Lo schema finale di decreto interministeriale è ora allíesame del Consiglio di Stato
Assistenti sociali con profilo
Indicato anche il percorso per le equipollenze e quello delle lauree
da IL SOLE 24 ORE SANITA' n° 22 del 5-11 giugno 2001
È in arrivo anche il tassello mancante per attuare la legge 328/2000 («Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»): il profilo professionale dellíassistente sociale.
Questa professione, infatti, tecnico degli operatori del Ssn e che ha beneficiato della promozione di massa dal livello C a quello D con il nuovo contratto per il secondo biennio economico del personale, non aveva ancora il relativo profilo. E questo passaggio si è reso indispensabile per aprire agli operatori
le porte degli studi universitari (laurea triennale e laurea specialistica) e delle equipollenze fra i titoli
pregressi e quelli necessari a conseguire la nuova formazione universitaria.
Il testo dello schema di decreto interministeriale Solidarietà sociale-Sanità-Murst – pubblicato in questa pagina – è stato approvato recentemente dalla Conferenza unificata Stato- Regioni-Città ed è ora allíultimo scoglio dellíesame del Consiglio di Stato.
Ed è già corredato con le tabelle di equiparazione dei titoli precedenti al profilo e con le procedure per
accedere alle posizioni dirigenziali nel periodo transitorio precedente le prime lauree triennali e specialistiche.
I compiti indicati dal profilo per líassistente sociale sono di prevenzione, sostegno e recupero di persone,
famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio, anche promuovendo e gestendo la collaborazione con organizzazioni di volontariato e del terzo settore.
Naturalmente fra i suoi compiti rientrano anche quelli di coordinamento e dei servizi sociali e didattico-formativi e di supervisione per le attività di tirocinio universitario.
BOZZA DEL PROVVEDIMENTO INVIATO A PALAZZO SPADA
Visto líart. 17, comma 3, della legge 400/1988;
Visto líart. 12 della legge 328/2000, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
Visto in particolare il comma 2 del suddetto art. 12, che prevede líadozione di un regolamento al fine di definire le figure professionali sociali da formare con corsi di laurea o con corsi di formazione organizzati dalle Regioni e i criteri per il riconoscimento e la equiparazione dei profili professionali esistenti alla data di entrata in vigore della legge;
Visto il complesso dei provvedimenti già presenti nellíordinamento giuridico in relazione alla figura
professionale sociale dellíassistente sociale; Visto il Dpr 14/1987, recante «Valore abilitante del diploma di assistente sociale» in attuazione del-líarticolo 9 del Dpr 162/1982, e successive modificazioni;Visti il Dpr 280/1989, recante «Modificazioni al Dpr 14/1987, concernente il valore abilitante del di-ploma di assistente sociale» e il decreto del ministro dellíUniversi-tà e della Ricerca scientifica e tecno-logica del 5/8/1998, n. 340, «Regolamento recante norme per la convalida dei titoli di assistente sociale e per la valutazione dei diplomi rilasciati oltre i termini dalle scuole autorizzate al completamento dei corsi secondo il previgente ordinamento»;
Visto líart. 1 della legge 84/1993, recante «Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione albo professionale»;
Vista in particolare la disciplina transitoria introdotta dallíart. 84/1993, in riferimento ai titoli conseguiti presso le scuole dirette a fini speciali universitarie;
Visto il decreto del ministro dellíUniversità e della Ricerca scientifica e tecnologica 3/11/1999, n. 509;
Visto il decreto del ministro del-líUniversità e della Ricerca scientifi-cae tecnologica del 4/8/2000, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Visto il decreto del ministro dellíUniversità e della Ricerca scientifica
e tecnologica del 28/11/2000, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche»;Vista la circolare della presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento
della Funzione pubblica n. 6350/4.7 del 27/12/2000, concer-nente la valenza ai fini dellíaccesso al pubblico impiego dei titoli universitari previsti dallíart. 3 del regola-mento in materia di autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del ministro dellíUniversità e della Ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 3/11/1999;Considerato il ruolo attribuito alla figura professionale sociale dellíassistente sociale dalle disposizioni di cui alle lettere a, d, e, f, g, del comma 1, dellíart. 19 e allíart. 22 della legge 328/2000;
Ritenuto, per assicurare la realizzazione degli obiettivi della legge 328/2000, tra cui líintegrazione socio- sanitaria, di dover provvedere con urgenza agli adempimenti previsti dallíart. 12, anche con singoli provvedimenti relativi alle diverse figure professionali sociali;
Ritenuto, in particolare, di do-ver intervenire a garantire la disciplina transitoria richiesta dalla lettera c) del comma 2 dellíart. 12 della legge 328/2000;
Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle si-tuazioni e uniformità di comporta-mento, provvedere alla individuazione del profilo professionale dellíassistente
sociale e alla definizione di criteri per il riconoscimento e líequiparazione dei profili esistenti
alla data di entrata in vigore della legge 328/2000, oltre che allíequiparazione dei titoli di studio alle modalità di accesso alla dirigenza senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica;Vista líintesa con la Conferenza unificata di cui allíart. 12 della legge 328/2000, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»,
del…;Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nellíadunanza del…;
adotta
il seguente regolamento:
Articolo 1 : Profilo professionale degli assistenti sociali
1. È individuato, tra le figure professionali sociali, il profilo professionale dellíassistente sociale.
