Ecco il testo di Ddlapprontato dalla CUF che garantirà l'erogazione in classe H deimedicinali necessari
(dal Sole 24 Ore Sanitàdel 22-28 febbaio 2000)
Via libera della commissioneAffari sociali della Camera al Ddl in materia di alcolismo e patologiealcool-correlate. L'esame dd provvedimento in sede referente era giàstato terminato dalla dodicesima commissione in aprile, ma il testo erastato inviato alle altre commissioni per il parere: alcune modifiche so-nostate introdotte in accoglimento delle indicazioni della commissione Bilancio.
Il Ddl che sarà oratrasmesso all'aula di Montecitorio – definisce «bevande alcoliche»i prodotti con gradazione superiore a 1,2 gradi; sono invece «Superalcolici»le bevande con concentrazione di alcool superiore al 21 per cento. La Cufdovrà adottare un provvedimento per garantire l'erogazione a caricodel Ssn dei farmaci utilizzati nella cura dell'alcooldipendenza: tali medinalisaranno dispensati, dietro prescrizione medico-specialistica, dalle farmaciedegli ospedali, anche per mezzo di quelle territoriali.
Tra le no vità previstefigura l'istituzione di una Consulta nazionale sul problemi legati all'alcool,con il compito di monitorare l'attuazione della legge e di fornire consulenzeai ministeri, alle Regioni e alle Province autonome.
Per quanto riguarda la formazione,è prevista l'introduzione di corsi sull'alcologia nelle facoltàdi Medicina e Psicologia; tali corsi, contrariamente a quanto disponevail testo varato ad aprile, saranno facoltativi e non obbllgatori. Le Regionie le Province autonome dovranno provvedere alla programmazione degli interventidi prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale delle personecon problemi legati all'alcool; interventi la cui concreta attuazionesarà affidata a strutture appositamente individuate dalle stesseamministrazioni locali, sulla base di requisiti minini fissati a livellonazionale.
Il ricovero delle personecon problemi di alcolismo dovrà avvenire presso divisioni ospedallerepubbliche e private accreditate per questa funzione, nonchè pressoi Policlinici universitari.
Grande rilievo è,poi, attribuito alla collaborazione con le associazioni di volontariatoe di autoaiuto.
Il testo prevede, inoltre,una serie di limitazioni e divieti in materia di pubblicità deglialcolici; controlli stradali più rigidi e limitazioni alla venditanelle stazioni di servizio.
(Chiara Bannella)
Ddl in materia di alcoole delle sostanze alcool-correlate, approvato dalla commissione Affari socialidella Camera e trasmesso all'aula.
(articolato)
CAPO I
COMPETENZE DELLA PUBBLICAAMMINISTRAZIONE
Articolo 1
Oggetto – Definizioni
1. La presente legge recanorme finalizzate alla prevenzione, alla cura e al reinserimento socialedegli alcol-dipendenti, ai sensi della risoluzione del Parlamento europeodel 12 marzo 1982 sui problemi dell'alcolismo nei Paesi dell'Unione Europea,della risoluzione adottata dal Consiglio dei ministri della Cee del 29marzo 1986, concernente l'abuso di alcol e delle indicazioni dell'Organizzazionemondiale della Sanità, con particolare riferimento al Piano d'azioneeuropeo, adottato a Copenhagen nel 1992, e alla Carta europea sull'alcol,adottata a Parigi nel 1995.
2. Ai fini della presentelegge, per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentarecon gradazione superiore a 1,2 gradi di alcool e per bevanda superaIcolicaogni prodotto alimentare con gradazione superiore al 21 per cento di alcoolin volume.
Articolo 2
Finalità
1. La presente legge:
a) tutela il dirittodelle persone, e in particolare dei bambini e degli adolescenti, a unavita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze legateall'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche;
b) favorisce l'accesso dellepersone che abusano di bevande alcoliche e superalcoliche e dei loro familiariai trattamenti sanitari e assistenziali adeguati;
c) favorisce l'informazionee l'educazione sulle conseguenze del consumo di bevande alcoliche e superalcoliche;
d) promuove la ricerca egarantisce adeguati livelli di formazione e di aggiornamento del personaleche si occupa dei problemi alcol-correlati;
e) favorisce le organizzazionidel privato sociale senza scopo di lucro e i movimenti di auto-mutuo-aiutofinalizzati a prevenire o a ridurre i problemi alcol correlati.
