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Caso Eternit: ha vinto la Giustizia o il Diritto?

30 Nov 14

A cura di Emilio Robotti

"Per trovar la giustizia bisogna esserle fedeli: essa, come tutte le divinità, si manifesta soltanto a chi ci crede”.
P. Calamandrei "Elogio dei giudici scritto da un avvocato”.

 
La decisione della Corte di Cassazione di annullare senza rinvio la Sentenza della Corte di Appello di Torino, che aveva condannato a diciotto anni per disastro doloso (art. 434 C.P.) Stephan Schimedehiny, Amministratore della Eternit, ha cancellato non solo due gradi di giudizio, ma ha sicuramente inferto un colpo gravissimo alla credibilità del sistema giudiziario nell’opinione di molti cittadini.
La Sentenza, che è bene precisarlo, non ha assolto  Stephan Schimedehiny dai fatti contestati, ma ne ha dichiarato la non punibilità per intervenuta prescrizione, ha anche immediatamente dato carburante ad una politica per una parte  assetata di vendetta nei confronti di una magistratura che sempre più sembra scoperchiare vicende, come quelle delle cosiddette spese pazze dei gruppi consiliari regionali, che poco pare abbiano da invidiare alla tangentopoli del secolo scorso, mentre per altra parte sembra voler cogliere la palla la balzo per annunciare a colpi di slogan riforme che, se si concretizzassero, nulla porterebbero in termini di maggiore e migliore giustizia per i cittadini in casi come quello Eternit. Infatti, ad esempio, una pur auspicabile riforma dell’istituto della prescrizione  – immediatamente annunciata – che elimini le storture della Legge Cirielli, non cambierebbe di per sé l’esito di un processo analogo a quello Eternit, perché il problema non è consistito nel termine di prescrizione, né nella durata del processo, ma nell’individuazione del  momento in cui è stata considerata conclusa l’attività criminosa ed ha cominciato a decorrere la prescrizione.
Né d’altronde è consigliabile legiferare in materia penale sulla base delle esigenze o degli umori del momento: abbiamo già una lunga storia di decretazioni di urgenza da parte di tutti i governi che si sono succeduti sino ad ora, con norme penali inserite nei provvedimenti più improbabili quali i Giochi olimpici invernali, successivamente e giustamente dichiarate incostituzionali dalla nostra Corte Costituzionale.
Non conosciamo ancora le motivazioni della Sentenza Eternit, che saranno depositate in seguito, ma sappiamo già, come dicevamo, che l’annullamento deriva dalla declaratoria di prescrizione del reato contestato, prescrizione che secondo la Corte di Cassazione sarebbe maturata antecedentemente alla apertura del processo di primo grado; cosa che, tra l’atro, comporta non solo la non punibilità dal punto di vista penale dell’imputato, ma pone nel nulla anche le condanne civili al risarcimento del danno nel processo penale, che devono intervenire, secondo il Codice di Procedura Penale, almeno con la condanna di primo grado, prima che la prescrizione sia maturata. Questo non impedisce, in teoria, la proposizione almeno della domanda risarcitoria in sede civile – dove la prescrizione può essere interrotta più volte riprendendo a decorrere ogni volta con lo stesso termine – attraverso la contestazione del disastro doloso o di altro reato per il quale la prescrizione civile non sia ancora maturata (l’omicidio ad esempio). Ma andate a dire a coloro che, malati e/o in lutto per la perdita di persone care hanno affrontato anni di giudizio e la relativa sofferenza (perché per una vittima il giudizio penale, anche se si conclude vittoriosamente, è sempre dolore che si aggiunge ad altro dolore); che hanno visto accogliere le loro domande in due gradi e poi annullare tutto; che hanno anticipato le spese legali di tre gradi di giudizio. Andate