(Da "Guida all'esercizio professionale per i medici-Chirurghi e gli Odontoiatri – agg. di gennaio-febbraio 2000)
1. I PROFESSIONISTI CON DIPLOMA UNIVERSITARIO
Con i provvedimenti di riordino del SSN, emanati nel 1992-1993 (DDLgs 502/517), è stata data attuazione, anche per le professioni dell'area sanitaria, ai corsi universitari di durata triennale, previsti dalla Legge n. 341 del 1990, che consentono di conseguire diplomi abilitanti all'esercizio di specifiche attività (diploma universitario o laurea breve).
Nel settore sanitario il nuovo sistema di formazione di livello universitario è stato opportunamente realizzato con criteri unitari, all'interno delle stesse strutture del SSN e mediante uno stretto collegamento fra queste ultime e le facoltà mediche, così da garantire standard di formazione adeguati al nuovo modello organizzativo e ai principi gestionali delle aziende sanitarie.
L'art. 6, comma 3, del DDLgs n. 502/1992 ha stabilito che «la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del SSN e istituzioni private accreditate», individuate secondo criteri fissati dai Ministri dell'università e della sanità.
Spetta al Ministro della sanità di individuare le figure professionali da formare ed i relativi profili, mentre l'ordinamento didattico dei corsi è quello dei corsi di diploma universitario di cui alla Legge n. 341/1990 definito con decreto del Ministro dell'università di concerto con quello della sanità.
Per l'espletamento dei corsi, le Regioni e le Università stipulano apposite intese, sulla base delle quali sono poi regolati i rapporti tra le università, le aziende ospedaliere, le ASL e altre istituzioni pubbliche e private presso le quali i corsi vengono attivati.
La titolarità dei corsi di insegnamento «è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti».
I diplomi così conseguiti hanno ad ogni effetto la stessa valenza dei diplomi universitari e, come precisa il DLgs n. 502/1992, «abilitano all'esercizio professionale».
In attuazione di questa disciplina, il Ministro della Sanità ha finora individuato ventuno figure professionali di area sanitaria (infermieristiche, tecnico-sanitarie e della riabilitazione) definendone i rispettivi profili (attribuzioni, responsabilità, autonomia decisionale). Ad esse va aggiunta la figura del terapista della riabilitazione non vedente riconosciuta dalla Legge n. 29/1994.
I primi corsi di diploma universitario sono stati attivati nell'anno accademico 1996-97, dopo l'approvazione dei relativi ordinamenti didattici (DM MURST 24 luglio 1996) e la fissazione dei requisiti di idoneità per l'accreditamento delle strutture ove essi si svolgono (DM MURST 24 settembre 1997>.
A tutte le figure di operatori in possesso dei nuovi diplomi universitari è riconosciuto il diritto di svolgere l'attività professionale in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza e libero professionale. Ulteriori, importanti disposizioni sull'ordinamento delle professioni diplomate dì area sanitaria sono state dettate dalla Legge 26 febbraio 1999, n. 42.
È stata in primo luogo abolita l'antica denominazione di professione sanitaria ausiliaria, già contenuta nel TU delle Leggi sanitarie del 1934, sostituita ora da quella di professione sanitaria. Si tratta, com'è evidente, di una modifica non solo terminologica, tanto più se correlata all'abrogazione, disposta dalla stessa legge, dei cosiddetti mansionari delle tre professioni "ausiliarie" già munite di pieno riconoscimento giuridico: vale a dire, per l'infermiere, del regolamento approvato con DPR n. 225/1974; per l'ostetrica, del regolamento approvato con DPR n. 163/1975; e, per il tecnico sanitario di radiologia medica, dell'art. 24 del regolamento approvato con DPR n. 680/1968.
Il Legislatore ha inteso riconoscere, in questo modo, l'autonomia culturale e decisionale dei professionisti muniti di diploma universitario, ponendo le condizioni per l'instaurarsi in sanità di rapporti interprofessionali più paritari, basati sul reciproco rispetto delle rispettive competenze e sulla pari dignità.
