del presente accordo l'Azienda versa trimestralmente,con modalità che assicurino l'individuazione delle somme versatee del professionista cui si riferiscono, alle casse previdenziali secondoquanto previsto dalla legge 335/95 e nel rispetto delle decorrenze dellastessa legge, un contributo del 22% di cui il 13% a proprio carico ed il9% a carico di ogni singolo professionista, calcolato sul compenso tabellaredi cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22.
ART. 24
(Riscossione dellequote sindacali)
1. Le quote sindacali a caricodegli iscritti alle Organizzazioni Sindacali di categoria sono trattenute,su delega dei professionisti, dalle Aziende sanitarie presso le quali iprofessionisti medesimi prestano la propria opera professionale e sonoversate, mensilmente, su conti correnti postali o bancari intestati allerispettive OO.SS.. Contestualmente, alle OO.SS., è inviato l'elencodei professionisti a carico dei quali sono applicate le ritenute sindacalicon l'indicazione dell'importo delle relative quote.
2. Eventuali variazioni dellequote e delle modalità di riscossione vengono comunicate alle Aziendesanitarie da parte delle OO.SS. nazionali di categoria.
3. I costi del servizio diesazione sono a carico delle Aziende.
ART. 25
(Diritti sindacali)
1. Al fine di favorire l'espletamentodei compiti sindacali a ciascuna organizzazione sindacale di categoriaviene riconosciuta la disponibilità di: – n. 6 ore settimanali perogni gruppo di 50 iscritti, titolari di incarico ai sensi del presenteAccordo, viene comunque garantita la disponibilità di n. 6 ore settimanaliper le categorie con meno di 50 professionisti operanti a livello nazionale.Viene altresì riconosciuto un distacco totale per ogni sindacatofirmatario del presente Accordo.
2. Il numero dei professionistiiscritti, titolari di incarico, è rilevato a livello regionale sullabase del numero dei professionisti a carico dei quali, per ciascun sindacato,viene effettuata la trattenuta della quota sindacale.
3. Annualmente le segreterienazionali dei sindacati comunicano alle Regioni e alle Aziende sanitarieinteressate i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essereattribuita la disponibilità di orario accertata come sopra, conindicazione dell'orario assegnato a ciascuno.
4. I periodi di distaccosindacale sono valutati come attività di servizio.
ART. 26
(Esercizio del dirittodi sciopero: prestazioni indispensabili
e loro modalità di erogazione)
1. Nel settore disciplinatodal presente Accordo sono prestazioni indispensabili ai sensi dell'art.2, comma 2, della legge n. 146/90, le prestazioni che l'Azienda sanitarianon sia in grado di erogare attraverso divisioni o servizi ospedalierisiti nell'ambito territoriale di competenza.
2. Al fine di garantire l'erogazionedelle prestazioni di cui al comma 1, in occasione di scioperi della categoriadei professionisti convenzionati interni, i sindacati firmatari dell'Accordoconcordano con le Aziende sanitarie l'astensione dallo sciopero di almeno1 professionista per ogni giorno di durata dello sciopero.
3. Il diritto di scioperodei professionisti convenzionati è esercitato con preavviso minimodi 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente alpreavviso, indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro.
4. I professionisti convenzionatiche si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolosono deferiti alla Commissione di cui all'art. 11 che adotterà lesanzioni secondo le procedure stabilite in detto articolo.
5. Le OO.SS. firmatarie siimpegnano a non effettuare le azioni di sciopero:
a) nel mese di agosto;
b) nei 5 giorni che precedonoe nei 5 giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionalie referendarie;
c) nei 5 giorni che precedonoe nei 5 giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provincialie comunali, per i rispettivi ambiti territoriali;
d) nei giorni dal 23 dicembreal 3 gennaio;
e) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.
6. In casi di avvenimenti eccezionalidi particolare gravità o di calamità naturali, gli scioperidichiarati si intendono immediatamente sospesi.
ART. 27
(Rapporti tra i professionisticonvenzionati e
la dirigenza sanitariadell'Azienda sanitaria)
1. Il Dirigente sanitario preposto,secondo la legislazione regionale in materia di organizzazione dell'Aziendasanitaria, al servizio specifico o ricomprendente l'organizzazione dell'attività svolta dal professionista, procede al controllo della corretta applicazionedella convenzione, per quel che riguarda gli aspetti sanitari.
2. I professionisticonvenzionati sono tenuti a collaborare con il suddetto dirigente in relazionea quanto previsto e disciplinato dalla presente convenzione.
ART. 28
(Durata dell'Accordo)
1. Il presente Accordo ha duratatriennale e scade il 31.12.1997.
NORMA FINALE
1. Sono confermate ad personamle posizioni contrattuali di miglior favore già derivanti dall'applicazionedelle norme finali dei DD.PP.RR. 261/92, 255/88, 262/92.
NORMA TRANSITORIA
1. In attesa del Decreto diriconoscimento degli Enti previdenziali, le somme di cui all'art. 23 sonoversate, con le stesse modalità, ai rispettivi Enti esponenzialisecondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del Decreto Legislativo 103/96.
2. Gli Enti esponenzialiprovvederanno a riversare dette somme agli Enti previdenziali entro 30giorni dalla data di pubblicazione del Decreto di riconoscimento.
DICHIARAZIONECONGIUNTA N.1
1. Le parti dichiarano che ladizione "Azienda" utilizzata nel presente Accordo è indifferentementeriferita ad Azienda U.S.L. e/o Azienda ospedaliera.
DICHIARAZIONE CONGIUNTAN.2
1. Le parti si impegnano,entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente Accordo,a ricercare idonee soluzioni atte a definire la conferma nell'incaricoa tempo indeterminato di quei professionisti psicologi che alla data del16/04/1992 intrattenevano rapporti professionali orari accesi dopo la datadel 10/07/1991 con le UU.SS.LL., nonchè di quei professionisti psicologititolari di incarichi convenzionali a rapporto orario presso Comuni o Provincedi cui alla norma finale n.1 dell'A.C.N. recepito con il D.P.R. 13 marzo1992, n.261.
ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIEDELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTICON I BIOLOGI, I CHIMICI E GLI PSICOLOGI AMBULATORIALI:
Regione Abruzzo: DEL COLLE
Regione Emilia-Romagna:BISSONI
Regione Lazio: COSENTINO
Regione Lombardia: BORSANI
Regione Marche: MASCIONI
Regione Piemonte: D'AMBROSIO
Regione Sicilia: PAGANO
Regione Toscana: MARTINI
Regione Umbria: DI BARTOLO
Regione Veneto: BRAGHETTO
Regione Campania: CALABRO'
S.N.U.B.C.I.: VITALE
S.N.A.B.I.L.P.: LANDI
F.I.O.S.P. – S.N.U.B.A.L.P.:MARINO, IACOPONI
U.Sin.C.I.: RAMPINO
A.U.P.I.: MOSCARA, SARDI
S.I.C.U.S.: TIRONE
S.I.Chi.L.P.: RIBEZZO
FP C.G.I.L.: DI BERTO
U.I.L.: RODOLICO
C.I.S.L.: TONELLI
Omessi Allegati: A2, B2,D2
Allegato C2 (Psicologi)
- Test Psicoattitudinali, Scaledi Intelligenza 15'
- Test proiettivi, Questionaridi Personalità 20'
- Stesura di relazioni, periziee progetti 25'
- Incontri di educazione allasalute rivolto a gruppi 15'
- Seduta di psicoprofilassi alparto 10'
- Conduzione di ricerche ed indaginistatistico-epidemiologiche 25'
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