(da IL SOLE 24ORE SANITA del 6-12 marzo 2001, a firma A. Rin.)
Ai fini della formazione della graduatoriadi un concorso per titoli ed esami, il titolo di specializzazione inigiene mentale non è «affine» ma «equipollente»a quello di specializzazione in psichiatria: lo ha stabilito la quintasezione del Consiglio di Stato (decisione del 27 febbraio 2001, n.69), che ha ritenuto illegittima una procedura concorsuale perla copertura di un posto di coadiutore psichiatra di un
presidio ospedaliero: la commissione giudicatrice,infatti,ritenendo erroneamente affini e non equipollenti i titoli di specializzazionein psichiatria e igiene mentale non aveva attribuito il punteggio previstodal bando per la specializzazione in psichiatria a una concorrente specializzatain igiene mentale.
La quinta sezione ha rilevato che líappartenenzadel titolo in igiene mentale al gruppo delle discipline affini, stabilitanel Dm del 1983, è stata espressamente modificata dal Dm del 1990,con il suo inserimento nel gruppo delle discipline equipollenti. Dunquela commissione doveva fare applicazione di questíultima
disciplina, a prescindere dal fatto chela stessa non era stata richiamata nel bando di concorso.
Il Dm del 1990, infatti, recante «Elencodelle discipline equipollenti e affini rispetto alle discipline oggettodegli esami di idoneità e dei concorsi presso le unità sanitarielocali valevole per la formazione delle commissioni
esaminatrici e per la valutazione deititoli negli esami di idoneità e nei concorsi di assunzione deimedici, farmacisti e veterinari presso le unità sanitarie locali»,regola in via generale gli esami e i concorsi presso le Usl, e avendo naturaìautoesecutivaî, non richiede per líapplicazione líintermediazione di altranormativa.
0 commenti