(da IL SOLE 24 ORE SANITA' del 4-10 luglio 2000)
di Alessandra Rinaldi
L'amministrazione sanitaria non può bandire un Concorso per lacopertura di un posto vacante in organico in presenza di una domanda diattivazione della procedura di mobilità presentata da un dipendentequalificato allo svolgimento delle funzioni annesse al posto messo a concorso,senza motivare in modo adeguato le ragioni che inducono a scegliere laprocedura concorsuale anziché la mobilità.
Questa, in sintesi, la posizione della quinta sezione del Consigliodi Stato, che con la decisione n.2659 del 2000 conferma l'orientamento,secondo il quale per il personale sanitario, la copertura dei posti permobilità ha la priorità rispetto ad altri tipi di conferimentodei posti stessi, salvo che per motivate esigenze di servizio la Usl nonritenga di operare diversamente.
E pur vero che in proposito non esiste una normativa che stabiliscaespressamente detta priorità; ma, una volta introdotto accanto alconcorso il diverso sistema della mobilità, non è piùpossibile ritenere che la scelta concorsuale garantisca nel migliore deimodi il controllo delle capacità dei candidati al posto da ricoprire.I dipendenti in servizio, infatti, hanno già superato un concorsoteso a verificare la loro Competenza e hanno già avuto modo di dimostrare"sul campo" il possesso delle richieste capacità professionali.
I due sistemi, insomma, quello del concorso e quello della mobilità,sono, per la legge, alternativi. Senonché, in base alla comune esperienza,il trasferimento a domanda si configura quale strumento di una piùsoddisfacente distribuzione del personale già in servizio, nell'interessedel buon andamento dell'azione amministrativa, in quanto il dipendenteopera con maggior profitto ove non sussistano Situazioni di disagio dicarattere familiare e personale.
Possono ipotizzarsi, all'evidenza, delle situazioni concrete in cuil'interesse pubblico renda opportuno ricorrere alla procedura concorsuale,anziché a quella della mobilità: in questo caso, tuttavia,le particolari ragioni di opportunità di tale scelta devono essereesposte in modo chiaro dall'amministrazione, fin dal momento dell'indizionedelle procedure concorsuali.
In conclusione, in presenza di una domanda di trasferimento, l'amministrazioneha l'obbligo di chiarire le ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza,e non può dunque nè legittimamente serbare il silenzio sull'istanzastessa nè limitarsi a richiamare la facoltà concessa dallalegge di procedere alla copertura dei posti vacanti a mezzo di concorso.
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