2. Líassistente sociale svolge attività professionali in strutture, pubbliche e private, di servizio alla
persona, nei servizi sociali e nelle organizzazioni del terzo settore. Líassistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dellíintervento sociale per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio, anche promuovendo e gestendo la collaborazione con organizzazioni di volontariato e del terzo settore. Líassistente sociale svolge compiti di gestione, concorre allíorganizzazione, alla programmazione e alla valutazione, collabora con líAutorità giudiziaria svolgendo funzioni tecnico- professionali, può esercitare líattività di coordinamento e di direzione
dei servizi sociali e partecipare alle attività del sistema informativo dei servizi sociali. Líassistente
sociale può svolgere attività didattico-formative e di supervisione per le attività di tirocinio universitario.Articolo 2 – Formazione universitaria
1. Líassistente sociale è formato con corsi universitari di laurea afferenti alla classe VI «Classe delle lauree in Scienze del servizio sociale», allegata al decreto del ministe-ro dellíUniversità e della Ricerca scientifica e tecnologica del 4/8/2000.
Articolo 3 – Equiparazione dei titoli di studio
1. I titoli di studio conseguiti in conformità al Dpr 14/1993 e alla legge 84/1993 sono equiparati, ai
fini dellíesercizio professionale, alle lauree conseguite al termine dei corsi di studio afferenti alla classe VI «lauree in Servizio sociale», allegata al decreto del ministro del-líUniversità e della Ricerca scientifica e tecnologica del 4/8/2000.Articolo 4 – Tabella di equiparazione
1. È stabilita la seguente tabella di equiparazione
A. Titolo e Profilo
Assistente Sociale
B. Titoli e Profili equiparati Assistente SocialeDecreto ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e tecnologica 4/8/2000, classe VI, "Classe delle lauree in Scienze del Servizio Sociale Diploma di assistente sociale con valore abilitante ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15/01/1987 n.14 e successive modificazioni Legge 23/3/1993, n° 84, artt. 1,2 e 5 Diploma di assistente sociale conseguito ai sensi del decreto MURST 23/07/1993 "Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in Servizi Sociali con annessa tabella XL IV". Articolo 5 – Efficacia della equiparazione
1. La equiparazione di cui allíarticolo 3 è efficace per la valutazione omogenea dei titoli, ai fini lavorativi, degli assistenti sociali nellíambito della pubblica amministrazione e nel settore privato; nonché per líac-cesso alle qualifiche dirigenziali, ai sensi degli artt. 26 e 28 del Dlgs 165/2001, degli assistenti sociali in possesso dei requisiti previsti dalla legge 84/1993, dipendenti di
pubbliche amministrazioni e che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio, svolti nella posizione funzionale di assistente sociale ovvero in posizioni funzionali per líaccesso alle quali è richiesto il possesso di diploma di laurea.Articolo 6 – Disposizioni transitorie
1. Gli incarichi dirigenziali già conferiti agli assistenti sociali dalle pubbliche amministrazioni sono confermati sulla base dellíequiparazione di cui allíart. 4.
2. Con successivo decreto sarà indivi-duato e disciplinato il profilo professionale «Assistente sociale specialista» ricoperto da coloro i quali siano in possesso della laurea specialistica afferente alla classe 57/S «Classe delle lauree specialistiche in programmazione e gestione delle politiche e servizi sociali» allegata al Dm 28 novembre 2000, nonché da coloro che abbiano conseguito la laurea, di durata quadriennale, presso líUniversità di Trieste e la L.U.M.S.A. di Roma.
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