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Ddl 4932 sulle professioni approvato alla Camera: psicoterapeuti legittimati via libera alla dirigenza SSN (19 luglio 2000)

28 Set 12

Di dottoresposito

 

L'Assemblea diMontecitorio ha approvato le norme riparatrici del Ddl 4932
PERSONALE:PRIMO VIA LIBERO
Tante misure su precariato e dintorni psicoterapeuti legittimati L.56/89: vialibera all'accesso alla dirigenza nei concorsi del S.S.N.

(da IL SOLE 24 ORE SANITA' del 18-24luglio 2000)
di S. Tod.


I laureati in medicina immatricolati primadel 31 dicembre 1991 in possesso dell'abilitazione professionale potrannoessere ammessi in soprannumero ai corsi di formazione in medicina generale(istituiti nell'agosto del!o stesso anno) ma non avranno diritto alla borsadì studio e potranno svolgere attività   libero-professionalecompatibile con gli obblighi formativi.

È una delle principali novitàpreviste dal testo del Ddl 4932 sul personale sanitario approvato con modifichela settimana scorsa dall'assemblea di Montecitòrio e destinato amettere ordine nelle situazioni che incidono sulla funzionalitàdelle strutture e per regolarizzare le innumerevoli situazioni di precariatoo inquadramento del personale Ssn.

Un provvedimento, insomma, che intervienesulle situazioni di fatto puntando a "riconoscere" l'esistente su un'infinitàdi questioni che stanno a cuore agli operatori. Il carnet delle misuretocca diverse questioni di importanza strategica: dalla regolarizzazionedelle posizioni del personale della dirigenza medica che presta servizioda almeno due anni in aree o discipline diverse da quelle per cui era statoassunto (previa verifica dei fabbisogni da parte del direttore generale)alla possibilità di bandire concorsi per l'immissione in ruolo dipersonale sanitario cui è stato conferito un incarico provvisoriopresso UsI, ospedali, policlinici universitari e Irccs (con la riservadel 50% dei posti per i precari).

Dal riconoscimento del titolo di specializzazionein psicoterapiaacquisito presso istitutiprivati accreditati – già equiparati alle specializzazioni universitarie- anche ai fini dell'inquadramento nei posti organici di psicologo e psicoterapeuta,alle norme per l'accesso alla dirigenzaamministrativa, tecnica e professionale delle aziende sanitarie di dirigentidel settore privato o formati alla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Nel carnet delle misure attese, e destinateora a passare al vaglio del Senato, anche l'attribuzione agli ex assistenti(nono livello) delle mansioni peculiari del dirigente dì primo livelloe la possibilità per l'istituto superiore di Sanità di avvalersifino a tutto il 2001 di nuove assunzioni di personale per le attivitàdi ricerca: i contratti a tempo determinato e non rinnovabili potrannoessere stipulati nel limite del 20% della dotazione organica complessiva,con oneri per metà a carico degli stanziamenti ordinari di bilancioe per metà a carico dei finanziamenti di ricerca.

Prevista inoltre l'estensione delle normeprevidenziali introdotte con la Finanziaria '99 anche ai medici di guardiamedica e medicina dei servizi inquadrati nel primo livello dirigenzialedel molo sanitario, l'aumento dei posti di specializzazione in medicinadel lavoro per la copertura delle carenze nella frazione di medico competente,la determinazione triennale degli accessi alle scuole di specializzazionepost laurea per veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici,fisici, psicologi.

(S.Tod.)


Pubblichiamo diseguito la bozza del testo del Ddl n. 4932– recante
«Normesull'organizzazione e sui personale del settore sanitario»
approvato conmodifiche dall'assemblea di Montecitorio nella seduta di mercoledì12 luglio 2000 e ora in attesa dell'esame del Senato.


Articolo 1
Passaggio di area o dì dìsciplinadel personale del Servizio sanitario nazionale

1. In sede di prima applicazione ed entrosei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personaleappartenente alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale chealla stessa data, con formale atto di data certa emanato dal legale rappresentantedell'ente, risulti in servizio da almeno due anni, in un posto di areao disciplina diversa da quella per la quale è stato assunto, èinquadrato, a domanda, senza ulteriori aggravi di spesa, con la medesimaposizione funzionale nell'area o nella disciplina nella quale ha esercitatole funzioni.