La Legge 42 ha stabilito infatti il principio generale secondo cui «il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3, del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione postbase nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali».
TABELLA 1
Professioni sanitarie con DU o equipollente
(6rt. 6, co. 3, DLgs n. 502/1992)
Profilo professionale | Estremi DM Sanità |
Area infermieristica | |
Infermiere | 14 settembre 1994, n. 739 |
Assistente sanitario | 17 gennaio 1997, n. 69 |
Infermiere pediatrico | 17gennaio 1997, n. 70 |
Ostetrica/o | 14 settembre 1994, n. 740 |
Dietista | 14 settembre 1994, n. 744 |
Podologo | 14 settembre 1994, n. 666 |
Igienista dentale | 14 settembre 1994, n. 669 |
Area tecnico-sanitaria | |
Tecnico ortopedico | 14 settembre 1994, n. 665 |
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico | 26 settembre 1994, n. 745 |
Tecnico sanitario di radiologia medica | 26 settembre 1994, n. 746 |
Tecnico di neurofisiopatologia | 15 marzo 1995, n. 183 |
Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare | 27 luglio 1998, n. 316 |
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro | 17 gennaio 1997, n. 58 |
Area delta riabilitazione | |
Tecnico audiometrista | 14 settembre 1994, n. 667 |
Tecnico audioprotesista | 14 settembre 1994, n. 668 |
Fisioterapista | 14 seftembre 1994, n. 741 |
Logopedista | 14settembre 1994, n. 742 |
OrtottistaAssistente di oftalmologia | 14 settembre 1994, n. 743 |
Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva | 17 gennaio 1997, n. 56 |
Tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale | 17 gennaio 1997, n. 57 |
Terapista occupazionale | 17gennaio 1997, n. 136 |
Terapista della riabilitazione non vedente | Legge 11 gennaio 1994, n. 29 |
È facile rilevare che le disposizioni in parola – con l'abrogazione dei mansionari e con il rinvio a tre "documenti" (profilo professionale, ordinamento didattico, codice deontologico) che, per loro natura, indicano sfere e aree di competenza più che atti professionali specifici, potrebbero dare adita a pericolose confusioni di ruoli tra le stesse professioni diplomate, ma, soprattutto, rispetto alla esclusiva funzione diagnostico-terapeutica propria del medico.
E da prevedere, pertanto che nel prossimo futuro si renderà necessaria, da parte tanto degli Organismi rappresentativi delle professioni interessate, quanto del Ministero della sanità, un'assidua e attenta azione di vigilanza sull'esercizio delle varie attività.
La Legge n. 42/1999, infine, ha definito il delicato problema del valore da attribuire ai diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore all'attuazione del DLgs n. 502/1992. In proposito, l'art. 4 dispone che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio Sanitario Nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6 comma 3, del DLgs n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed interazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
Circa la formazione complementare o post-base va osservato che la sua realizzazione costituisce, nei confronti di molte delle professioni sanitarie diplomate, una esigenza imprescindibile, nell'interesse non solo degli operatori interessati, ma soprattutto del buon funzionamento delle strutture sanitarie per il quale si richiede loro, in misura sempre maggiore, la capacità di espletare funzioni e atti di carattere specialistico. Per questo importante aspetto, l'ordinamento scaturito dall'art. 6, comma 3, del DLgs n. 502/1992 deve essere completato con l'adozione di ulteriori provvedimenti dì competenza del MURST.
Il Parlamento, dal canto suo, dovrà decidere in merito all'aspirazione dei professionisti diplomati di accedere a specifici corsi di laurea nelle rispettive discipline. L'obiettivo delle categorie interessate è quello di assumere la direzione e la piena responsabilità dei servizi di competenza nell'ambito delle strutture sanitarie, nonché la direzione didattica dei corsi di diploma universitario. Si riportano i contenuti essenziali dei profili di area sanitaria, come definiti dai regolamenti adottati ai sensi del DLgs 502/1992.
1.1. L'infermiere
È l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.
L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei nialati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.
L'infermiere:
a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari
socia1i
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto.