a dire loro quindi che possono promuovere un giudizio civile, che durerà altri anni, che dovranno anticipare le ancora maggiori spese di tale giudizio e soffrire la relativa incertezza per altri gradi di processo; o che la Procura di Torino ha già provveduto a contestare, solo ora (e peraltro con non irrilevanti problemi legati ad altri aspetti tecnici come la qualificazione del dolo) il reato di omicidio e quindi è possibile un nuovo processo penale per fatti diversi, perché le morti per amianto non sono state oggetto del processo Eternit appena concluso, ma con l’inevitabile futura contestazione della difesa dell’imputato che si tratterebbe di un nuovo ed inammissibile giudizio su identici fatti, in violazione del divieto ne bis in idem.
O andate pure a dire loro che di fronte alla stessa sentenza della Corte di Cassazione, è teoricamente possibile proporre nuovo ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’uomo (la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo ha assunto lo stesso valore dei Trattati dell’Unione attraverso la Carta Fondamentale dei Diritti dell’Unione Europea, con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1 dicembre 2009) perché la Convenzione, nell’interpretazione della Corte EDU, afferma che il diritto degli Stati deve tutelare anche le vittime da reato, tutela che in questo caso potrebbe non essere stata garantita. In tutti questi casi, non riuscirete a lenire un dolore che si rinnova ed acuisce, né a cancellare lo stupore per una sentenza che ha il sapore di una beffa per le vittime e di un privilegio per un multimiliardario che non riceverà alcuna punizione, di una giustizia ingiusta insomma; forse darete anche  loro la sensazione di essere presi (ancora) in giro.
Se invece chiedete ad un giurista raffinato che cosa pensi in generale, non conoscendo ancora le motivazioni, della decisione Eternit, dovreste avere due possibili risposte: quella del Procuratore Generale della Cassazione Jacoviello, che ha chiesto ed ottenuto dalla Corte la declaratoria della prescrizione con dotte argomentazioni, concludendo la propria requisitoria (come si legge dai suoi appunti disponibili in Rete) con queste parole: "ci sono dei momenti in cui diritto e giustizia vanno da parti opposte; è naturale che le parti offese scelgano la strada della giustizia, ma quando il giudice è posto di fronte alla scelta drammatica tra diritto e giustizia non ha alternativa. Un giudice sottoposto alla legge tra diritto e giustizia deve scegliere il diritto"; e l’opinione esattamente speculare di Zagrebelsky su La Stampa o di Pepino su Il Manifesto, ovvero che la Sentenza Eternit inevitabilmente viene percepita come “Summum ius, summa iniuria”, perché la Corte di Cassazione non ha avuto il coraggio di innovare la propria giurisprudenza e trovare una soluzione interpretativa costituzionalmente orientata che conciliasse diritto e giustizia, con la conseguenza che come scrive Zagrebelsky  “Sarà il diritto a soffrirne e la fiducia dei cittadini nella legge”.
Personalmente, condivido l’impostazione di Zagrebelsky e Pepino, ed anche quella di Fabio Marcelli nel suo blog su Il Fatto Quoridiano, mentre trovo l’affermazione del P.G. Jacoviello inaccettabile ed anacronistica. Si impara sin dall’università, al primo anno, che la verità processuale è qualcosa di diverso dalla verità storica, che entrambe sono necessariamente solo una delle possibili verità, che non esiste l’interpretazione “giusta”. Zagrebelsky stesso ricorda, a margine della Sentenza Eternit, che sin dai tempi di Giustiniano fino ad arrivare all’illuminismo, si pensò di assicurare l’osservanza del diritto vietando l’interpretazione della legge da parte dei giudici, con il risultato che tale divieto divenne inevitabilmente esso stesso