Giacinto Felsani, La diagnosi, la prevenzione e il trattamento delle malattie mentali nel Regio Esercito. Il ruolo dei medici militari- II
Giacinto Felsani, medico, direttore del Reparto Neuropsichiatrico dell’Ospedale Militare di Napoli, su richiesta della Lega Italiana di Igiene e Profilassi mentale, pubblicò nel 1939 sulla rivista della Lega un testo in cui dava conto della storia, dei problemi, degli assunti, delle finalità e dell’organizzazione del lavoro di “profilassi mentale” nel Regio Esercito[1].
“Gli è che la intolleranza, la inadattabilità ed anche la ribellione che esplode con un quadro psichico, il più delle volte ha il suo fattore istintivo nella stanchezza e nella insuperata incapacità di adattamento allo sforzo fisico, per deficienze funzionali che non affiorano all’esame clinico, anche il più approfondito, e per il quale occorrerebbe una indagine fisiognostica. Conferma indiretta di tale presupposto è il fatto che episodi anche clamorosi di ribellione, ed apparentemente artificiosi, che sboccano in provvedimenti di riforma, non determinano quei contagi psichici di cui a volte troppo ci si preoccupa.[…] Ogni costituzione ha la sua quota nervosa specifica e, salvo per gli ectipi più vicini al tipo medio-normale, in genere a labilità funzionale, somatica corrisponde labilità neuropsichica e viceversa, e tanto più saranno tali differenziazioni, quanto più ci si allontana dal tipo medio-normale verso i gradi massimi e minimi della ectipia. […]
Il temperamento, (definito “coefficiente di reattività psicofisiologica”), “ha più stretti rapporti col somatismo costituzionale, in quanto, secondo alcuni, è il modo di rispondere all’io somatico, agli stimoli istintivi ed ai riflessi primitivi, avendo radici profonde nelle prime stratificazioni della personalità da cui si origina e di cui è la manifestazione reattiva. […] per noi è un concetto fondamentale, non solo per la psicopatologia militare, ma anche per la profilassi.”
Quanto alle “psicopatie conclamate”, la loro diagnosi era di solito agevole e comportava il ricovero prima in Ospedale Militare poi nell’Osservazione del Manicomio della giurisdizione. Al termine dell’Osservazione seguiva la riforma e il trasferimento al manicomio provinciale di competenza territoriale. Riguardo al ruolo del Manicomio provinciale civile, Felsani ricorda che l’articolo 30 delle infermità che comportavano la riforma dal servizio militare prescriveva, all’atto della visita di leva, l’immediata riforma dei soggetti “quando siano stati internati in un manicomio a scopo di cura, pur se apparentemente guariti”, una norma già presente nell’Elenco delle infermità di cui al R.D. 11 giugno 1899.
Il complesso delle norme (“l’organatura previdenziale ampia, minuta, se pure apparentemente prudente”) , era tale che “teoricamente non dovrebbero incontrarsi sensibili difficoltà nella identificazione dei fiacchi psichici sia nella sfera intellettiva, che affettiva e volitiva, onde eliminarli o porli al margine dell’inquadramento combattentistico, per quelle possibilità di impiego che per essi siano consentite”.
Rimaneva la questione della simulazione, difficile da diagnosticare in particolare nelle fasi di insorgenza della demenza precoce perché “essi (schizoidi) sono quasi sempre mal visti dai compagni e dai superiori, e prima di pensare a delle tare patologiche, vien fatto accusarli di indisciplina, di cattiva volontà, ed accade perciò che degli osservatori superficiali si ingannino sul significato delle loro incoerenze in perpetua sfida al buon senso”. Per questi motivi il problema della simulazione richiedeva grande cautela sia per quanto riguardava l’accertamento che le eventuali sanzioni punitive che andavano dalla reclusione, al trasferimento nelle compagnie di correzione.
La selezione psicometrica, condotta a partire dalla visita di leva e durante il percorso di addestramento, era “intesa e realizzata con provvedimenti di vario genere, con metodo totalitario, e non limitata soltanto […] alla selezione degli antidisciplinari e degli psicopatici”. Si poteva contare sul libretto personale, istituito dal Regime Fascista a “coronamento della gigantesca opera di organizzazione militare alla quale la Nazione è stata avviata […]. Tale libretto “assicurando la sorveglianza sanitaria di giovani, rappresenta un efficace mezzo di politica sociale, demografica e sanitaria intesa al prospero avvenire della stirpe”.
Segue il capitolo dedicato alla profilassi della criminalità specifica militare, quella che “si concreta nei tipici reati antidisciplinari, che sono la diserzione, il rifiuto d’obbedienza e la insubordinazione”. È rimarcato ancora una volta che non si parla di criminali comuni “già classificati e schedati per precedenti condanne nel periodo premilitare” e non si tratta di una forma specifica di criminalità.
