Pronta la bozza di DPR curata dal Ministero della Sanità, che andrà a sostituire il vecchio decreto ministeriale 30/01/82 che definiva le norme per laccesso alla dipendenza nel S.S.N.. Cambiano molte regole per la partecipazione ai bandi di concorso per i 550 mila operatori professionali italiani: interessati dalle novità anche le figure professionali impegnate nel campo dellassistenza neuro-psichiatrica.
Nel testo elaborato dal Ministero il 70% dei posti sarà riservato a chi proviene dallesterno dellA.S.L. che ha bandito il bando, anche se dipendente, e sarà consentita lautocertificazione in sede di presentazione delle domande di partecipazione, con sgravio notevole di documenti da presentare. La firma in calce non deve essere più autenticata.
Altra novità: dal 1° gennaio 2000 è obbligatoria la conoscenza dellinformatica e di almeno una lingua straniera, mentre cambiano criteri e modalità di formazione delle commissioni desame. Per le categorie professionali C e D (vedi schema allegato) il presidente della commissione concorsuale non è più il dirigente, ma il Direttore Sanitario o quello Amministrativo, che a loro volta possono delegare un dirigente secondo larea di competenza professionale (medico per linfermiere, sociologo per lassistente sociale, etc.).
Tra i neo-requisiti per la partecipazione al bando spiccano la cittadinanza italiana o europea, labolizione dei limiti detà, labolizione del certificato di buona condotta, mentre è stata inserita una norma che prevede il divieto di accesso allimpiego per chi è stato licenziato in vigenza del precedente Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Tutte le competenze passano dalle regioni alle A.S.L.: per le procedure concorsuali si farà riferimento allart.3, comma 2 del Dpr 487/94. La nomina delle commissioni verrà effettuata dal Direttore Generale della A.S.L., escludendo i rappresentanti del ministero della Sanità e dei Sindacati; un terzo dei componenti delle commissioni, pero, deve essere di sesso femminile in conformità al disposto dellart.61 del Dlg 29/93.
Le esclusioni dal concorso dovranno essere deliberate con provvedimento motivato dallorganismo previsto dallatto aziendale della A.S.L.
NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL S.S.N. IN AMBITO NEUROPSICHIATRICO
Operatori professionali ex 2° cat. (cat. B liv. Bs)
1) INFERMIERE PSICHIATRICO a esaurimento
2) INFERMIERE GENERICO a esaurimento
Operatori professionali ex collaboratori (cat. C)
- OPERATORE PROF.LE SANITARIO FISIOTERAPISTA
- OPERATORE PROF.LE SANITARIO LOGOPEDISTA
- OPERATORE PROF.LE SANITARIO EDUCATORE PROFESSIONALE
- OPERATORE PROF.LE ASSISTENTE SOCIALE
- OPERATORE PROF.LE SANITARIO TECNICO DELLEDUCAZIONE E RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E PSICOSOCIALE
- OPERATORE PROF.LE SANITARIO TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA DELLETA EVOLUTIVA
- OPERATORE PROF.LE SANITARIO TERAPISTA OCCUPAZIONALE
Operatori professionali ex coordinatori (cat. D):
- COLLABORATORE PROF.LE SANITARIO FISIOTERAPISTA
- COLLABORATORE PROF.LE SANITARIO LOGOPEDISTA
- COLLABORATORE PROF.LE SANITARIO EDUCATORE PROFESSIONALE
- COLLABORATORE PROF.LE ASSISTENTE SOCIALE
ARTICOLI DELLA NUOVA NORMATIVA CONCORSUALE (BOZZA) RIGUARDANTI ALCUNE FIGURE PROFESSIONALI DEL CAMPO NEURO-PSICHIATRICO
(da "Il Sole 24 ore Sanità" 31 agosto-6 settembre 1999)
ΣomissisΣ
Articolo 50
Concorso per titoli ed esami per la figura di Operatore professionale sanitario del personale della riabilitazione
I. Per il personale appartenente al profilo professionale di tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, fisioterapista, logopedista e ortottista, di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale, terapista occupazionale ed educatore professionale, il requisito specifico di ammissione al concorso è il diploma universitario conseguito ai sensi dell'articqlo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ovvero diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dellesercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi.