oggetto di interpretazione. Non esiste e non può esistere una supremazia del diritto sulla giustizia. Infatti lo stesso P.G. di Cassazione  Jacoviello, nella propria requisitoria, ha involontariamente dato argomenti per affermare che la pretesa supremazia del diritto sulla giustizia conduce in realtà ad un abuso del diritto, quale ad esempio ad una inaccettabile tutela per alcune categorie di imputati a scapito di altri. Per il P.G. infatti il caso all’esame della Corte (l’art. 434 C.P.), come egli ha detto nella requisitoria, è anche “un fenomeno criminale non gestibile con le fattispecie incriminatrici a disposizione e con le categorie a disposizione; occorre che intervenga il legislatore (lo aveva già chiesto la Corte Cost.): altrimenti ci troveremo molti imprenditori in Corte di assise”: ma la Costituzione tutela all’art. 41 la libertà di impresa, non assicura l’impunità degli imprenditori (“L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.”).
Già all’università il futuro giurista impara che non esiste diritto senza giustizia, che diritto e giustizia sono inscindibilmente legati, che l’interpretazione del diritto non è una operazione asettica ed oggettiva, ma che al contempo essa non può essere piegata e stravolta dal desiderio di raggiungere il risultato voluto, perché ciò significherebbe calpestare la Costituzione ed i diritti dell’imputato.
Quindi, la Sentenza Eternit è “Summum ius, summa iniuria”, ed era possibile arrivare ad un esito diverso con gli strumenti offerti dalla Costituzione, dalle norme vigenti e con le interpretazioni suggerite dai Giudici di merito.
Ma stiamo attenti a chi, politico o giurista, invece di suggerire una diversa interpretazione possibile per casi analoghi futuri, un ricorso alla Corte Europea, un’auspicabile approvazione di una disciplina in tema di reati ambientali efficace e rispettosa della Costituzione a partire dal suo meccanismo di promulgazione, non affidato alla decretazione di urgenza come ormai la maggior parte della produzione legislativa italiana, indica soluzioni facili e rapide (guarda caso, come sempre di fronte a Sentenze non gradite, a torto o ragione che sia, dal politico o dal giurista “giustizialista” di turno) che porterebbero inevitabilmente a calpestare i diritti di tutti. Sono soluzioni un giorno sulla prescrizione, un altro sulla responsabilità dei giudici, un altro ancora sull’introduzione o la cancellazione di una figura di reato o di una sua aggravante. Si tratta di soluzioni ad personam o contra personam che facilmente portano a calpestare non solo il diritto, ma i diritti di tutti.
La Corte di Cassazione ha sbagliato con la Sentenza Eternit; se non ha sbagliato, hanno sbagliato i giudici di merito dei due gradi precedenti, ma la Corte ha svolto  – bene o male che sia – il compito che le è stato assegnato, ed è ancora quello, dall’Ordinamento Giudiziario introdotto in Italia nel 1941, ovvero assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della Legge.
In questo senso, e solo in questo senso, rispettiamo quindi la decisione della Corte, nel senso di garantirne l’autonomia e la soggezione solo ed esclusivamente alla Legge come previsto dall’art. 101 della Costituzione. Ma utilizziamo tutti gli strumenti che la democrazia ed il diritto ci offrono perché in futuro diritto e giustizia si incontrino: il caso Eternit non è isolato, segue quello di Porto Marghera ed altri non, ed interverranno in futuro il giudizio su Taranto, su Vado Ligure e su altri crimini già compiuti o che verranno compiuti  a danno dell’ambiente, dei lavoratori, dei residenti. Potranno così non rimanere impuniti e senza conseguenze, pur nel rispetto irrinunciabile dei diritti, contrapposti, ma solo apparentemente, degli imputati e dell’autonomia della magistratura.
 

