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Leggesulla Lotta alla Droga e disposizioni in materia di personale dei Sert

1 Ott 12

Di FRANCESCO BOLLORINO

 

GAZZETTAUFFICIALE N.53 DEL 05 MARZO 1999 

LEGGE 18 FEBBRAIO 1999, N. 45. 

" DISPOSIZIONI PER IL FONDO NAZIONALE DI INTERVENTO PER LA LOTTA ALLADROGA E IN MATERIA DI PERSONALE DEI SERVIZI PER LE TOSSICODIPENDENZE "





La Cameradei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

ILPRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:


ARTICOLO 1



Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 1. 

All'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia di disciplina deglistupefacenti e sostanze psicotrope, provenzione, cura e riabilitazionedei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidentedella Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato (testo unicosulle tossicodipendenze), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma6, sono espresse le parole: (, anche con l'eventuale apporto di esperti,);

b) il comma7 e' costituito dal seguente:(" 7. Presso la presidenza del Consigliodei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali e' istituito un Osservatoriopermenente che verifica l'andamento del fenomeno della tossicodipendenza,secondo le previsioni del comma 8. Il Ministro per la solidarieta' socialedisciplina, con proprio decreto, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio,in modo da assicurare lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo127, comma 2. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente");

c) al comma8, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: (e sul rapporto tra lecaratteristiche del mercato del lavoro e delle attivita' lavorative e l'assunzionedi sostanze stupefacenti e psicotrope);

d) al comma8, lettera c), dopo le parole: (risultati conseguiti,) sono inserite leseguenti: (in particolare per quanto riguarda la somministrazione di metadone,);

e) il comma13 e' costituito dal seguente: (13. Le campagne informative nazionali sonorealizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblicie privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonche' attraversopubbliche affissioni e servizi telefonici e telematici di informazionie di consulenza e sono finanziate nella misura massima di lire 10 miliardiannue a valere sulla quota del Fondo nazionale di intervento per la lottaalla droga destinata agli interventi previsti dall'articolo 127. Il Presidentedel Consiglio dei Ministri o il Ministro per la solidarieta' sociale dalui delegato determina, con proprio decreto, in deroga alle norme sullapubblicita' delle amministrazioni pubbliche, la distribuzione delle risorsefinanziarie tra stampa quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche etelevisive nazionali e locali nonche' a favore di iniziative mirate dicomunicazione da sviluppare sul territorio nazionale.);

f) il comma14 e' abrogato.

2. L'articolo127 del testo unico sulle tossicodipendenze e' sostituito dal seguente:(Art. 127 (Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga). 

1. Il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale di cui all'articolo59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di ripartizionedel Fondo per le politiche sociali, individua, nell'ambito della quotadestinata al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, lerisorse destinate al finanziamento dei progetti triennali finalizzati allaprevenzione e al recupero delle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenzacorrelata, secondo le modalita' stabilite dal presente articolo. Le dotazionidel Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga individuate aisensi del presente comma non possono essere inferiori a quelle dell'annoprecedente, salvo in presenza di dati statistici inequivocabili che documentinola diminuzione dell'incidenza della tossicodipendenza.

2. La quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga dicui al comma 1 e' ripartita tra le regioni in misura pari al 75 per centodelle sue disponibilita'. Alla ripartizione di provvede annualmente condecreto del Ministro per la solidarieta' sociale tenuto conto, per ciascunaregione, dal numero degli abitanti e della diffusione delle tossicodipendenzesulla base dei dati raccolti dall'Osservatorio permanente, ai sensi dell'articolo1, comma 7. 

3. Le province, i comuni e i loro consorzi, le comunita' montane, le aziendeunita' sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115 e 116, le organizzazionidi volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le cooperativesociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre1991, n. 381, e loro consorzi, possono presentare alle regioni progettifinalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenzacorrelata e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, da finanziarea valere sulle disponibilita' del Fondo nazionale di cui al comma 1, neilimiti delle risorse assegnate a ciascuna regione. 

4. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' le organizzazioni rappresentativedegli enti ausiliari, delle organizzazioni del volontariato e delle cooperativesociali che adoperano sul territorio, come previsto dall'atto di indirizzoe coordinamento di cui al comma 7 del presente articolo, stabiliscono lemodalita', i criteri e i termini per la presentazione delle domande, nonche'la procedura per la erogazione dei finanziamenti, dispongono i controllisulla destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti diverifica dell'efficacia degli interventi realizzati, con particolare riferimentoai progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano utilizzati ifarmaci sostitutivi. Le regioni provvedono altresi' ad inviare una relazioneal Ministro per la solidarieta' sociale sugli interventi realizzati aisensi del presente testo unico, nonche' ai fini previsti dall'articolo131. 