Articolo 3
Attribuzioni dello Stato
I. Con atto di indirizzoe coordinamento, adottato entro sessanta giorni dalla data di enrata invigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 8 della L 59/97, sentitala Consulta di cui all'articolo 4, nel rispetto delle competenze attribuialloStato e alle Regioni dal Dlgs 112/98 e delle previsioni del Piano SanitarioNazionale, sono definiti:
a) i requisiti minimi, strutturalie organizzativi dei servizi per lo svolgimento delle attIvità diprevenzione, cura, riabilitazione e reinserirnento sociale dei soggetticon problemi e patologie alcol-correlate, secondo criteri che tengano contodell'incidenza territoriale degli stessi;
b) gli standard minimi diattività dei servizi individuati dalle Regioni e dalle Provinceautonome di Trento e di Bolzano per lo svolgimento delle funzioni indicatealla lettera a);
c) i criteri per il monitoraggiodei dati relativi all' abuso di alcol e ai problemi alcol-correlati, darealizzare secondo modalita che garantiscano l'elaborazione e la diffusionedegli stessi a livello regionale e nazionale;
d) le azioni di informazionee di prevenzione da realizzare nelle scuole, nelle accademie militari,nelle caserme, negli istituti penitenziari e nei luoghi di aggregazionegiovanile.
2- Entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore della presente legge, il ministro dell'internoadotta i provvedimenti opportuni affinché siano intensificati icontrolli sulle strade durante le ore in cui è maggiore il rischiodi incidenti legati al consumo di alcool, dotando gli addetti ai controllidi attrezzature idonee secondo una distribuzione territoriale sufficientea garantire un'attività di rilievi continuativi.
3- Entro trenta giorni dalladata di entrata in vigore della presente legge la Commissione unica delfarmaco adotta un provvedimento diretto ad assicurare che siano erogatia carico del Servizio sanitario nazionale i farmaci utilizzati nelle terapieantiabuso o anticraving dell'alcolismo, per i quali è necessariala prescrizione medico-specialistica. I medicinali inseriti in classe h)sono dispensati dalle farmacie ospedaliere e per il tramite delle farmacieterritoriali, secondo modalità predisposte con decreto del ministrodella Sanita, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di BoIzano, sentitele organizzazioni più rappresentative delle farmacie pubbliche eprivate e le organizzazioni delle imprese distributrici.
4. Per la realizzazione delleattività di monitoraggio indicate dal comma 1, lettera c), èautorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dal2000. Per la realizzazione delle attivita di prevenzione e di informazionedi cui al comma 1, lettera d). è autorizzata la spesa massima dilire 2.000 milioni annue a decorrere dal 2000. Per le attività dicui al comma 2 è autorizzata la spesa massima di lire 2.000 milioniper il 2000 e di lire 1.000 milioni annue a decorrere dal 2001.
Articolo 4
Consulta nazionalesull'alcoolesui problemi alcol-correlati
I. È istituita laConsulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcol-correlati, compostada:
a) il ministro per la Solidarietàsociale che la presiede;
b) tre membri designaitidal ministro per la Solidarietà sociale fra persone che abbianomaturato una comprovata esperienza professionale in tema di alcol e problemialcol-correlati;
c) quattro membri designatidalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e leProvince autonome di Trento e di Bolzano;
d) il direttore dell'lstitutosuperiore di Sanità o un suo delegato;
e) un rappresentante delConsiglio nazionale delle ricerche, designato dal suo presidente;
f) due membri designatidal ministro per la Solidarietà sociale di cui uno su proposta delleassociazioni di volontariato e uno su proposta delle associazioni di auto-mutuo-aiutoattive nel settore;
g) due membri designatidai ministro per la Solidarietà sociale di cui uno su proposta delministro per le Politiche agricole e uno su proposta delle associazionidei produttori e dei commercianti di bevande alcoliche;
h) due membri designatidal ministro della Sanità;
i) il presidente della societàdi alcologia o un suo delegato.
2. La Consulta nomina alproprio interno un vicepresidente.
3. Per ogni membro dellaConsulta di cui alla lettere c), d), e) f) e h) del comma 1 è designatoun membro supplente. I componenti della Consulta durano in carica tre annie possono essere riconfermati. Entro sessanta giorni dal-la data di entratain vigore della presente legge, con decreto del presidente del Consiglio,sono definite le modalità e l'entità dei rimborsi spese edei gettoni di presenza assegnati ai componenti della Consulta di cui allelettere b), c), f) e g).