Ai fini dell'inquadramento il direttoregenerale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale ètenuto a verificare, previa consultazione con le organizzazioni sindacalimaggior-mente rappresentative, entro sessanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, la permanenza dei fabbisogni che avevanodeterminato l'impiego del personale nell'area o nella disciplina diverseda quelle per la quale era stato assunto, disponendo, nel contempo, fermorestando l'organico complessivo, la modifica delle piante organiche conseguenteai passaggi di area, con soppressione del posto lasciato libero nell'areao disciplina di provenienza.

Articolo 2
Disposizioni in materie di medici incaricatiprovvisori e di personale laureato del Servizio sanitario nazionale.

1. Entro centottanta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge, le aziende unità sanitarielocali e ospedaliere, compresi i policlinici universitari, e gli istitutidi ricovero e cura a carattere scientifico (lrccs) sono autorizzati, nell'ambitodelle risorse finanziarie disponibili per le spese del personale del Serviziosanitario nazionale e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 39, commaI8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, così come modificato dall'articolo22, comma I, lettera d) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a bandireconcorsi, nei limiti delle dotazioni organiche definite e approvate e nelrispetto dei principi desumibili dall'articolo 5 del decreto legislativo31 marzo 1998, n. 80, con una riserva fino al 50 per cento dei posti afavore del personale sanitario laureato cui sia stato conferito un incaricoprowisorio, ai sensi dell'articolo 9, diciassettesimo comma, della legge20 maggio 1985, n. 207.1 concorsi sono effettuati secondo le modalitàstabilite dal regolamento emanato con decreto del presidente della RepubblicaIO dicembre
1997, n. 483.
2. La riserva di cui al comma 1 operaa lavore dei soggetti i quali, anche in carenza della specializzazionenella disciplina richiesta dal citato regolamento emanato con decreto delpresidente de!la Repubblica n. 483 del 1997, nei cinque anni precedentila data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio,per un periodo complessivo non inferiore a sedicimesi e a titolo di incarico provvisorio nella predetta disciplina,presso aziende unità sanitarie locali e ospedaliere, compresi ipoliclinici universitari, o presso gli lrccs.

3. Il titolo di specializzazione inpsicoterapia, riconosciuto, ai sensidegli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, comeequipollenteal diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria,deve Intendersi valido anche ai fini dell'inquadramentonei posti organici di psicologo per la disciplina di psicologia e di medicoo psicologo per la disciplina di psicoterapia, fermi restandogli altri requisiti previsti per i due profili professionali.

4. Le disposizioni di cui all'articolo28 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come sostituito dall'articolo10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, a. 387, si applicano ancheal comparto della Sanità. In sede di prima applicazione di talidisposizioni, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 39, comma10, della Iegge 27 dicembre 1997, n. 449, così come modificato dall'articolo22, comma I, lettera d), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e, comunque,non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,nei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente dei ruoli amministrativo,tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, il 50 per centodei posti disponibili è riservato ai dipendenti delle aziende sanitarieche bandiscono il relativo concorso i quali siano in possesso di diplomadi laurea, provengano dalla ex carriera direttiva della stessa azienda,ovvero siano stati assunti tramite concorso per esami in qualifiche corrispondenti,e abbiano maturato un'anzianità di nove anni di effettivo servizionella predetta carriera o quaìific& I posti riservati sono attribuitiattraverso concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integratoda colloquio.

Articolo 3 (omissis)
 

Articolo 4
1. A parziale deroga del decreto legislativon. 230 del 1995, al personale medico già inquadrato nel nono livelloal 31 dicembre 1995 nelle U.O. anestesia e rianimazione, radiodiagnostica,radioterapia, medicina nucleare e neurologia, non provvisto di diplomadi specializzazione in Anestesia e rianimazione, Radiodiagnostica, Radioterapiae medicina nucleare, sono attribuite mansioni peculiari del dirigente diprimo livello, inquadrato nel decimo livello e munito di diploma di specializzazionenelle predette discipline.

Articolo 5 (omissis)


ARTICOLI AGGIUNTIVI

Articolo 7 (omissis)

Articolo 8
– lI numero di laureati appartenentialle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologl, chimici,fisici, psicologi, iscrivibili allescuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni treanni secondo le medesime modalità previste per i medici dall'articolo2 del decreto del presidente della Repubblica 8 agosto 1991, n. 257, fermirestando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizioneannuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste.

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