«Professioni» all'atto finale
Riforma quasi alla meta per infermieri, ostetriche, terapisti etecnici
Approvata allíunanimità alla Camera la Pdl 4980 torna ora a Palazzo Madama
(da IL SOLE 24 ORE SANITAí del 13-19 giugno 2000 di Barbara Gobbi)
Per le professioni la dirigenza è più vicina. E stataapprovata all'unanimità, con 392 voti favorevoli e un astenuto dallaCamera, la proposta di legge (C 4980) che eí detta «Disposizioniin materia di professioni sanitarie infermieristiche, tecniche e riabilitative».Il provvedimento torna ora a palazzo Madama, dove dovrebbe essere approvatoin tempi rapidi.
La Pdl porta a compimento un percorso legislativo che, a partire dalDlgs 502/1992 e dalla legge 42/1999 – che per la prima volta ha affrontatoil problema delle professioni sanitarie e di abolizione del mansionariatodegli infermieri – punta a valorizzare e ad accrescere autonomia, competenzee responsabilità di oltre 400mila operatori, tra infermieri, ostetriche,terapisti della riabilitazione, tecnici sanitari e della prevenzione. Categorieche non saranno più da definire "paramediche", ma diventano a tuttigli effetti professionisti della salute.
Cosa prevede, in sintesi il testo approvato?
I primi quattro articoli sono dedicati rispettivamente a infermierie ostetriche, ai terapisti della riabilitazione, ai tecnici diagnostici,assistenziali e della prevenzione.
Nell'ambito di queste aree, gli operatori potranno operare in autonomia,entro i limiti già definiti dai profili professionali. Allo Statoe alle Regioni il ruolo di promuovere la valorizzazione delle funzionie del ruolo di ciascuna categoria. Per infermieri e ostetrici, spetteràal ministero della Sanità l'attribuzione alle aziende sanitariedella gestione e la revisione dell'organizzazione del lavoro.
Il successivo articolo 5 affronta il tema "formazione". Affidata all'università,grazie a corsi specifici definiti da ministero dell'Università edella Sanità, sarà contestualmente e gradualmente sottrattaagli attuali corsi diretti a fini speciali per docenti e dirigenfi di assistenzainfermierisfica.
Spetterà poi, secondo l'articolo 6, sempre ai due ministeri dell'universitàe della Sanità definire le professioni appartenenti alle singolecategorie e i relativi livelli di inquadramento.
Nell'articolo 7, in aggiunta rispetto al testo del Senato, le disposizionitransitorie, relative all'assegnazione di incarichi di dirigenza infermieristica.
Se in sede di dichiarazioni di voto, in Aula, sono stati fatti rilevarel'assenza di previsioni normative per categorie come gli infermieri genericie il mancato riferimento alla necessità di aggiornamento dei diversiprofessionisti, nonché l'assenza di chiarimenti sui futuri rapporticon la classe medica, è stata viva la soddisfazione dell' Ipasvi,i cui iscritti rappresentano una grande "fetta" dei professionistiinteressati dalla legge, e dell'Aitr, l'Associazione italiana dei terapistidella riabilitazione.
«Nei giorni scorsi – ha commentato Augusto Battaglia (Ds), relatoredel testo alla Camera – abbiamo registrato grande attenzione per i problemidel nuovo contratto dei medici ospedalieri. -Mi auguro che pari attenzionevenga ora riservata alle aspettative di crescita professionale ed economicadi questi e altri professionisti».
Per il ministro Veronesi, la proposta di legge ìsottolinea il ruolocentrale della figura del paziente, che deve poter essere assistito damedici e operatori sanitari qualificati e costantemente aggiornatiî.
Il ministro aveva inoltre già annunciato – condividendo la preoccupazionedell'Ipasvi per un'emergenza infermieristica soprattutto nel Norde nel Centro Italia – iniziative per incentivare i giovani a iscriversiai corsi di diploma universitario per infermiere.
«È un testo – aggiunge Grazia Labate, sottosegretario allaSanità – di principi e di indirizzi: la scommessa che si èlanciata è quella di una norma adeguata alla nostra evoluzione legislativa,formativa e sindacale, ma anche all'organizzazione del lavoro e delprogresso scientifico e tecnologico.
(Barbara Gobbi)
IL TESTO DEL PROGETTO DI LEGGE N° C 4980APPROVATO ALLA CAMERA
Articolo 1
Professioni sanltarie infermieristiche e
professione sanitaria ostetrica
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienzeinfermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomiaprofessionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardiadella salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuatedalle norme istitutive dei relativi profili professionaii nonchédagli specifici codici deontologici e utilizzando metodologie di pianificazioneper obiettivi dell'assistenza;
2. Lo Stato e le Regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzionilegislative, dl indirizzo, di programmazione e ammininistrative, la valorizzazionee la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioniinfermieristiche ostetriche al fine di contribuire alla realizzazione deldiritto alla salute, al, processo di aziendalizzazione nel Servizio sanitarionazionale, all'interazione dell'organizzazione del lavoro della sanitàin Italia con quelle degli altri Stati dell'Unione europea.
3. Il ministero della Sanità, previo parere della Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonomedi Trento e di Bolzano, emana linee guida per:
a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilitàe gestione delle attività di assistenza infermieristica e ostetricae delle connesse funzioni;
b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modellidi assistenza personalizzata.
