Approvata definitivamenteal Senato la Pdl che istituisce laurea e servizi ad hoc
PROFESSIONI:DIRIGENTI PER LEGGE
Ora tocca agli ordinamenti didattici. Subito la responsabilità apicale
I dati relativi alle figure professionalidel settore neuro-psichiatrico-riabilitativo
Di P.D.B.
(dal SOLE 24 ORE SANITA del 25-31 luglio2000)
Dopo quindici anni di attesa le professionisanitarie ce l'hanno fatta: laurea e dirigenza sono una realtà.
La commissione Igiene e Sanitàdel Senato ha infatti definitivamente approvato in sede deliberante lascorsa settimana la proposta di legge sulle professioni infermieristiche,tecniche e di vigilanza e ispezione.
Il testo approvato ha registrato un consensoesteso tra le forze politiche e nessuna ostilità da parte dei medici.La nuova legge istituisce la laurea per questi operatori e apre loro leporte della dirigenza del Servizio Sanitario nazionale. E per molti ilsalto di livello potrebbe già realizzarsi da subito.
Grazie, infatti, all'articolo per la gestionedel periodo transitorio compreso tra le prime lauree e l'affidamento delladirigenza dei relativi Servizi, un professionista per ogni azienda sanitariapotrà già ottenere la nomina a dirigente del servizio infermieristicoo tecnico, nel caso si tratti di strutture specializzate, a esempio, nellariabilitazione o nella prevenzione e cosi via.
Restano nella legge le due condizioni dettatea suo tempo dal ministero del Tesoro per non rischiare sfondamenti nellaspesa: che per ogni nuovo dirigente si elimini un posto in pianta organicariservato oggi alla dirigenza sanitaria e che i direttori generali delleaziende sanitarie valutino in base alle loro esigenze e alle necessitàdelle strutture l'opportunità (senza obblighi, quindi) se costituireil servizio infermieristico.
Ma è una precisazione che in molteRegioni è già. superata dai fatti. Oggi, infatti, questotipo di servizio è già presente in undici Regioni, con tantodi relativa dirigenza: Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Piemonte,Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Sicilia.
Una legge che «completa il processodi riforma del settore, attribuisce nuove funzioni e responsabilità»,come ha commentato il presidente della commissione Sanità deI Senato,Francesco Carella.
Grazie alle nuove previsioni normative,toccherà ora al ministero dell'Università e a quello dellaSanità insieme, individuare, con uno o più decreti, i criteriper la disciplina degli ordinamenti didattici degli specifici corsi universitariai quali possano accedere infermieri, ostetriche, tecnici delle professioniriabilitative, di quelle tecnico-sanitarie e deIla prevenzione.
E la legge segna anche il definitivo abbandonodelle attuali scuole dirette a fini speciali per la docenza e la dirigenzainfermieristica che, come i diplomi universitari hanno sostituito le vecchiescuole professionali, saranno rimpiazzate dalle lauree.
Le professioni sanitarie interessate costituisconoda sole quasi il 70% del personale e ora, con la legge, si aprono anchele porte per un nuovo rapporto di collaborazione tra diverse professionalità,paritario e senza subalternità, caratteristica questa propria diun moderno Sistema sanitario "europeo".
«La legge – ha commentato il sottosegretarioalla Sanità, Grazia Labate – risolve la difficoltà e il rifiutodei giovani alla scelta delle professioni attraverso la riqualificazionee la responsabilizzazione del proprio ruolo in forma diversa dal passato.Se, infatti, si analizza il dato delle matricole e degli abbandoni in attoai corsi di diploma universitario infermieristico, si evidenzia un nettocontrasto con quello relativo agli altri diplomi universitari sanitari- in particolare della riabilitazione. Ciò comporterebbe – concludeLabate – in breve tempo l'assorbimento della riserva dei diplomati sottoccupatìdei precedenti anni, facendo riemergere, tra qualche anno, il fenomenodell'emergenza infermieristica se non si invertisse questatendenza».