4. Ia Consulta si riunisceogni due mesi e su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Per la validitàdelle riunioni è richiesta la presenza della metà dei componenti.Alle ulteriori norme necessarie per il funzionamento e l'organizzazionedella Consulta si provvede con decreto del ministro per la Solidarietàsociale.
5. Ia Consulta:
a) collabora nella predisposizionedella relazione prevista dall'ar ticolo 12, esaminando, a tal fine, i datirelativi allo stato di attuazione della legge e i rilevamenti epidemiologici.fornitigli dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;
b) formula proposte ai ministricompetenti, alle Regioni e alle Provincie autonome di Trento e di Bolzanoper il perseguimento delle finalità e degli obiettivi definiti dall'articolo1 nei rispettivi ambiti di competenze;
c) collabora con enti e organizzazioniinternazionali che si occupano di alcol e di problemi alcol-correlati,con particolare riferimento all'Organizzazione mondiale della sanità,secondo gli indirizzi definiti dal ministero della Sanità;
d) fornisce ai ministri competenti,alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano pareri in ogni altroambito attinente all'alcol e ai problemi alcol-correlati in
riferimento alle finalitàdella presente legge.
6 Per ristituzione e il funzionamentodella Consulta è autorizzata la spesa di lire 125
milioni annue a decorreredal 2000.
Articolo 5
Modificazioni agli ordinamentididattici universitari
1. Entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo9 della L 341/90, gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitariorelativi alle professioni sanitarie o a quelle a indirizzo sociale e psicologicononché del corso di laurea in Medicina e chirurgia possono esseremodificati allo scopo di assicurare, quale corso di studio, l'apprendimentodel I'alcologia
Articolo 6
Modificazioni al codicedella strada
1. AI Dlgs 285/92, sono statele seguenti modificazioni:
a) all'articolo119, comma 8, lettera c), dopo il secondo periodo è inserito ilseguente:
«Qualora siano sottopostia visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabilia patologie correlate all'abuso di alcol, le commissioni mediche sono integratecon la presenza di un medico dei servizi alcologici pubbIici»;
b) all'articolo186, al comma 4, le parole: «In caso di incidente o quando si abbiamotivo di ritenere che» sono sostituite dalle seguenti: "Al finedi constatare se".
2.I l ministro deiTrasporti e della navigazione, con propri decreti, emanati ai sensi dell'articolo123, comma 10 del Dlgs 285/92, provvede all'integrazione dei programmidi esame per l'accertamento dell'idoneità tecnica degli insegnantie degli istruttori delle autoscuole nonché dei programmi di esameper il conseguimento della patente di
guida al fine di assicurareun'adeguata informazione sui rischi derivanti dall'assunzione di bevandealcoliche e superalcoliche prima della guida.
3. Entro tre mesidalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo ètenuto a emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,della L 400/88, unamodifica al comma 1 dell'articolo 379 del regolamento di esecuzione e diattuazione del nuovo codice della strada, emanato con decreto del Presidentedella Repubblica 16 di cembre 1992, n. 495, che modifi chi la concentrazionealcolemica portandola da 0,8 grammi per litro a 0,5 grammi per litro.
Articolo 7
Modifiche al Dlgs 540/92
1. AIl'art. 2, comma1, lettera g) del Dlgs 540/92, sono aggiunte, infine le parole: "con particolareriferimento alle controindicazioni provocate dalle interazione del medicinalecon bevande alcoliche e superalcoliche che, nonché l'eventuale pericolositàper la guida derivante dall'assunzione dello stesso medicinale».
CAPO II
COMPETENZE DELLEREGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO
E DI BOLZANO
Articolo 8
Attribuzioni delle Regionie delle Province di Trento e di Bolzano
1. Le Regioni ele Province autonome dì Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambitodelle risorse destinate all'assistenza sanitaria rese disponibili dal Fondosanitario nazionale, alla programmazione degli interventi di prevenzione;cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemie patologie alcol-correlate, all'individuazione dei servizi e delle struttureanche ospedaliere e universitarie, incaricati della realizzazione degliinterventi stessi, compresi quelli per il trattamento in fase acuta deisoggetti con problemi di alcolismoo e di patologie alcol-correlate, allaformazione e all'aggiornamento degli operatori del settore, in base aiprincipi stabiliti dalla presente legge e alle previsioni dell'atto diindirino e di coordinamento di cui all'articolo 3.
2. Le Regioni e le Provinceautonome di Trento e di Bolzano trasmettono entro il 30 giugno di ognianno una relazione al ministero della Sanità sugli interventi realizzatiai sensi della presente legge.