Articolo 2
Professioni sanitarie riabilitative
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dellíarea della riabilitazionesvolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confrontidei singoli individui e della collettività, attività direttealla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazionefunzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativiprofili professionali.
2. Lo Stato e le Regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzionilegislative, di indirizzo, di programmazione e amministrative, lo sviluppoe la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell'areadella riabilitazione, al fine di contribuire, anche attraverso la direttaresponsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, alla realizzazionedel diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazionee al miglioramento della qualità organizzativa e professionale nelServizio sanitario nazionale, con l'obiettivo di una integrazione omogeneacon i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell'Unioneeuropea.
Articolo 3
Professioni tecnico-sanitarie
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnosticae dell'area tecnico-assistenziale svolgono, con autonomia professionale,le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostichesu materiali biologici o sulla persona ovvero attività tecnico-assistenziale,in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti líindividuazionedelle figure e dei relativi profili professionali definIti con decretodel ministro della Sanitaí.
2. Lo Stato e le Regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzionilegislative. di indirizzo, di programmazione e amministrative, lo sviluppoe la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell'areatecnico-sanitada, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazionedi funzioni organizzative e didattiche, al diritto alla salute del cittadino,al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualitàorganizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale con l'obiettivodi una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti deglialtri Stati dell'Unione europea.
Articolo 4
Professioni tecniche della prevenzione
(omissis)
Articolo 5
Formazione universitaria
1. Il ministro dell'Università e della ricerca scientificae tecnologica, di concerto con il ministro della Sanità, ai sensie per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio1997, n. 127, individua con uno o più decreti i criteri per la disciplinadegli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possonoaccedere gli esercenti le professioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4della presente legge, in possesso di diploma universitario o di titoloequipollente per legge.
2. Le università nelle quali è attivata la scuola direttaa fini speciali per docenti e dirigenti di assistenza infermieristica sonoautorizzate alla progressiva disattivazione della suddetta scuolacontestualmente alla attivazione dei corsi universitari di cui al comma1.
Articolo 6
Definizione delle professioni e dei relativi livelli di inquadramento
1. Il ministro della Sanità, di concerto con il ministro dell'Universitàe della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti i pareri del ConsiglioSuperiore di Sanità e del Comitato di Medicina del Consiglio UniversitarioNazionale, include le diverse figure professionali esistenti o che sarannoindividuate successivamente in una delle fattispecie di cui agli articoli1,2,3 e 4.
2. Il Governo, con atto regolamentare emanato – ai sensi dell'articolo18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituitodall'articolo 19 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, definiscela disciplina concorsuale, riservata al personale in possesso degli specificidiplomi rilasciati al termine dei corsi universitari di cui all'articolo5, comma 1, della presente legge per l'accesso a una nuova qualifica unicadi dirigente del ruolo sanitario, alla quale si accede con requisiti analoghia quelli richiesti per l'accesso alla dirigenza del Servizio sanitarionazionale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,n. 29. Le Regioni possono istituire la nuova qualifica di dirigente delruolo sanitario nell'ambito del proprio bilancio, operando con modificazionicompensative delle piante organiche su proposta delle aziende sanitarielocali e delle aziende ospedaliere.
Articolo 7
Disposizìoni transitorie
1. Al fine di migliorare l'assistenza e per la qualificazione dellerisorse le aziende sanitarie possono istituire il servizio dell'assistenzainfermieristica e ostetrica e possono attribuire l'incarico di dirigentedel medesimo servizio. Fino alla data del compimento dei corsi universitaridi cui all'articolo 5 della presente legge, líincarico, di durata triennalerinnovabile, è regolato da contratti a tempo determinato, da stipularsinel limite numerico indicato dallíarticolo 15-septies, comma 2, del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 13 del decretolegislativo 19 giugno 1999, n. 229, dal direttore generale con un appartenentealle professioni di cui allíarticolo 1 della presente legge, attraversoidonea procedura selettiva tra i candidati in possesso di requisiti diesperienza e qualificazione professionale predeterminati. Gli incarichidi cui al presente articolo comportano l'obbligo per l'azienda di sopprimereun numero pari di posti di dirigente sanitario nella dotazione organicadefinita ai sensi della normativa vigente.
Per i dipendenti delle amministranoni pubbliche si applicano le disposizionidel comma 4 del citato articolo 15-septies. Con specifico atto d'indirizzodel comitato di settore per il comparto sanità sono emanate le direttiveall'Agenzia per la rappresentanza negoziale per le pubbliche amministrazioni(Aran) per la definizione, nell'ambito del contratto collettivo nazionaledell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, amministrativo, tecnicoe professionale del Servizio sanitario nazionale, del trattamento economicodei dirigenti nominati ai sensi del presente comma nonché dellemodalità di conferimento, revoca e verifica dell'incarico.
2. Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente, conmodalità analoghe a quelle previste al comma 1, per le professionisanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42, nelle Regioni nellequali sono emanate norme per l'attribuzione della funzione di direzionerelativa alle attività della specifica area professionale.
3. La legge regionale che disciplina l'attività e la composizionedel collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni, prevede la partecipazioneal medesimo collegio dei dirigenti aziendali di cui ai commi I e 2 delpresente articolo.
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