Il nuovo profilo dell'infermiere – non più definito "infermiere professionale" – prevede la formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale conoscenze cliniche avanzate e capacità che permettono loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree:
a) sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica;
b) pediatria: infermiere pediatrico;
c) salute mentale-psichiatrica: infermiere psichiatrico;
d) geriatria: infermiere geriatrico;
e) area critica: infermiere di area critica.
Questa previsione – confermando nella sostanza il precedente ordinamento – accomunava le tradizionali figure dell'assistente sanitario e della vigilatrice d'infanzia, pur con nuove denominazioni, nell'unico profilo dell'infermiere, prevedendo per esse un ulteriore percorso formativo postbase per il conseguimento di un «attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree».
Tale iniziale indirizzo ministeriale è in seguito mutato e sono stati definiti, per l'assistente sanitario e l'infermiere pediatrico, distinti profili professionali del tutto autonomi rispetto a quello dell'infermiere. Attraverso la formazione postbase devono essere inoltre riordinati i percorsi formativi per l'accesso alle funzioni direttive e di docenza nell'ambito delle strutture assistenziali e delle attività formative.
Per il momento si può solo ricordare che per l'esercizio delle mansioni di caposala ètuttora richiesta l'abilitazione alle funzioni direttive ovvero, in alternativa, un'esperienza professionale triennale nella posizione di infermiere.
Quanto alle funzioni di direzione e alle funzioni didattiche, le normative vigenti continuano a richiedere per il loro espletamento il possesso del diploma universitario rilascito da scuole dirette a fini speciali, come quelle di Roma (Univ. La Sapienza e Cartolica) e Milano (Statale).
Va notato, però, che la professione rivendica da tempo con particolare vigore, da una parte l'istituzione del diploma di laurea in scienze infermieristiche; dall'altra l'istituzione, all'interno delle strutture sanitarie, di un autonomo servizio infermieristico diretto da un infermiere laureato e inquadrato nel ruolo della dirigenza sanitaria.
(omissis)
1.15. Il Fisioterapista
È l'operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti ad eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita.
In riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle proprie competenze, il fisioterapista:
a) elabora, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del programma di riabilitazione volto all'individuazione e al superamento del bisogno di salute del disabile;
b) pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali;
c) propone l'adozione di protesi ed ausili, ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia;
d) verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero frinzionale.
1.16. Il logopedista
È l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge la propria attività nella prevenzione e nel trattamento riabilitativo delle patologie del linguaggio e della comunicazione in età evolutiva, adulta e geriatrica.
L'attività del logopedista è volta all'educazione e rieducazione di tutte le patologie che provocano disturbi della voce, della parola, del linguaggio orale e scritto e degli handicap comunicativi.
In riferimento alla diagnosi ed alla prescrizione del medico, nell'ambito delle proprie competenze, il logopedista:
a) elabora, anche in équipe multidisciplinare, il bilancio logopedico volto all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile;
b) pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità comunicative e cognitive, utilizzando terapie logopediche di abilitazione e riabilitazione della comunicazione e del linguaggio, verbali e non verbali;
c) propone l'adozione di ausili, ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia;
d) svolge attività di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono le sue competenze professionali;
e) verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.
1.18. Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
È l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge, in collaborazione con l'équipe multiprofessionale di neuropsichiatria infantile e in collaborazione con le altre discipline dell'area pediatrtca, gli interventi di prevenzione, terapia e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili, nelle aree della neuropsicomotricità, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo.