5. Il 25 per cento delle disponibilita' del Fondo nazionale di cui al comma1 e' destinato al finanziamento dei progetti finalizzati alla prevenzionee al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlatapromossi e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimentoper gli affari sociali, d'intesa con i Ministri dell'interno, di graziae giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanita' e dellavoro e della previdenza sociale. I progetti presentati ai sensi del presentecomma sono finalizzati: a) alla promozione di programmi sperimentali diprevenzione sul territorio nazionale; b) alla realizzazione di iniziativedi razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati;c) alla elaborazione di efficaci collegamenti con le iniziative assuntedall'Unione europea; d) allo sviluppo di iniziative di informazione e disensibilizzazione; e) alla formazione del personale nei settori di specificacompetenza; f) alla realizzazione di programmi di educazione alla salute;g) al trasferimento dei dati tra amministrazioni centrali e locali. 

6. Per la valutazione e la verifica delle spese connesse ai progetti dicui al comma 5 possono essere disposte le visite ispettive previste dall'articolo65, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successivemodificazioni. 

7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri,su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, previo parere dellecommissioni parlamentari competenti, sentite la Conferenza unificata dicui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e laConsula degli esperti e degli operatori sociali di cui all'articolo 132,sono stabiliti i criteri generali per la valutazione e il finanziamentodei progetti di cui al comma 3. Tali criteri devono rispettare le seguentifinalita': a) realizzazione di progetti integrati sul territorio di prevenzioneprimaria, secondaria e terziaria, compresi quelli volti alla riduzionedel danno purche' finalizzati al recupero psico-fisico della persona; b)promozione di progetti personalizzati adeguati al reinserimento lavorativodei tossicodipendenti; c) diffusione sul territorio di servizi socialie sanitari di primo intervento, come le unita' di strada, i servizi a bassasoglia ed i servizi di consulenza e di orientamento telefonico; d) individuazionedi indicatori per la verifica della qualita' degli interventi e dei risultatirelativi al recupero dei tossicodipendenti; e) in particolare, trasferimentodei dati tra assessorati alle politiche sociali, responsabili dei centridi ascolto, responsabili degli istituti scolastici e amministrazioni centrali;f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i soggetti che operano nelsettore della tossicodipendenza a livello regionale; g) realizzazione coordinatadi programmi e di progetti sulle tossicodipendenze e sull'alcoldipendenzacorrelata, orientati alla strutturazione di sistemi territoriali di interventoa rete; h) educazione alla salute.

8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono prevederela somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle Ie II di cui all'articolo 14 e delle sostanze non inserite nella farmacopeaufficiale, fatto salvo l'uso del metadone, limitatamente ai progetti eai servizi interamente gestiti dalle aziende unita' sanitarie locali purhce'i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano la esclusivafinalita' clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmiriabilitativi. 

9. Il Ministro della sanita', d'intesa con il Ministro per la solidarieta'sociale, promuove, sentite le competenti commissioni parlamentari, l'elaborazionedi linee guida per la verifica dei progetti di riduzione del danno di cuial comma 7), lettera a). 

10. Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura di ciascun annofinanziario ad adottare i provvedimenti di cui al comma 4 e all'impegnocontabile delle quote del Fondo nazionale di cui al comma 1 ad esse assegnate,si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo31 marzo 1998, n.112. 

11. Per l'esame istruttorio dei progetti presentati dalle amministrazioniindicate al comma 5 e per l'attivita' di supporto tecnico-scientifico alComitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, e' istituita,con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, una commissionepresieduta da un esperto o da un dirigente dei Ministri designato dal Ministroper la solidarieta' sociale e composta da nove esperti nei campi dellaprevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori:sanitario-infettivologico, farmacotossicologico, psicologico, sociale,sociologo, riabilitativo, pedagogico, giuridico e della comunicazione.All'ufficio di segreteria della commissione e' preposto un funzionariodella carriera direttiva dei ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.Gli oneri per il funzionamento della commissione sono valutati in lire200 milioni annue. 

12. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato nazionale di coordinamentoper l'azione antidroga sono disciplinati con decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri. L'attuazione amministrativa delle decisioni delComitato e' coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimentoper gli affari sociali attraverso un'apposita conferenza dei dirigentigenerali delle amministrazioni interessate, disciplinata con il medesimodecreto). 

3. L'articolo 131 del testo unico sulle tossicodipendendenze e' sostituitodal seguente: (Art. 131 (Relazione al Parlamento). – 

1. Il Ministro per la solidarieta' sociale, anche sulla base dei dati alloscopo acquisiti dalle regioni, presenta entro il 30 giugno di ciascun announa relazione al Parlemento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenzein Italia, sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti, sugli indirizziche saranno seguiti nonche' sull'attivita' relativa alla erogazione deicontributi finalizzati al sostegno delle attivita' di prevenzione, riabilitazione,reinserimento e recupero dei tossicodipendenti).