(P.D.B.)
LA SITUAZIONEATTUALE DEGLI OPERATORI DELLíAREA
NEURO-PSICHIATRICO-RIABILITATIVA
PROFILO operatori turnover posti MURST
in servizio al 3% D.M.5/7/00
Fisioterapista 35.000 1.050 1.514
Infermiere 319.521 9.586 9.936
Logopedista 4.300 129 279
Tecnico ed. riabil.
Psichiatrica 3.000 90 185
Terapista neuro
età evolutiva 1.500 45 169
Terapista
occupazionale 1.500 45 Du* non attivato
Educatore
professionale 25.000 750 ì ì ì
TOTALE 389.821 11.695 12.083
*Du = Diploma universitario
Fonte: elaborazione Aitn su dati fornitidalle categorie (maggio 2000)
IL TESTO DEL PROGETTO DI LEGGE SULLE PROFESSIONISANITARIE APPROVATO AL SENATO IN MANIERA DEFINITIVA (LUGLIO 2000)
Articolo 1
Professioni sanitarie infermieristiche e professionesanitaria ostetrica
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienzeinfermieristiche e della profèssione sanitaria ostetrica svolgonocon autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, allacura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando lefunzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionalinonché dagli specifici codici deontologici e utilizzando metodologiedi pianificazione per obiettivi dell'assistenza.
2. Lo Stato e le Regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzionilegislative, di indirizzo, di programmazione e amministrative, la valorizzazionee la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioniinfermieristico-ostetriche al fine di contribuire alla realizzazione deldiritto alla salute, al processo di aziendalizzazione nel Servizio sanitarionazionale, all'integrazione dell'organizzazione del lavoro della sanitàin Italia con quelle degli altri Stati dell'Unione europea.
3. Il ministero della Sanità, previo parere della Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonomedi Trento e di Bolzano, emana linee guida per:
a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilitàe gestione delle attività di assistenza infermieristica e ostetricae delle connesse funzioni;
b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modellidi assistenza personalizzata.
Articolo 2
Professioni sanitarie riabilitative
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dellíarea della riabilitazionesvolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confrontidei singoli individui e della collettività, attività direttealla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazionefunzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativiprofili professionali.
2. Lo Stato e le Regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzionilegislative, di indirizzo, di programmazione e amministrative, lo sviluppoe la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell'areadella riabilitazione, al fine di contribuire, anche attraverso la direttaresponsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, alla realizzazionedel diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazionee al miglioramento della qualità organizzativa e professionale nelServizio sanitario nazionale, con l'obiettivo di una integrazione omogeneacon i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell'Unioneeuropea.
Articolo 3
Professioni tecnico-sanitarie
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnosticae dell'area tecnico-assistenziale svolgono, con autonomia professionale,le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostichesu materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale,in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazionedelle figure e dei relativi profili professionali definiti con decretodel ministro della Sanità;
2. Lo Stato e le Regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzionilegislative, di indirizzo, di programmazione e amministrative, lo sviluppoe la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell'areatecnico-sanitaria, al fine di contribuire, anche attraverso la direttaresponsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, al dirittoalla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramentodella qualità organizzativa e professionale nel Servizio sanitarionazionale con l'obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitarie gli
ordinamenti degli altri Stati dell'Unione europea.
Articolo 4
Professioni tecniche della prevenzione
1. Gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione svolgonocon autonomia tecnico-professionale attività di prevenzione, verificae controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghidi vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igienee sanità pubblica e veterinaria.Tali attività devono comunquesvolgersi nell'ambito della responsabilità derivante dai profiliprofessionali.
2. I ministeri della Sanità e dell'Ambiente, previo parere dellaConferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provinceautonome di Trento e di Bolzano, emanano linee guida per l'attribuzionein tutte le aziende sanitarie e nelle Agenzie regionali per l'ambientedella diretta responsabilità e gestione delle attività dicompetenza delle professioni tecniche della prevenzione.