lì terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, in riferimento alle diagnosi e alle prescrizioni mediche, nell'ambito delle specifiche competenze:
a) adatta gli interventi terapeutici alle peculiari caratteristiche dei pazienti in età evolutiva con quadri cimici multiformi che si modificano nel tempo in relazione alle binzioni emergenti;
b) individua ed elabora, nell'équipe multiprofessionale, il programma di prevenzione, di terapia e riabilitazione volto al superamento del bisogno di salute del bambino con disabilità dello sviluppo;
c) attua interventi terapeutici e riabilitativi nei disturbi percettivo-motori, neurocognitivi e nei disturbi di simbolizzazione e di interazione del bambino fin dalla nascita;
d) attua procedure rivolte all'inserimento dei soggetti portatori di disabilità e di handicap neuro-psicomotorio e cognitivo; collabora all'interno dell'équipe multiprofessionale con gli operatori scolastici per l'attuazione della prevenzione, della diagnosi funzionale e del profilo dinamico-funzionale del piano educativo individualizzato;
e) svolge attività terapeutica per le disabilità neuropsicomotorie, psicomotorie e neuropsicologiche in età evolutiva utilizzando tecniche specifiche per fascia d'età e per singoli stadi di sviluppo;
f) attua procedure di valutazione dell'intercalazione tra funzioni affettive, funzioni cognitive e funzioni motorie per ogni singolo disturbo neurologico, neuropsicologico e psicopatologico dell'età evolutiva;
g) identifica il bisogno e realizza il bilancio diagnostico e terapeutico tra rappresentazione somatica e vissuto corporeo e tra potenzialità funzionali generali e relazione oggettuale;
h) elabora e realizza il programma terapeutico che utilizza schemi e progetti neuromotori come atti mentali e come strumenti cognitivi e metacognitivi; utilizza altresì la dinamica corporea come integrazione delle funzioni mentali e delle relazioni interpersonali;
i) verifica l'adozione di protesi e di ausili rispetto ai compensi neuropsicologici e al rischio psicopatologico;
l) partecipa alla riabilitazione funzionale in tutte le patologie acute e croniche dell'infanzia;
m) documenta le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata secondo gli obiettivi di recupero frinzionale e le caratteristiche proprie delle patologie che si modificano in rapporto allo sviluppo.
1.19. Il Tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale
È l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da una équipe multidisciplinare, interventi riabilitativi ed educativi sui soggetti con disagio psicosociale e disabilità psichica.
Il tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale:
a) collabora alla valutazione del disagio psicosociale, della disabilità psichica e delle potenzialità del soggetto; analizza bisogni e istanze evolutive e rileva le risorse del contesto familiare e socio-ambientale;
b) collabora all'identificazione degli obiettivi formativo-terapeutici e di riabilitazione psicosociale e psichiatrica nonché alla formulazione dello specifica programma di intervento mirato al recupero e allo sviluppo del soggetto in trattamento;
c) attua interventi volti all'abilitazione/riabilitazione dei soggetti alla cura di sé e alle relazioni interpersonali di varia complessità nonché, ove possibile, ad un'attività lavorativa;
d) opera nel contesto della prevenzione primaria sul territorio, al fine di promuovere lo sviluppo delle relazioni di rete, per favorire l'accoglienza e la gestione delle situazioni a rischio e delle patologie manifeste;
e) opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei soggetti, allo scopo di favorirne il reinserimento nella comunità;
f) collabora alla valutazione degli esiti del programma di abilitazione e riabilitazione nei singoli soggetti, in relazione agli obiettivi prefissati.
1.20. Il Terapista occupazionale
È l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, opera nell'ambito della prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da malattie e disordini fisici, psichici sia con disabilità temporanee che permanenti, utilizzando attività espressive, manuali-rappresentative, ludiche, della vita quotidiana.
Il terapista occupazionale, in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle proprie competenze ed in collaborazione con altre figure socio-sanitarie:
a) effettua una valutazione funzionale e psicologica del soggetto ed elabora, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del programma riabilitativo, volto all'individuazione ed al superamento dei bisogni del disabile ed al suo avviamento verso l'autonomia personale nell'ambiente di vita quotidiana e nel tessuto sociale;
b) tratta condizioni fisiche, psichiche e psichiatriche, temporanee o permanenti, rivolgendosi a pazienti di tutte le età; utilizza attività sia individuali che di gruppo, promuovendo il recupero e l'uso ottimale di funzioni finalizzate al reinserimento, all'adattamento e alla integrazione dell'individuo nel proprio ambiente personale, domestico e sociale;
c) individua ed esalta gli aspetti motivazionali e le potenzialità di adattamento dell'individuo, proprie della specificità terapeutica occupazionale;
d) partecipa alla scelta e all'ideazione di
ortesi congiuntamente o in alternativa a specifici ausili;
e) propone, ove necessario, modifiche dell'ambiente di vita e promuove azioni educative verso il soggetto in trattamento, verso la famiglia e la collettività;
f) verifica le rispondenze tra la metodologia riabilitativa attuata e gli obiettivi di recupero funzionale e psicosociale.