4. L'articolo 132 del testo unico sulle tossicodipendenze e' sostituitodal seguente: (Art. 132 (Consulta degli esperti e degli operatori sociali).- 

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gliaffari sociali e' istituita la Consulta degli esperti e degli operatorisociali sulle tossicodipendenze composta da 70 membri. 

2. La consulta e' nominata con decreto del Ministro per la solidarieta'sociale tra gli esperti di comprovata professionalita' e gli operatoridei servizi pubblici e del privato sociale ed e' convocata periodicamentedallo stesso Ministro in seduta plenaria o in sessioni di lavoro per argomential fine di esaminare temi e problemi connessi alla prevenzione e al recuperodelle tossicodipendenze e contribuire alle decisioni del Comitato nazionaledi coordinamento per l'azione antidroga. 

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire400 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale di intervento perla lotta alla droga di cui all'articolo 127).

ARTICOLO 2.


DISPOSIZIONISUL PERSONALE

1.Ai fini della direzione delle attivita' dei servizi per le tossicodipendenze(SERT) ad alta utenza, o ad essi assimilabili, ai sensi del regolamentoadottato con decreto del Ministro della sanita' 30 novembre 1990, n. 444,i posti di dirigente responsabile di secondo livello istituiti, sonoconferiti entro il 31 dicembre 1999 mediante concorsi interni per titoli,riservati al personale di ruolo che, alla data di entrata in vigore dellapresente legge, gia' eserciti tali funzioni, ovvero che abbia esercitatotali funzioni alle condizioni previste dal presente comma nel periodo compresotra il 1° gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della presentelegge, anche in assenza di un incarico formalizzato dai competenti organidell'azienda unita' sanitaria locale, in possesso dei requisiti previstiper il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionaledi appartenenza, e che abbia prestato la propria attivita' presso i SERTo strutture equipollenti del Servizio sanitario nazionale, comunque operantinel settore delle tossicodipendenze, per almeno sei anni con rapporto diimpiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, peralmeno ventiquattro ore settimanali.

2.Ai fini della direzione delle attivita' dei SERT a media e a bassa utenzai posti di dirigente di primo livello istituiti sono conferiti entroil 31 dicembre 1999 mediante concorsi interni per titoli riservati al personaledi ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gia'eserciti tali funzioni, anche in assenza di un incarico formalizzato daicompetenti organi dell'azienda previsti per il conseguimento della qualificadi dirigente di primo livello nel profilo professionale di appartenenzae che ne abbia prestato la propria attivita' presso i SERT o analoghe strutturedi recupero per almeno quattro anni con rapporto di impiego o mediantecontatti di prestazione d'opera professionale per almeno ventiquattro oresettimanali. 



3. I posti nell'organico dei SERT, istituiti ai sensi dell'articolo6 del regolamento adottato con decreto del Ministro della Sanita' 30 novembre1990, n. 444, sono attribuiti entro il 31 dicembre 1999 mediante concorsiper titolo ai quali e' ammesso il personale che, alla data di entrata invigore della presente legge, operi su incarico o in regime di convenzionepresso i SERT da almeno un anno, anche non continuamente, ovvero che, nelperiodo 1990-1996, abbia operato in regime di convenzione presso i SERTper almeno un anno, anche non continuamente, per ventiquattro ore settimanali.

4.Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituitinell'organo dei SERT in attuazione del regolamento adottato con decretodel Ministro della sanita' 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando ilpunteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionaledalle vigenti disposizioni in materia, e' attribuito un punteggio ulteriore,di uguale entita' massima, per i titoli riguardanti l'attivita' svoltanel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenzada sostanze stupefacenti o psicotrope.

5. I soggettiindicati ai commi 1, 2 e 3 hanno l'obbligo di permanere in servizio pressoi SERT per un periodo di cinque anni dalla data del conferimentodell'incarico.

6. I soggettiche, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano daalmeno due anni funzioni e attivita' di tipo professionale all'internodelle strutture di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico sulle tossicodipendenze,possono continuare a svolgere tali attivita', nel rispetto dei contratticollettivi di lavoro e delle norme sul lavoro vigenti, a condizione cherisultino in possesso dell'attestato di frequenza di appositi corsi diformazione professionale, da avviare secondo le modalita' definite dalleregioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presentelegge. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresi'ai soggetti che operano, in qualita' di volontati, presso le strutturedi cui agli articoli 115 e 116 del citato testo unico sulle tossicodipendenze,purche' prestino la loro attivita' a tempo pieno e a condizione che dimostrinodi non svolgere attivita' retribuite o remunerative.