2. Per il personale appartente al profilo professionale di massaggiatore non vedente il requisito specifico di ammissione al concorso è il diploma abilitante alla specifica professione previsto dalla vigente legislazione.
Articolo 51
Commissione esaminatrice
I. La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale della Usl o della Azienda ospedaliera ed è composta da:
a) presidente:
– il direttore sanitario o un suo delegato scelto fra gli appartenenti alla dirigenza medica in servizio presso la Usl o l'Azienda ospedaliera;
b) componenti:
– due operatori appartenenti alla categoria Ds o D del profilo professionale corrispondente a quello messo a concorso, di cui uno sorteggiato con le modalità di cui all'articolo 7 del presente regolamento e uno designato dalla Regione fra il personale in servizio presso le Usl o le Aziende ospedaliere situate nel territorio della Regione;
c) segretario:
– un dipendente amministrativo della Usl o della Azienda ospedaliera, di posizione non Inferiore alla categoria C.
Articolo 52
Prove di esame
I. Le prove di esame sono le seguenti:
a) prova scritta:
– consistente nella soluzione di quesiti a risposta sintetica còn riferimento alle attività relative al profilo;
b) prova pratica:
– consistente nella esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta;
c) prova orale:
– vertente sugli argomenti della prova scritta, sulle materie indicate nel bando di concorso nonché su elementi di informatica e sulla verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera scelta tra quelle indicate nel bando di concorso.
Articolo 53
Punteggio
I. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame.
2. I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
3. 1 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera 10;
b) titoli accademici e di studio 2;
c) pubblicazioni e titoli scientifici 3;
d) curriculum formativo e professionale 5.
4. Titoli di carriera:
– servizio di ruolo prestato presso le UsI, le Aziende ospedaliere, gli Enti di cui agli articoli 22 e 23 del presente regolamento e presso altre pubbliche amministrazioni:
nello stesso profilo e categoria ovvero posizioni funzionali corrispondenti nel pregresso ordinamento, punti 1,00 per anno; in diverso profilo deI personale professionale della stessa categoria, punti 0,50 per anno.
5. Titoli accademici, di studio, pubblicazioni e titoli scientifici:
– il punteggio previsto per la categoria è attribuito dalla commissione, con motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con la posizione funzionale da conferire e, per le pubblicazioni, dei criteri indicati nell'articolo 12 del presente regolamento.
6. Curriculum formativo e professionale:
– è valutato in base ai criteri indicati nell'articolo 12 del presente regolamento.
ΣomissisΣ
Articolo 58
Concorso per titoli ed esami per la figura di operatore
professionale sanitario del personale dell'assistenza sociale
I. Per il personale appartenente al profilo professionale di assistente sociale il requisito specifico di ammissione al concorso è il diploma abilitante alla specifica professione previsto dalla vigente legislazione.
Articolo 59
Commissione esaminatrice
I. La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale della Usì o della Azienda ospedaliera ed è composta da:
a) presidente:
– il direttore sanitario o un suo delegato scelto Ira i dirigenti sociologi in servizio presso la UsI o l'Azienda ospedaliera;
b) componenti:
– due operatori appartenenti alla categoria Ds o D del profilo professionale corrispondente a quello messo a concorso di cui uno sorteggiato con le modalità di Cui all'articolo 7 del presente regolamento e uno designato dalla Regione fra il personale in servizio presso le UsI o le Aziende ospedaliere situate nel territorio della Regione;
c) segretario:
– un dipendente amministrativo della UsI o della Azienda ospedaliera, di posizione non inferiore alla categoria C.
Articolo 60
Prove di esame
I. Le prove di esame sono le seguenti:
a) prova scritta:
– consistente nella soluzione di quesiti a risposta sintetica con riferimento alle attività relative al profilo;
b) prova pratica:
– consistente nella esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta;
c) prova orale:
– vertente sugli argomenti della prova scritta, sulle materie indicate nel bando di concorso, nonché su elementi di informatica e sulla verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera scelta tra quelle indicate nel bando di concorso.
