Circolare ministerialesulle norme per il personale dei Servizi per le tossicodipendenze
GUIDA AI CONCORSI PER I SERT
Prorogati i termini già scadutiper líassegnazione dei posti nelle A.S.L.
(da IL SOLE 24 ORE SANITA del 20 agosto-4settembre 2000)
In ordine all'art. 2 della legge indicatain oggetto è stata approvata dalla XII commissione Affari socialidella Camera la risoluzione n. 7-00870 che impegna il Governo a privilegiarele modalità concorsuali previste dallo stesso art. 2 e a chiarirealcuni aspetti specifici della normativa suddetta. Dall'approfondimentodei punti sui quali si è soffermata l'attenzione della commissionesono emersi elementi che consentono di fornire un chiarimento interpretativoidoneo a determinare comportamenti omogenei nell'applicazione della normativain discussione.
Atteso, peraltro, che in ordine alla medesimadisposizione sono pervenuti alcuni quesiti di ordine interpretativo daparte delle realtà sanitarie locali, si ritiene che l'occasionesia opportuna per fornire l'orientamento ministeriale anche sulle questioniprospettate.
In ordine alla risoluzione della commissione,si deve preliminarmente far presente che la data del 31 dicembre 1999 entrola quale deve avvenire il conferimento o l'attribuzione dei posti disponibili non ha carattere perentorio, non essendo stataprevista alcuna sanzione, diretta o indiretta, avverso il mancatorispetto del suddetto termine.
Si ritiene, pertanto, che le aziendesanitarie possano ancora bandire, laddove ne ricorrano i presupposti ele condizioni, i concorsi, fermo restando che il termine di riferimentotemporale per la verifica dei presupposti, condizioni e requisiti sia quellodel 31 dicembre 1999. Tra i presupposti suindicati assume particolarerilievo quello concernente i posti che devono essere già istituitiai sensi del regolamento del 1990.
Per quanto riguarda la qualificazione "altautenza" l'art. 2, comma I, si riferisce ai servizi ad "alta utenza"o a essi assimilabili.
Ai fini di tale qualificazione il presidioad alta utenza può essere considerato tale sulla base di situazionidi fatto ancorché non sia stato formalmente adottato apposito specificoprovvedimento, purché risulti conforme alle caratteristiche indicatenella tabella 1 allegata al Dm 444/1990.
Atteso che la disposizione di legge siriferisce ai servizi ad alta utenza nonché a quelli a essi assimilabiliappare opportuna, per il riscontro delle caratteristiche di assimilabilità,l'adozione quanto meno di atto avente carattere ricognitivo in modo dadare certezza alle situazioni.
La espressione «su incarico oin regime di convenzione presso i Sert..» contenuta nell'art2, comma 3, va interpretata in senso non restrittivo, in modo da comprenderviqualsiasi tipologia contrattuale purché riferita al periodo temporaleindicato dalla norma.
Per quanto riguarda i quesiti postidalle varie realtà sanitarie locali, si ritiene di fornire leseguenti indicazioni interpretative idonee a facilitare l'applicazionein modo omogeneo in tutto il territorio nazionale.
In ordine al quesito se per concorsointerno per titoli, di cui all'art. 2, comma I, debba intendersi l'attribuzionedell'incarico quinquennale di cui all'art. 15 della 502/1992, si ritienel'espressione suindicata sia riferibile alla fattispecie dell'attribuzionedell'incarico quinquennale di cui all'art. 15 del Dlgs 502/1992.
Dubbi interpretativi in ordine al quesitosuddetto sorgono in relazione al requisito dell'anzianità diservizio. Difatti la disposizione contenuta neIl'art. 2, comma I, fariferimento, per il conferimento del posto di dirigente responsabile disecondo livello, ai requisiti previsti per il conseguimento della qualificaapicale e all'attività prestata per almeno sei anni presso i Serto strutture equipollenti al Ssn. Di converso il Dpr 484/1997 all'art. 5stabilisce come requisito: un'anzianità di servizio di sette anni,di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazionenella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianitàdi servizio di dieci anni nella disciplina.
Dalla correlazione fra le due disposizionidovrebbe emergere che restano ferme la specializzazione e l'anzianitàcomplessiva di sette anni, mentre viene aumentata da 5 a 6 l'attivitàpresso i Sert.
Non si può, infatti, ritenere chel'attività di 6 anni possa essere aggiuntiva a quella richiestain via generale di 7 anni daIl'art. 5 suindicato. L'aumento a 6 anni dell'attivitàspecifica dovrebbe costituire la motivazione della facilitazione dellaconcorsualità interna e per soli titoli, atteso che la disposizioneprende in considerazione personale che è già di ruolo.
Resta esclusa dalla considerazione dellanorma la fattispecie (per quanto attiene i requisiti) dell'anzianitàdi servizio di dieci anni nella disciplina per chi è sprovvistodella specializzazione, fattispecie, peraltro, che non dovrebbe ricorrerein alcun caso, tenuto conto della data di adozione del regolamento di cuial Dm 444/1990.
Relativamente al comma 2 del medesimo art.2, è stato richiesto di conoscere se il personale di ruolo,che partecipa al concorso interno per posti di dirigente di primo livello,debba essere in possesso deldiploma di specializzazione.
In riferimento al quesito posto, si osservache il personale di ruolo, per i posti di dirigente di primo livello, deveessere in possesso dei requisiti previsti per il conseguimento della qualificadi dirigente di primo livello (laurea, specializzazione e iscrizione airelativi Ordini, fatta salva la deroga prevista dall'art. 56, comma 2,del Dpr 483/1997) nonché deve aver prestato la propria attivitàpresso i Sert o analoghe strutture di recupero per almeno quattro annicon rapporto di impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionaleper almeno ventiquattro ore settimanali.