ARTICOLO 3.


MODIFICHEALLA LEGGE N. 86 DEL 1997 E SUL DECRETO-LEGGE N. 438 DEL 1997

1. All'articolo1, comma 13, della legge 28 marzo 1997, n.86, come modificato dall'articolo1 del decreto-legge 19 dicembre 1997, n.438, convertito, con modificazioni,dalla legge 19 febbraio 1998, n. 26, la parola: (1998) e' sostituita' dallaseguente (2000).

2. All'articolo1, comma 14 della legge 28 marzo 1997, n. 86, le parole da: (le cui risultanzevengono riassunte e coordinate) fino alla fine del comma sono soppresse.

3. L'articolo2 del decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438, convertito, con modificazioni,dalla legge 19 febbraio 1998, n. 26 e' sostituito dal seguente: (Art. 2- 1. Le disponibilita' assegnate all'unita' previsionale di base 12.1.2.2dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri,non ancora impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998, possonoesserlo, per gli stessi fini, nell'esercizio finanziario successivo).

ARTICOLO 4.


DISPOSIZIONIFINALI

1. Entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con atto diintesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,adottato ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 agosto 1998,, n. 400,su proposta dei Ministri della sanita' e per la solidarieta' sociale, sonodefiniti i requisiti soggettivi, funzionali, del personale, organizzativi,strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attivita' sanitarie e socialida parte degli enti ausiliari di cui agli articoli 115 e 116 del testounico sulle tossicodipendenze, al fine dell'iscrizione agli albi previstidal medesimo articolo116 e dell'applicazione delle previsioni dell'articolo8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successivemodificazioni.

L'atto diintesa di cui al presente comma e' adottato nel rispetto dei seguenti principi:

a) previsionedella corresponsione agli enti ausiliari di una retta-base minima a caricodel Servizio sanitario nazionale, che puo' essere integrata dalle regionir dagli enti locali;

b) predisporredi momenti programmati di integrazione tra i lavoro dei SERT e quello deglienti ausiliari al fine di raccordare la verifica dei risultati e la valutazionedel programma terapeutico e socio-riabilitativo;

c) riconoscimentodel carattere integrato socio-sanitario delle terapie, dell'interventosocio-riabilitativo e dell'attivita' di prevenzione svolti dagli enti ausiliari;

d) predisposizionedi profili professionali adeguati alla specificita' dell'azione di recuperoe riabilitazione delle tossicodipendenze.

2. A decorreredalla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dall'atto diintesa di cui al comma 1, cessano di avere efficacia l'atto di intesa trala Stato e le regioni per la destinazione di criteri e modalita' uniformiper l'iscrizione degli enti ausiliari che gestiscono strutture per la riabilitazionee il reinserimento sociale dei tossicodipendenti negli albi di cui all'articolo116 del testo unico sulle tossicodipendenze, pubblicato nel supplementoordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 55 dell'8 marzo 1993, nonche' l'attodi indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla GazzettaUfficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, riguardante le strutture di riabilitazioneed educativo- assistenziali per i tossicodipendenti.

3. Entro novantagiorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministrodella sanita', con proprio decreto, sentite le commissioni parlamentaricompetenti, provvede alla revisione del decreto di cui all'articolo 118del testo unico sulle tossicodipendenze, al fine della rideterminazionedell'organico dei SERT.

4. In sededi prima attuazione, l'atto di indirizzom e coordinamento previsto dell'articolo127, comma 7, del testo unico sulle tossicodipendenze, come sostituitodall'articolo 1, comma 2, e' emanato entro centoventi giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei criteri seguitiper il finanziamento dei progetti approvati nel biennio 1994-1995 ai finidella determinazione dei criteri per la valutazione e il finanziamentodei progetti di cui al medesimo articolo 127, comma 7, lettera a), deltesto unico sulle tossicodipendenze. Si applicano le disposizioni previstedall'articolo 8, commi 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

5. Il decretodel Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 127, comma12, del testo unico sulle tossicodipendenze, come sostituito dall'articolo1, comma 2, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge.

6. Le sommeaffluite alle unita' professionali di base 31.2.1 e 31.2.2 dello statodi previsione dell'entrata del bilancio dello Stato sno riassegnate all'unita'previsionale di base 12.1.3.1, denominata (Fondo per le politiche sociali),dello stato di previsione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenzacorrelata, ai sensi dell'articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze,come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della presente legge.

7. Il Ministrodel tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzatoad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nellaraccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fattoobbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come leggedello Stato. Data a Roma, addi' 18 febbraio 1999 SCALFARO

D'ALEMA,Presidente del Consiglio dei Ministri TURCO, Ministro per la solidarieta'sociale. Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO.

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