L'invalidità fisica non e' il solo requisito per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento, in quanto anche coloro che sono affetti da un handicap psichico possono esserne destinatari.
A questa conclusione arriva la Cassazione con la sentenza n.5152 che respinge le tesi del Ministero dell'Interno. Quest'ultimo infatti, sosteneva che l'opera dell'accompagnatore e' concepita in favore di soggetti che si trovino in uno stato di impossibilita' fisica e non per quelli che soffrano di una dipendenza psichica.
Il requisito richiesto dalla legge, secondo la Cassazione, e' che alla totale inabilita' al lavoro si aggiunga l'impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero se il soggetto ha bisogno di un'assistenza continua, per gli attiquotidiani della vita. Le due condizioni non devono pero' essere necessariamentecontemporanee.
La Corte ricorda che anche un soggetto affetto da malattia psichica può essere incapace di provvedere alla propria persona e ai bisogni quotidiani della vita o essere impossibilitato a deambulare, a causa della propria infermità, senza l'aiuto di un altro soggetto.
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