CRITERI PER L'ACCESSO AL II LIVELLO DIRIGENZIALE: IN PARTICOLARE, IL CURRICULUM PROFESSIONALE E IL COLLOQUIO.
Articolodi Natalia Costanzo – Dir.Sup.Min.Sanità a.r. – Dir.Corsi Seadam- Roma tratto da "PROFESSIONE – SANITA' PUBBLICA E MEDICINA PRATICA"ANNO VII – N° 1/99
Nella nuovadisciplina dell'accesso al secondo livello della dirigenza del ruolo sanitariorivestono valore determinante il "curriculum professionale" delcandidato e il "colloquio" attraverso il quale l'apposita Commissioneaccerta l'idoneltà dell'aspirante. È pertanto quanto maiutile approfondire i criteri da seguire nella predisposizione del curriculume le modalità da adottare nello svolgimento del colloquio. tenutoconto che per entrambi nessun elemento-guida si ritrova nel DPR 484 /1997e nei bandi di concorso. Il DPR 484 del IO dicembre 1997, nell'art. 3,si occupa di "requisiti e criteri per l'accesso al secondo livellodirigenziale" e spiega – lett. h) che per "criteri" si intendono"le indicazioni concernenti il colloquio ed i contenuti valutabilidel curriculum professionale" ai fini della predisposi-zione dell'elencodei candidati riconosciuti idonei dalla Commissione di cui all'art.15,comma 3, del DLgs 502/I 992, e successive modificazioni, tra i quali ildirettore generale della USL o dell'azienda ospedaliera dovrà sceglierequello cui conferire l'incarico di dirigente di Il livello per il postoal quale si riferisce il bando di concorso. Lo stesso provvedimento, nell'art.8, precisa che detta Commissione "accerta l'idoneità dei candidatisulla base del colloquio e della valutazione del curriculum professionale".Curriculum professionale e colloquio sono quindi due aspetti della complessafase di selezione degli aspiranti al Il livello dirigenziale di estremaimportanza, poiché è sull'esatta compilazione del primo esul corretto svolgimento del secondo che si basano la valutazione dellaCommissione e le successive, conseguenti determinazioni del direttore generale.Peraltro, nessun chiarimento è dato rinvenire nei bandi di concorsoche, solitamente, si limitano, ad una pedissequa ripetizione delle disposizionidel DPR 484/1997. Le brevi note che seguono prendono, pertanto, spuntodalle difflcoltà segnalate in proposito sia da aspiranti candidatialle selezioni di che trattasi, in ordine alla predisposizione del propriocurriculum, sia da componenti delle commissioni di esame, in ordine allamigliore e più completa conduzione del colloquio e sono ispiratedall'intento di offrire qualche appropriato suggerimento, sia agli uniche agli altri.
Curriculum professionale
L'art. 8 precisa"i contenuti del curriculum professionale" valutabili e li individuain "attività professionali, di studio, direzionali-organizzative".Il dato letterale della disposizione – a prima vista ampio e comprensivodei vari e differenziati profili: attività professionali, di studio,direzionali-organizzative, nei quali dovrebbero esplicarsi la personalitàe la professionalità del candidato, – evidenzia profili di notevoledifficoltà nell'atto della sua pratica attuazione atteso che ilcandidato dovrà porre il suo massimo impegno nella ricerca dellarelativa docu-mentazione o ancor più nella autocenifica-zione, consentitaper la maggior pane degli elementi curriculari, con esclusione solo diquelli relativi alla "tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazionieffettuate", che deve essere cenificata dal direttore sanitario sullabase delle dichiarazioni del dirigente di Il livello. Occorre, quindi,un'attenta lettura delle disposizioni del DPR 484/I 997 per analizzaresingolarmente i contenuti del curriculum professionale sintetizzati dall'an.8 in attività professionali, di studio, direzionali-organizzativeanche in relazione agli aspetti caratterizzanti ditali contenuti che risultanoenunciati dal decreto stesso.
Attivitàprofessionale
Non sembrapotersi porre in dubbio che già l'art. 8 offre alcuni elementi riferibiliall'attività professionale e idonei a qualificarla quali:
I) tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture pressole quali il candidato ha svolto la sua attività e tipologia delleprestazioni erogate dalle strutture niedesime. – Sono elementi di carattereobiettivo che riguardano la struttura e che già rendono possibilela valutazione dell'attività svolta del candidato sulla base deicriteri che la commissione deve definire all'inizio dei propri lavori tenendoconto delle specificità proprie del posto da ricoprire. Sotto questoprofilo si evidenzia che sarebbe opportuno che già il bando indi-cassetali specificità. Ed infatti le relative specificazioni potrebberoessere utili agli aspiranti candidati sia per una preventiva autovalutazionedella loro idoneità al posto da ricoprire e sia per una piùaccorta selezione degli elementi da evidenziare nel curriculum.