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2 Commenti

  1. sansoni.riccardo

    Personalmente ho una
    Personalmente ho una formazione solo istituzionale di diritto penale, la quale tuttavia con i suoi pochi strumenti mi porta a domandare: sbaglio o vi sono alcune fattispecie delittuose imprrscrittibili? Mafia pedofilia ecc?????
    In questo caso, forse, più che un problema di rapporti tra diritto e giustizia non si tratta piuttosto di un cattivo uso di strumenti di cui l’ordinamento già dispone?! Senza doversela prendere con la prescrizione. …che seppur discutibile ha un suo motivato fondamento.
    mi spiego meglio: 1) forse non era più corretto inuadrare i fatti in questione come strage o crimini contro l’umanità (simil nazzismo?) ?
    2) archiviato come prescritto il processo per disastro doloso, scatta il giudicato ed il ne bis in idem o é possibile aprire un nuvo processo al fine di perseguire gli stessi fatti sotto altra fattispecie? La prescrizione copre i fatti oppure il titolo di reato per cui vieni processato? Non si può provare a fare un processo per altra fattispecie??? Tipo per strage (anche se ho il dubbio del giudicato, non so se la strage é imprescrittibile e se ne ricorrono i presupposti).
    Concludo dicendo che comunque l’errore e l’ingiustizia non sono aborti del sistema giudiziario ma sono la sua stessa garanzia di giustizia. L’ordinamento é perfetto in astratto. Contempera in astratto in via generale ed astratta interrssi di parti opposte. Essere sempre giusti é impossibile. La giustizia non é di questo mondo. Di questo mondo é il diritto, la giustizia vi puo tendere ma mai coincidere. La legge é generale e astratta…….vale a dire spesso va nel senso giusto ma a volte no. Quando non ci va sono due le vie: cattivo uso=ingiustizia; caso concreto che scappa fuori dalle sue maglie generali ed astratte = giustizia. Strano ma vero……anche in questo caso non siamo fuori dal diritto ne dalla giustizia. L’ordinamento penale é improntato al principio dell’ oltre ogni ragionevole dubbio. Sa gia che talvolta il colpevole la fa franca…….ma meglio un colpevole libero che un innocente in galera!! Quindi forse giustizia e diritto coincidono sempre….per definizione. L’ingiustizia c’é solo quando il diritto é usato male.
    E poi forse la giustizia non é una categoria giuridica, ma morale. Il diritto fa piuttosto i conti con la certezza della pena……..ma questo molto spesso come nel caso concreto fa i conti con un cattivo uso degli strumenti, che però ci sono…..e validi…….. come dire: la prescrizione é colpa del diritto o di chi indaga? Di chi lo usa male?
    con ciò concludo esprimendo il mio dispiacere per le morti e solidarietà alle famiglie. ……………purtroppo il diritto o anche la giustizia non riportano in vita nessuno. Sarebbe bello vivere in un mondo in cui nessun pone in essere condotte lesive per gli altri……

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    • Emilio.robotti

      Ho scelto volutamente di non
      Ho scelto volutamente di non approfondire gli aspetti tecnici, sia perché si trovano già in rete articoli approfonditi, ad esempio su Questione Giustizia o su Diritto Penale contemporaneo, gli appunti del PG Dott. Jacoviello, resi pubblici per la scienza del diritto e forse per la vanità che è propria di chi esercita le professioni legali di Avvocato o Magistrato, sia perché lo scopo di questo blog non è approfondire dal punto di vista giuridico e non è rivolto (solo) a giuristi.
      La giustizia è un concetto per sua natura necessariamente soggettivo, mentre il diritto è apparentemente oggettivo, ma la sua applicazione è necessariamente soggettiva. Nemmeno un diritto elargito da un computer potrebbe essere completamente oggettivo, anche se (forse, allo stato attuale della tecnologia) scevro in questo caso da emozioni.
      Però questo non vuol dire cedere ad un pensiero debole che non garantisca i diritti dell’imputato e quelli delle vittime, perché ciò vorrebbe semplicemente dire che garantiremmo solo l’imputato, o meglio che alcuni imputati sarebbero più uguali degli altri per parafrasare Orwell, o lo sarebbero le (alcune) vittime.
      Ci sono gli strumenti per raggiungere un equilibrio che avvicini il diritto alla giustizia. Si tratta della competenza, che non manca certo nella Corte di Cassazione, e del coraggio di percorrere strade interpretative diverse da quelle magari già consolidate, senza forzature eccessive, coraggio che forse in questo caso è mancato.
      Quindi critichiamo la Sentenza, ma stiamo attenti a non percorrere una strada sempre più battuta da alcuni avvocati di personaggi facoltosi o da alcuni PM, che attraverso l’uso dei media cercano di spingere i Giudici, non solo di Cassazione, ad emettere sentenze a favore die propri assistiti o contro l’imputato. Ne soffrirebbero i diritti di tutti.

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