Articolo 61
Punteggio
1) La commissione dispone, complessivamente, di 100 puntj così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame.
2) I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
3) I punti per la yalutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera 10;
b) titoli accademici e di studio 2;
c) pubblicazioni e titoli scientificj 3;
d) curriculum formativo e professionale 5.
4) Titoli di carriera:
– servizio di ruolo prestato presso le Usl, le Aziende ospedaliere, gli Enti di cui agli articoli 22 e 23 del presente regolamento e presso altre pubbliche anirninistrazioni:
nello stesso profilo e categoria ovvero posizioni funzionali corrispondenti, punti 1,00 per anno; in diverso profilo professionale del personale della stessa categoria, punti 0,50 per anno.
5. Titoli accademici, di studio, pubblicazioni e titoli scientifici:
– il punteggio previsto per la categoria è attribuito dalla commissione, con motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con la posizione funzionale da conferire e, per le pubblicazioni, dei criteri indicati nell'articolo 12 del presente regolamento.
6. Curriculum formativo e professionale:
– è valutato in base ai criteri indicati nell'articolo 12 del presente regolamento.
ΣomissisΣ
Articolo90
Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale dicollaboratore professionale assistente sociale esperto
1. I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
- diploma di abilitazione alla professione previsto dalla vigente normativa
- esperienza professionale quinquennale nel corrispondente profilo della categoria D in aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale.
Articolo 91
Commissione esaminatrice
I. La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale della UsI o della Azienda ospedaliera ed è composta da:
a) presidente:
– il direttore sanitario o un suo delegato scelto fra i dirigenti sociologi in servizio presso la Usi o l'azienda ospedaliera;
b) Componenti:
– due operatori appartenenti alla categoria Ds del profilo professionale corrispondente a quello messo a concorso con anzianità di servizio almeno triennale, di cui uno sorteggiato con le modalità di cui all'articolo 7 del presente regolamento e uno designato dalla Regione fra il personale in servizio presso le UsI o le Aziende ospedaliere situate nel territorio della Regione;
c) segretario:
– un dipendente amministrativo della Usi o della Azienda ospedaliera, di posizione non inferiore alla categoria C.
Articolo 92
Prove desame
1. Le prove d'esame per il concorso sono le seguenti:
a) prova scritta:
– consistente nello svolgimento di un tema su materie concernenti le attività professionali specifiche del profilo messo a concorso;
b) prova pratica:
– consistente nella soluzione di problemi organizzativi connessi ai compiti attinenti alla funzione da conferire;
c) prova orale:
– vertente sugli argomenti della prova scritta, nonché sulle altre materie indicate nel bando di concorso, su argomenti di legislazione sanitaria, su elementi di informatica e sulla verifica della conoscenza di una lingua straniera scelta tra quelle indicate nel bando.
Articolo 93
Punteggio
I. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d'esame.
2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: –
a) titoli di carriera 10;
b) titoli accademici, di studio e pubblicazioni 5;
e) curriculum formativo e professionale 5.
4. Titoli di carriera:'
– servizio di ruolo prestato presso le Usi, le Aziende ospedaliere, gli Enti di cui agli articoli 22 e 23 del presente regolamento e presso pubbliche amministrazioni:
nello stesso profilo e categoria ovvero in qualifiche cordspondenti, punti 1,00 per anno; in corrispondente profilo della categoria D, punti0,50 per anno; in corrispondente profilo della categoria C, punti 0,25 per anno.
5 Il periodo di anzianità di servizio richiesto per l'ammissione al concorso non è valutabile.
6. Titoli accademici, di studio e pubblicazioni:
– il punteggio previsto per la categoria è attribuito dalla commissione, con motivata valutazione, tenuto conto della attinenza dei titoli posseduti con la posizione funzionale da conferire e, per le pubblicazioni, dei criteri indicati nell'articolo 12 del presente regolamento.
7. Curriculum formativo e professionale:
– è valutato in base ai criteri indicati nell'articolo 12 del presente regolamento.
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