Per quanto concerne questi dati le direzioni sanitarie delle struttureinteressate non dovrebbero avere difficoltà nel fornire al sanitariorichiedente gli elementi da indicare nel contesto del curriculum;
2) posizione funzionale del candidato nelle strutture e sue competenze,con indicazione di eventuali, specifici ambiti di autononua professionalecon funzioni di direzione. Anche questo elemento è di carattereobiettivo e dovrebbe risultare, sia pur succintamente, attestato in qualsivogliacertificazione relativa all'attività del candidato ma in caso diautocertificazione e, comunque, all'atto della redazione del curriculum,il candidato incontrerà di certo notevoli difficoltà nell'individuaregli elementi da evidenziare per qualifl'care la sua attività nellamaniera più adeguata. È quindi opportuno ricordare che, dirigentedi II livello responsabile della struttura nella quale opera l'interessato.È in questo elemento che si riassume la specifica attivitàprofessionale che èrichiesta quale requisito di ammissione dall'art.5 del DPR n. 484/1998 e quindi la relativa certificazione non dovràessere espressa con riferimento ai DRG ma per prestazioni individuali nelrispetto pieno della tiferibilità della prestazione in modo esclusivoal sìngdo concorrente. Alla specifica attività professionaleil Decreto 484/1997 dedica l'intero an. 6 precisando che sarà unDecreto del Ministero della sanità, sentito il Consi-glio superioredi sanità, a stabilire lo standard minimo di specifiche esperien-zee attività professionali richiesto per l'ammissione alla selezioneper ogni disciplina e categoria professionale. I decreti ministeriali inmateria dovevano essere emanati entro il 2 maggio 1998 (novanta giornidall'entrata in vigore del DPR 484/1997) ma a tutt'oggi non risultano predisposti;rimane quindi operante la disposizione transitoria di cui all'an. 15, comma3, dello stesso Decreto 484 secondo cui "fino all'emanazione dei provvedimentidi cui all'art. 6, comma 1, per l'incarico di secondo livello dirigenziale,si prescinde dal requisito della specifica attività professionale".Giova però precisare che l'eccezione è valida ai fini dell'ammissione,e quindi si può prescindere dal docu-mentare la specifica attivitàprofessionale quale componente del curriculum professionale, ma si ritieneutile e oppofluno che, sufla base di risultanze ufficiali e di documentazioneformale, ogni candidato si adoperi per dar contezza, in quanto possibile,dell'attività professionale svolta nel decennio precedente allapubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso del bando per l'attribuzionedell'incarico è questo il periodo che l'art. 6 del DPR 484 stabili-sceche sia preso in considerazione – e, comunque, della pregressa esperienzamaturata nella specifica disciplina oggetto dell'incarico stesso. Questielementi saranno utili per orientare il giudizio della commissione e consentireuna effettiva comparazione tra i candidati aspiranti all'incarico,
Attivitàdi studio
Anche sottoquesto aspetto il DPR 484/1997 è prodigo di indicazioni che appaiono,invero, pressoché esaustive. Infatti, sempre con riguardo all'an.8, non sembra vi sia possibilità di inserire nel curriculum altrielementi oltre quelli indicati dalla lett. ''d): soggiorni di studioo di addestramento professionalizzante per attività attinenti alladisciplina, in rilevanti (?) strutture italiane o estere di durata noninferiore a tre mesi con esclusione di tirocini obbligatori";e dalla lett. ''e): attività didattica presso corsi di studioper il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione,ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazionedelle ore annue di insegnamento". Non sembra rimanga alcunchèda poter documentare rispetto a quella che è l'attività distudio che, di nonnna, ciascun sanitario svolge ma è ovvio che torneràutile l'indicazione di qualsivoglia ulteriore attività rientrantein questa specifica categoria che il candidato sia in grado di autocertificarepotendo, a richiesta, esibirne la relativa, formale, documentazione.
Partecipazionea corsi, congressi, convegni e seminari, anche eftettuati all'estero.