Il terapista occupazionale svolge attività di studio e ricerca, di didattica e di supporto in tutti gli ambiti in cui è richiesta la specifica professionalità.
Il terapista occupazionale contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale.
1.21. Il Terapista della riabilitazione non vedente
La Legge 19 maggio 1971, n. 403 stabiliva che la professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore e massofisioterapista è esercitabile soltanto dai diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanità iscritti al relativo albo professionale nazionale.
Con la Legge 11 gennaio 1994, n. 29, è stato istituito l'albo nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti diplomati ai sensi dell'art. 6 del DLgs n. 502/1992, al quale sono ora iscritti anche i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti, già iscritti all'albo istituito dalla Legge n. 403/1971, aventi cinque anni di anzianità lavorativa. La professione di terapista non vedente può essere esercitata in forma autonoma o dipendente ma sempre in conformità alla prescrizione rilasciata dal medico.
Gli iscritti nell'albo hanno diritto al collocamento obbligatorio al lavoro presso tutte le strutture sanitarie di riabilitazione, pubbliche e private, come già previsto nei confronti dei massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti.
2. GLI ESERCENTI ARTI AUSIUARIE E ALTRI OPERATORI
Tra le figure professionali qualificate dal Tu delle Leggi sanitarie del 1934 come esercenti arti ausiliarie della professione medica ed odontoiatrica soltanto il meccanico ortopedico ed ernista è stato identificato ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DLgs n. 502/1992 con il nuovo profilo professionale di tecnico ortopedico (DM n. 665/1994).
Sono rimasti invece esclusi dal nuovo assetto formativo e professionale l'odontotecnico e l'ottico, nonché la figura atipica dell'educatore professionale istituita con DM 10 febbraio 1984.
Per la disciplina dell'esercizio delle arti ausiliarie deve pertanto farsi riferimento tuttora alle disposizioni dettate dagli artt. 140-142 del citato Testo Unico e dal Regolamento approvato con RD 31 maggio 1928, n. 1334. Per l'esercizio delle arti U legge (art. 140 cit.) richiede il possesso di apposita licenza rilasciata da apposite scuole autorizzate dal Ministro della sanità di concerto con quello della pubblica istruzione. Analoga disposizione è dettata per le puericultrici dall'art. 12 della Legge 12 luglio 1940, n. 1098.
La licenza deve essere notificata e registrata all'ufficio del comune di residenza nel quale il titolare stabilisce il suo abituale esercizio. L'art. 8 del Reg. n. 1334/1928 fa obbligo della notifica anche ai medici e agli odontoiatri relativamente agli odontotecnici che prestino abitualmente la propria opera nei loro gabinetti dentistici.
Le attività consentite agli esercenti le predette arti ausiliarie sono specificamente stabilite dal Regolamento.
La Legge n. 175/1992, sulla disciplina della pubblicità sanitaria, ha dettato norme per sottoporre a controllo il commercio delle attrezzature tecniche e strumentali sanitarie utilizzabili dagli esercenti arti ausiliarie. In attuazione di queste norme, il DM 3 maggio 1994 (GU 108/1994) ha elencato le attrezzature di pertinenza, rispettivamente, dell'odontotecnico e dell'ottico. Degli apparecchi e strumenti non compresi nell'elenco è vietata la commercializzazione in mancanza di certificata iscrizione dell'acquirente nell'albo professionale dei medici o degli odontoiatri
(omissis)
2.3. L'Educatore professionale
L'educatore professionale cura il recupero e il reinserimento di soggetti portatori di menomazioni psicofisiche.
