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Cosa prevede il decreto legge sulle droghe

29 Apr 14

Di carlo@gozio.it

Il 28 aprile la ministra delle riforme e per i rapporti con il parlamento Maria Elena Boschi ha annunciato che il governo ha posto la fiducia sul decreto legge sugli stufepacenti e i farmaci off-label in discussione alla camera.

La votazione finale sul decreto dovrebbe slittare al 30 aprile alle 12.30.

Il decreto propone delle misure migliorative della legge Iervolino-Vassalli del 1990 (Testo unico sugli stupefacenti) sull’uso di stupefacenti che è stata riportata in vigore dopo la sentenza della corte costituzionale che a febbraio del 2014 ha definito la legge Fini-Giovanardi incostituzionale.

Il decreto legge è composto da quattro articoli che sono stati esaminati dalla commissione giustizia e affari sociali della camera. Il decreto è in discussione in aula dal 24 aprile.

Ecco cosa prevede il decreto legge:

  • Il decreto prevede l’introduzione di nuove tabelle (cinque in totale) per la classificazione delle droghe e reintroduce la distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere, abolita dalla legge Fini-Giovanardi. La I e III tabella raggruppano le droghe pesanti, la II e la IV quelle leggere. La V riguarda le droghe a uso terapeutico. Le tabelle regolano le circa 500 sostanze classificate dal 2006.
  • Nella tabella I (droghe pesanti) rientrano gli oppiacei naturali o sintetici; le foglie di coca e gli alcaloidi derivati; le anfetamine; tutte le droghe sintetiche a base di tetraidrocannabinolo (Thc, principio attivo della cannabis) e ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale e abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica.
  • Nella tabella II (droghe leggere) rientra la cannabis senza distinzione tra indica, sativa, ruderalis o ibrida.
  • È vietata la vendita e la coltivazione di queste sostanze sul territorio nazionale. Mentre l’acquisto o la detenzione di sostanze per uso personale non ha rilevanza penale. Rimangono in piedi le sanzioni amministrative che avranno però durata variabile a seconda che si tratti di droghe pesanti (da 2 mesi a un anno) o leggere (da uno a 3 mesi).
  • La vendita di piccole quantità di droga prevede la reclusione da 6 mesi a 4 anni e una multa da mille a 15mila euro. L’arresto sarà possibile solo in caso di flagranza. Il reato non distingue tra droghe leggere e pesanti, spetterà al giudice decidere l’entità della pena in base alla qualità e alla quantità della sostanza e alle altre circostanze di ogni signolo caso. La riduzione della pena prevista per lo spaccio di droga permette di ricorrere alle pene alternative al carcere, previste dal decreto approvato a febbraio del 2014 sulle politiche carcerarie. Chi è condannato per questo reato potrà accedere alla messa alla prova, quindi all’affidamento ai servizi sociali.

da Internazionale

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