È oggettodi autonoma considerazione in quanto costituisce una voce a sé nell'elencazioneche il DPR 484/1997 dedica agli elementi del curriculum e nella quale rientranoanche le pregresse idoneità nazionali. In linea dì massima,non sembrano eviden-ziarsì particolari difficoltà in ordinea tali elementi. Una particolare considerazione èperò dedicatadal Decreto 484 ai corsi di aggiornamento tecnicoprofessionale per la valutazionedei quali l'art. 9 detta precisi criteri nell'intento di sostituire alladiscrezionalità della commissione una obiettività di valutazionecon sistemi e criteri analoghi a quelli in uso in molti Paesi. Si tendequindi a verificare l'aggiornamento tecnico-professionale dei sanitari,attraverso la partecipazione a specifici programmi di aggiornamento perun numero prefissato di ore (crediti) nell'ambito di corsi, seminari, convegni,congressi, accreditati da appositi organismi e da società scientifichee che abbiano, in tutto o in parte, finalità di formazione e diaggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. Attualmentenon risulta ancora attivata la complessa procedura – prevista dall'art.9 – a seguito della quale il Ministero della sanità, su propostadi un'apposita commissione, dovrà definire – entro 90 giorni dallacostituzione di detta Commissione i criteri e le modalità per laclassificazione e valutazione dei corsi, con riferimento al contenuto,agli obiettivi, alla qualità, al tipo di partecipazione richiesto,alla durata, nonché le modalità di certificazione dei creditiespressi in ore e minuti, riconosciuti a ciascun corso, da indicare neirelativi attestati di frequenza. Pertanto, in attesa dell'avvio del nuovocriterio di valutazione, che avrà comunque carattere sperimentale,le varie commissioni continueranno ad esprimere la propria discrezionalevalutazione basandosi su ogni possibile elemento traibile dalla certificazioneprodotta dai candidati e sulla base dei criteri che le singole commissionisono tenute a predeterminare all'inizio dei propri lavori.
Produzionescientifica
Deve esserestrettamente pertinente la disciplina. Ha peso determinante nella valutazioneche la pubblicazione sia fatta su riviste italiane o straniere e se taliriviste seguano un criterio di rigida selezione dei lavori da pubblicare.Ha, altresì, rilievo il presumibile o conosciuto impatto, dellapubblicazione sulla comunità scientifica. Il regolamento non lìrichiama ma saranno sicuramente tenuti in considerazione dalle commissionigli elementi di valutazione che indicava il Decreto ministeriale del 30gennaio 1982 consistenti nella origi-nalità e nella continuitàdella produzione scientifica. Saranno parimenti oggetto di considerazionela data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimentodi titoli accademici e la collaborazione di più autori. Determinantesarà, sembra ovvio, l'attinenza con l'incarico da conferire e, inparticolare, che le pubblicazioni siano meramente espositive di dati edi casisuche ovvero abbiano conwnuto compilativo o divulgativo ovvero,ancora, costituiscano monografie dì alta originalità.
Colloquio
'Il colloquio- così stabilisce l'art. 8, comma 2, del regolamento in esame -è diretto alla valutazione delle capacità professionali delcandidato nella specifica disciplina, con riferimento anche alle esperienzeprofessionali documentate, nonché all 'accertamento delle capacitàgesUonali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimentoall'incarico da svol-gere". Da questa complessa, benché succintaenunciazione, risulta chiaramente evidenziato l'intento del regolamentodi orientare in due ben distinte direzioni l'accertamento dell'idoneitàdei candidati rispetto all'incarico da conferire. Viene quindi in rilievol'esperienza professionale acquisita dal candidato e dallo stesso documentata.Si è già in precedenza evidenziata l'importanza che assumeil grado di attinenza della formazione professionale del candidato conle attività che questi dovrà svolgere nell'ambito dell'incaricoda conferire e quindi della necessità che il candidato orienti ilproprio curriculum sotto tale specifico profilo. Sembra utile chiarirequanto precede con l'esempio di un concorso nel quale un candidato provvistodi idoneità nazionale in otorinolaringoiatria (ci si riferisce adun periodo nel quale tale titolo era requisito di amrnissione al concorso),ha rischiato di non risultare vincitore in quanto il concorso riguardavaun istituto tumori e quindi occorreva un primario esperto delle patologietumorali dal collo in su e non un semplice otorinolaringoìatra.In quel caso il candidato si era appunto garantito avendo avuto cura