Il requisito specifico, salvo quelli di carattere generale fissati dal DM 30 gennaio 1982, di ammissione al concorso è il possesso di attestato di corso di abilitazione di durata almeno biennale svolto in presidi del Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture universitarie, a cui si accede con diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
3. LA COLLOCAZIONE NELLE AZIENDE DEL SSN
La posizione giuridica dei professionisti e degli operatori di cui si è detto nei paragrafi precedenti risulta profondamente modificata per effetto della legislazione e della contrattazione collettiva più recente.
In particolare, le figure professionali laureate – farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi – fanno parte anch'esse della dirigenza sanitaria e sono collocate in un unico ruolo, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali.
Si applica pertanto nei loro confronti la stessa disciplina prevista per i medici chirurghi, gli odontoiatri e i medici veterinari, secondo le norme del DLgs n. 29/1993 e successive modificazioni, comuni a tutta la dirigenza pubblica, salve le disposizioni speciali di cui all'art. 15 e segg. del DLgs n. 229/1999, concernenti l'accesso alla dirigenza, l'attribuzione degli incarichi di direzione di struttura, l'esclusività del rapporto di lavoro, la valutazione e verifica periodiche delle attività professionali e dei risultati raggiunti, il limite di età per il collocamento a riposo e così via.
Per i professionisti e gli operatori diplomati, occorre far riferimento al ccnl del personale del comparto "Sanità" per il quadriennio 1998-2001, che, in particolare, ha introdotto una nuova classificazione del personale e nuove declaratorie in tutto corrispondenti ai profili professionali di cui si è detto, disponendo quindi la disapplicazione dell'allegato 1 del DPR n. 761/1979 e del DPR n. 821/1984, e delle altre norme incompatibili contenute nei precedenti accordi di lavoro.
In base al nuovo sistema classificatorio le figure in argomento, accedono, di norma mediante pubblico concorso, alla categoria "C", profilo di operatore professionale sanitario, con le attribuzioni e i requisiti culturali e professionali stabiliti dai decreti ministeriali ex art. 6, comma 3, DLgs n. 502/1992 e dalle altre leggi e regolamenti concernenti le figure medesime.
Progrediscono quindi, mediante passaggi interni, alla categoria "D", profilo di collaboratore professionale sanitario, con le seguenti attribuzioni:
– Svolge le attività attinenti alla sua competenza professionale specifica – comprese funzioni di carattere strumentale quali, ad esempio, la tenuta di registri – nell'ambito delle unità operative semplici, all'interno delle quali coordina anche l'attività del personale addetto;
– predispone i piani di lavoro nel rispetto dell'autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo; collabora all'attività didattica nell'ambito dell'unità operativa e, inoltre, può essere assegnato, previa verifica dei requisiti, a funzioni dirette di tutor in piani formativi.
Con il possesso dei requisiti prescritti, possono infine acquisire nell'ambito della categoria "D" il livello economico super (Ds), profilo di Collaboratore professionale sanitario esperto, con le seguenti attribuzioni:
– Programma, nell'ambito dell'attività di organizzazione dei servizi sanitari quali, ad esempio, quelli infermieristici la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati e verifica l'espletamento delle attività del personale medesimo.
– Collabora alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini dell'ottimizzazione dei servizi sanitari.
– Coordina le attività didattiche tecnico-pratiche e di tirocinio, di formazione (quali, ad esempio, diploma universitario, formazione complementare, formazione continua) del personale appartenente ai profili sanitari a lui assegnate.
– Assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività affìdatagli.
Come accennato, nell'ambito della nuova classificazione il contratto collettivo detta una regolamentazione fortemente innovativa anche per la progressione di carriera, prevedendo la possibilità del passaggio interno alla categoria immediatamente superiore e dell'affidamento di incarichi (revocabili in rapporto ai risultati raggiunti) per posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento di funzioni di elevata responsabilità, alle quali è ovviamente legato un particolare trattamento economico.
Dispone il CCNL che «le aziende e gli enti (del SSN) possono bandire i concorsi pubblici (…) solo se le selezioni interne hanno esito negativo o se mancano del tutto all'interno le professionalità da selezionare».
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