Articolo 9
Intervento ospedaliero
1. lì trattamentodei soggetti con problemi di alcolismo e di patologie correlate èsvolto nelle apposite divisioni ospedaliere collocate presso le aziendeospedaliere e le
strutture sanitarie pubblichee private appositamente accreditate, ai sensi dell'articolo 8, comma 5,del Dlgs 502/92, come modificato dall'articolo 9 del Dlgs 517/93, nonchépresso i policlinici universitari istituiti ai sensi dell'articolo 6 delcitato Dlgs 502/92, come modifìcato dall'articolo 7 del DIp 517/93.
Articolo 10
Collaborazione con entie con associazioni
1. Le Regioni, leaziende unità sanitarie locali e i servizi alcologici possono svolgerela loro attività avvalendosi, anche mediante apposita convenzione,di enti e issociazioni
pubbliche o private cheoperano per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 dellapresente legge.
CAPO III
RELAZIONE AL PARLAMENTO
Articolo 11
Relazione al Parlamento
1. Il ministro della Sanità trasmette al Parlamento, In allegatoalla tabella de bilancio di previsione del ministero della Sanità,una relazione sugl interventi realizzati ai sensi della presentelegge, predisposta sulla base delle relazioni inviate dalle Regioni, aisensi dell'articolo 8, comma 2.
CAPO IV
DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICITA' E IL CONSUMO DELLE BEVANDE ALCOLICHE
Articolo 12
Disposizioni in materia di pubblicità
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,le emittenti televisive pubbliche e private e le agenzie pubblicitarieadottano un codice di autoregolamentazione sulle modalità e suicontenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle bevande alcoliche e superalcoliche.
2. È vietata la pubblicità di bevande alcoliche e superalcolicheche:
a) sia trasmessa all'interno di programmi rivolti ai minori;
b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano
espressamente riconosciute dal ministero della Sanità in sede di autorizzazione;
c) rappresenti minori intenti al consumo dl alcol ovvero rappresenti inmodo negativo l'astinenza o la sobrietà dall'alcool;
d) ) preveda la concessione di premii o di altri vantaggi allo scopo diincentivare il consumo dl alcol.
3. E' vietata la pubblicità diretta o indiretta delle bevande alcolichenei luoghi frequentati prevalentemente dai minori di 18 anni dl età.
4. È vietàta la pubblicità di bevande superalcollchenella fascia oraria dalle 16 alle 19.
5. La violazione delle disposizioni.di cui ai commi 2,3 e 4 è punitacon la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma daLire 5 milioni a lire 20 milioni. La sanzione si duplica perogni ulteriore trasgressione.
6. La sanzione di cui al comma 5 si applica altresì alle industrieproduttrici e ai responsabili delle emittenti radiotelevisive, degli organidi stampa e dei propietari delle sale cinematografiche.
Articolo 13
Vendita di alcolici sulle autostrade
1. È vietata la vendita al banco di bevande superalcoliche nellearee di servizio situate lungo le autostrade dalle ore 22 alle ore 6.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 è punita conla
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire1 milione a lire 5 milioni.
Articolo 14
Disposizioni per la sicurena sul lavoro
1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio pergli
infortuni sul lavoro, ovvero per la sicurezza, l'incolumità o lasalute dei terzi, individuate con decreto del ministro del Lavoro e dellaprevidenza sociale di concer to con il ministro della Sanità,da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presentelegge, è fatto assoluto divieto di assunzione e di somministrazionedi bevande alcoliche e superalcoliche.
2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetricisui luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, !ettera d) del Dlgs626/94, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e lasicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competentiper territorio delle aziende sanitarie pubbliche.
3. Al lavoratori affetti da pat logie alcol-correlate che intendano accedereai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi alcologicio presso altre strutture riabititative, si applica l'articolo 124 del Dpr309/90.
4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al commi 2 e 3 del
presente articolo è punito con la sanzione amministrativa consistentenel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.
Articolo 13
DisposizIoni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge pari a lire5.125 milioni per l'anno 2000 e a lire 4.125 milioni annue a decorreredal 2001 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamentoiscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unitàprevisionale di base di parte corrente «fondo speciale» dellostato di previsione del ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazioneeconomica, per l'anno finanziario 2000 parzialmente utilizzando l'accantonamentorelativo al ministero della Sanità.
2. lì ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economicaè autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazionidi bilancio.
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