didocumentare la sua rilevante, pregressa esperienza professionale proprionel campo richiesto. La comrnissione deve quindi porre la massima attenzionenell'accertarsi che gli aspiranti all'incarico abbiano una sicura esperienzaprofessionale, acquisita nel decennio precedente al bando, che garanti-scala loro idoneità sotto il profilo professionale e tale accertamentodovranno condurre anche sulla base della documentazione che ogni singolocandidato ha prodotto. Anche e quindi non solo, poichéla commissione conduce il colloquio come ritiene più opportuno peradempiere al suo mandato che è quello di fornire al direttore generaleun elenco di candidati idonei che gli possa essere di valida guida nellanomina di sua competenza. L'altro aspetto da accertare concerne le capacitàgestionali, organizzative e di direzione. Accade sovente che qualche componentedi comrnissione ponga in dubbio l'utilità di porre domande concernentitali argomenti dal momento che il concorso concerne il conferimento diun incarico per un settore che richiede specifica competenza tecnico-professionale.Sembra quindi necessario fugare ogni possibile equivoco in tal senso facendoricorso a considerazioni estremamente pragmatiche. La prima di queste riguardail rispetto del dettato dell'art. 8 del DPR 484/1997 secondo cui la cominissioneètenuta "all'accertamento delle capacità gestionali,organizzative e di direzione del candidato con riferimento all'incaricoda svolgere". Non sembra potersi dubitare quindi che la norma pongal'obbligo di procedere anche sotto questo profilo ed è parimentichiaro che il mancato accertamento di tali capacità potrebbe averela conseguenza di invalidare l'intero operato della commissione qualorafosse eccepito in sede contenziosa da un candidato non risultato idoneoo che, comunque, si vedesse non prescelto, nella successiva fase di conferimentodell'incarico. Un'ulteriore considerazione impone di riflettere su tuttoil cambiamento che, a partire dalla Legge delega n. 421 del 1992, si èverificato ed è tuttora in fase di realizzazione nel settore delpubblico impiego, e che deve condurre, in definitiva, all'aziendalizzazionedel Servizio Sanitario Nazio-nale con l'adozione di principi e criteriche sono propri del settore privato. Tutta la legislazione successiva adetta legge dele-ga (ci si riferisce, in particolare. ai DLgs 502/1992e 517/1993, al DLgs 29/1993, alla legge Bassanini e, infine, al DLgs 80/1998)tendono a tal fine e pongono come essenziale l'esigenza che ogni diri-gentedisponga di autonomia e sia responsabile tanto sul versante professionalequanto su quello gestionale. Ciò porta alla necessità diriconoscere il ruolo medico sia sotto il profilo della responsabilitàdi diagnosi e cura, sia per il suo apporto, divenuto ineludibile, allaprogrammazione e all'organizzazione del Servizio che gli è affidatoin gestione e ne deriva l'obbligo dell'acquisizione di un'a-deguata formazionemanageriale da parte di tutti coloro che, prescindendo dal diverso ruolodi appartenenza, vogliano. consapevolmente, rendersi partecipi e ragionarenella prospettiva del conseguimento di un obiettivo comune quale èquello dell'aziendalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale. Tutta ladirigenza del comparto sanità deve essere, pertanto, coinvolta nell'acquisizionedi tecniche e di strumenti propri della cultura manageriale quali l'analisie la diagnosi organizzativa, la pianificazione strategica e operativa,il controllo di gestione, la direzione per obiettivi. E sono rilevantile sanzioni connesse ad un comporta-mento non coerente con il mutato scenarionormativo e con i suoi dettami finalizzati alla introduzione dei nuoviprincipi del lavoro per obiettivi e quindi di un lavoro di squadra, conimpegno e integrazione funzionale delle varie competenze. A conclusionedi quanto precede e a definitiva conferma di quanto sostenuto. si richiamail disposto dell'art. 45 del recente DLgs 80 del 1998, che ha modificatol'art. 3 del DLgs 29/I 993 specificando, con mag-gior chiarezza, la separazionetra indirizzo politico-amininistrativo e gestione e precisando che "aidirigenti (a tutti i dirigenti) spetta l'adozione degli atti e provvedimentiamministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amrmnistrazioneverso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativamediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,strumentali e di controllo" e ribadendo, in maniera inequivocabile,che i dirigenti sono responsahili "in via esclusiva, dell 'attivitàamministrativa, della gestione e dei relativi risultati".
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