Articolo 5
Formazione universitaria
1. Il ministro dell'Università e della ricerca scientifica etecnologica, di concerto con il ministro della Sanità, ai sensie per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio1997, n. 127, individua con uno o più decreti i criteri per la disciplinadegli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possonoaccedere gli esercenti le professioni di cui agli articoli I, 2, 3 e 4della presente legge, in possesso di diploma universitario o di titoloequipollente per legge.
2. Le università nelle quali è attivata la scuola direttaa fini speciali per docenti e dirigenti di assistenza infermieristica sonoautorizzate alla progressiva disattivazione della suddetta scuola contestualmentealla attivazione dei corsi universitari di cui al comma I.
Articolo 6
Definizione delle professioni e dei relativi livelli di inquadramento
1. Il Ministro della Sanità, di concerto con il ministro dell'Universitàe della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti i pareri del Consigliosuperiore di sanità e del comitato di medicina del consiglio universitarionazionale, include le diverse figure professionali esistenti o che sarannoindividuate successivamente in una delle fattispecie di cui agli articoliI, 2, 3 e 4.
2. Il Governo, con atto regolamentare emanato ai sensi dell'articolo18, comma I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituitodall'articolo 19 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, definiscela disciplina concorsuale, riservata al personale in possesso degli specificidiplomi rilasciati al termine dei corsi universitari di cui all'articolo5, comma I, della presente legge, per l'accesso a una nuova qualifica unicadi dirigente del ruolo sanitario, alla quale si accede con requisiti analoghia quelli richiesti per l'accesso alla dirigenza del Servizio sanitarionazionale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,n. 29. Le Regioni possono istituire la nuova qualifica di dirigente delruolo sanitario nellíambito del proprio bilancio, operando con modiflcazionicompensative delle piante organiche su proposta delle aziende sanitarielocali e delle aziende ospedaliere.
Articolo 7
Disposizioni transitorie
1. Al fine di migliorare l'assistenza e per la qualificazione dellerisorse le aziende sanitarie possono istituire il servizio dell'assistenzainfermieristica e ostetrica e possono attribuire l'incarico di dirigentedel medesimo servizio. Fino alla data del compimento dei corsi universitaridi cui all'articolo 5 della presente legge l'incarico, di durata triennalerinnovabile, è regolato da contratti a tempo determinato, da stipulare,nel limite numerico indicato dall'articolo I 5-sepdes, comma 2' del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502 introdotto dall'articolo 13 del decretolegislativo 19 giugno 1999, n. 229, dal direttore generale con un appartenentealle professioni di cui all'articolo I della presente legge, attraversoidonea procedura selettiva tra i candidati in possesso di requisiti diesperienza e qualificazione professionale predeterminati. Gli incarichidi cui al presente articolo comportano l'obbligo per l'azienda di sopprimereun numero pari di posti di dirigente sanitario nella dotazione organicadefinita ai sensi della normativa vigente. Per i dipendenti delle amministrazionipubbliche si applicano le disposizioni del comma 4 del citato articolo15-septies. Con specifico atto d'indirizzo del comitato di settore peril comparto sanità sono emanate le direttive all'Agenzia per larappresentanza negoziale per le pubbliche amministrazioni (Aran) per ladefinizione, nell'ambito del contratto colletti-vo nazionale dell'areadella dirigenza dei ruoli sanitario, amministrativo, tecnico e professionaledel Servizio sanitario nazionale, del trattamento economico dei dirigentinominati ai sensi del presente comma nonché delle modalitàdi conferimento, revoca e verifica dell'incarico.
2. Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente, conmodalità analoghe a quelle previste al comma I, per le professionisanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42, nelle Regioni nellequali sono emanate norme per l'attribuzione della funzione di direzionerelativa alle attività della specifica area professionale.
3. La legge regionale che disciplina l'attività e la composizionedel collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo30dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni, prevede la partecipazioneal medesimo collegio dei dirigenti aziendali di cui ai commi 1 e 2 delpresente articolo.
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