La disposizione, che potrebbe apparirepiù penalizzante rispetto alla portata della norma di cui al commaI, in effetti sembra abbia il suo fondamento nelle finalità indicatenella stessa disposizione. Infatti con concorso interno per soli titolisi conferiscono incarichi di direzione delle attività dei Sert amedia e bassa utenza – e ciò è sufficiente a giustificarela richiesta di un periodo di attività nel settore non breve.
Con riferimento all'art. 2, comma 3, èstato chiesto di conoscere se al concorso per titoli, previsto dallo stessocomma, può partecipare ilpersonale che presti o abbia prestatol'attività di servizio presso i Sert dell'azienda che bandisce ilconcorso, ovvero se può partecipare anche il personale che prestio abbia prestato servizio presso i Sert di altre aziende.
Al riguardo, va considerato che in talecomma, a differenza dei commi I e 2, non viene citato espressamente l'aggettivointerno". Ciò farebbe supporre che la fattispecie presenta caratteristichediverse da quelle previste nei commi I e 2.
Difatti, nei primi due commi il personaleche può partecipare ai concorsi è il personale di "ruolo",ed è solo tale personale che può essere consideratointerno alla struttura ove si è di ruolo; nel comma 3 viene presoin considerazione il personale incaricato o in regime di convenzione daalmeno un anno senza che vi sia un ancoraggio al ruolo e alla UsI di appartenenza.
Ciò significa che il concorso nonè interno in senso stretto bensì riservato a quel personaleche prescindendo dal singolo Sert, abbia i requisiti previsti dal comma.
Si tratta, in sostanza, di concorsiaperti a quanti versano nelle condizioni previste dalle disposizioni.
Il sistema delineato è volto a favorire,attraverso una selezione per soli titoli, la sistemazione del personaleprecario.
Resta fermo, in ogni caso, per il conferimentodei posti di cui al comma 3, il possesso dei requisiti previsti dalle vigentidisposizioni in materia di accesso al Servizio sanitario nazionale.
In ordine al quesito se l'attivitàdi servizio di cui all'art. 2, comma 3, può essere anche come socioo dipendente di cooperativa non si ritiene che la disposizione suindicata possa ricomprendere personale che sia legato da rapporto convenzionalenon direttamente con la struttura pubblica bensì per il tramitedi società cooperative.
Infatti, la sussistenza del rapporto convenzionalediretto costituisce il presupposto che consente l'accesso al concorso pertitoli disciplinato dal citato comma 3 dell'art. 2.
E stato proposto quesito se i posti presentiin pianta organica (ai sensi dei commi I, 2 e 3 del medesimo art2), debbano essere obbligatoriamente coperti, escludendo la discrezionalitàe l'autonomia aziendali, riconosciute in materia di assunzioni dalla legislazionevigente.
In riferimento al quesito suddetto si ritieneche sussista l'obbligo in capo alle aziende di coprire i posti attraversole procedure indicate negli stessi commi senza che possa entrare in giocola discrezionalità dell'azienda nella decisione di copertura o menodei nosti nresenti in pianta organica.
È stato posto quesito se per i criteri,le procedure e le modalità per l'espletamento dei concorsi, di cuiai commi I, 2 e 3 dell'art. 2 debba farsi riferimento alla normativa perl'accesso nel Servizio sanitario nazionale, atteso che la norma in oggettonon fa alcun rinvio.
Riguardo a tale quesito appare di tuttaevidenza che la normativa di riferimento per i criteri, le procedure, lemodalità per l'espletamento dei concorsi di cui ai commi I,2 e 3 dell'art. 2, non possa che essere la normativa concernente il personaledel Servizio sanitario nazionale, atteso che lo stesso Dm 444/1990, espressamenteha stabilito all'art. 6, comma 6, che: «Al personale destinato aiSert si applicano le normative e gli istituti previsti per il personaledel Servizio sanitario nazionale».
E stato chiesto di conoscere la proceduraconcorsuale di cui al comma 3 deIl'art. 2, per titoli, è riferibilesia al personale dei livelli che alla dirigenza del ruolo sanitario; intale ultima ipotesi sarebbe ammissibile alla procedura concorsuale ancheil personale privo dei requisiti previsti per il conseguimento della qualificadi dirigente di primo livello.
In ordine al quesito suddetto vi èda precisare che la disposizione in esame è riferibile sia al personaledirigenziale che al personale dei livelli, non rilevandosi, nella norma,alcuna distinzione di personale rispetto alle diverse previsioni contenutenei commi I e 2.
Per quanto concerne i requisiti di accesso,la omessa indicazione non porta alla conclusione che ai concorsi possapartecipare personale privo dei requisiti sia perché sarebbe contraria all'iintero sistema concorsuale del Servizio sanitario nazionale, sia perché la norma di riferimento è da individuarsinel rinvio operato daIl'art. 6, comma 6, del regolamento del 3111/1990,n. 444 adottato con decreto del ministero della Sanità.
Va, comunque, tenuta presente la disposizionedi cui all'art 56, comma 2, del Dpr 483/1997 per il caso che ne ricorranole circostanze.
Si ritiene di comunicare, infine, che,ai fini dello svolgimento dei concorsi e per la valutazione dei servizie le discipline occorre fare riferimento ai servizi e specializzazioniequipollenti al Sert secondo le tabelle di cui al Dm 30/11/1998:
a) nell'area medica e delle specialitàmediche: Psichiatria;
b) nell'area della medicina diagnosticae dei servizi: Farmacologia e tossicologia clinica;
c) nell'area di sanità pubblica:Organizzazione dei servizi sanitari di base;
d) nell'area di psicologia: Psicologiae psicoterapia.
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