Qui Felsani ripropone quello che fu un vero incubo per i medici militari italiani, i delitti contro commilitoni compiuti da giovani che avevano superato la visita di leva: “e se in passato alcune esplosioni più vistose, strettamente episodiche , di pazzoidi criminali fecero affiorare anche oltre i limiti della caserma nomi che ebbero funesta popolarità, soprattutto per lo sfruttamento che ne fecero ambienti pervasi da ideologie estremiste, antinazionali, (ed a scopo di propaganda antinazionale e antimilitare), tuttavia quei nomi e quelle situazioni non avrebbero meritato di tramandarsi. Poiché, anche dopo di allora vi furono, ed anche prima, e forse ancora in avvenire ed in ogni esercito vi saranno dei Misdea, Radice, Segnetti, Tamburrini, ecc. che non tempestivamente eliminati solo per la difficoltà di identificarne precocemente i connotati anomali ed il potenziale di inadattabilità costituzionale a qualsiasi regime coattivo, potranno affiorare alla ribalta delle assise giudiziarie militari per episodi di ribellione antigerarchica. […] Trattasi di un fenomeno in fondo meno caratteristico di quanto l’antica letteratura sull’argomento non abbia creduto identificare: casistica e letteratura che fiorì nell’epoca così detta lombrosiana, quando l’appassionato fervore dei primi studi di antropologia criminale, su base biologica, dette spunto […] ad una esegesi che gli ulteriori indirizzi biologici, clinici ed antropologici hanno sfrondato di quella cornice e di quel fondo di fatalismo biopatico, di cui notevolmente hanno fatto giustizia anche il nuovo Codice Penale ordinario ( il Codice Rocco- n.d.r.) e la regolamentazione delle case di pena”.
Era in corso il completamento della riforma della legislazione penale militare del Fascismo avviato con la Legge 13/6/1935 n. 1116. Con il R.D. 8 giugno 1935 era stato riformato il Regolamento di disciplina per il Regio Esercito “nel proposito di adeguare l’odierno sistema punitivo disciplinare alla conseguita elevazione spirituale e morale delle masse, nell’attuazione della mirabile opera di rinnovamento compiuta dal Governo Fascista”. Fra i criteri guida, le punizioni disciplinari dovevano aver soprattutto valore morale e la limitazione della libertà personale non dovevano comportare l’esclusione dal servizio.
Quanto ai luoghi dei trattamenti, nei congressi internazionali di medicina militare erano state formulate proposte quali:
- La “Deportazione in colonia per tutti gli antisociali, amorali, individui difficili e pessimi elementi in territorio per la loro azione disfattista, inutili e dannosi in azioni belliche per la loro labilità psichica e lo spiccato egoismo;
- Le Case di lavoro e officine speciali per individui deboli, instabili, emotivi ecc. i soggetti devono essere sempre allontanati dalla loro abituale dimora;
- Le Compagnie speciali di lavoro nelle retrovie e nelle campagne
- Convalescenziari, Case di lavoro per i piccoli mentali.
La scelta, rigorosa, doveva essere fatta da specialisti competenti, con alle spalle la stretta collaborazione fra studiosi di diritto penale, antropologia criminale, psicologia criminale, pedagogia, biologia, sociologia, medicina legale, come sottolineato dal Novelli, Direttore generale degli istituti di prevenzione e pena Ministero della Giustizia, nel suo intervento al 1° congresso internazionale di Criminologia di Roma, S.E, per “un’opera di rigenerazione dei centri infetti o anche solamente pericolosi della società”.
Questi gli Istituti deputati in Italia ad accogliere i criminali militari:
- I Reparti di riadattamento militare- per i soggetti “militarmente indegni” che, a pena ultimata, erano avviati ai reparti non come militari, ma come lavoratori soggetti comunque alla disciplina militare. Tali reparti diventavano “centri di rieducazione”
- I Reparti militari speciali- per “persone psichicamente e moralmente tarate”, soggetti “insofferenti, litigiosi, riottosi” che avevano superato il vaglio della Commissioni di leva con “un pesante bagaglio di condanne per delitti dolosi. Non vi vigeva una disciplina “speciale”, ma era previsto comunque un assiduo controllo dei capi per il controllo e la prevenzione della pericolosità militare e sociale.
Strumento fondamentale di lavoro della medicina militare italiana era la Cartella biografica, adottata con la legge 1116 per gli stabilimenti di pena: consisteva in una cartella biologica che comprendeva la cartella biografica ONMI (l’ONMI istituita nel 1925 fu il simbolo delle politiche eugenetiche, pronataliste del Fascismo- ndr) , le cartelle degli istituti ordinari di pena, il libretto del cittadino per la preparazione militare ecc.
Fra gli anormali vi erano poi degli “irriducibili” inadattabili alla vita e alla disciplina militare per i quali era prevista una “pronta riforma” anche in considerazione del fatto che la delinquenza militare “può considerarsi una continuazione della delinquenza minorile”. Felsani qui cita Placido Consiglio per il quale: “noi medici militari ci ispirammo con spirito filoneistico […] alle concezioni lombrosiane, soprattutto per i concetti di profilassi morale dell’Esercito e del suo risanamento da anormali e degenerati”, per la valutazione positiva di mancanze disciplinari e dei modi di condotta, giudicandole spesso equivalenze di attitudini criminose per i rapporti fra neuropatie e tendenze abnormi di socievolezza, tenendo di mira che, essenzialmente, l’esercito, in tempo di pace, deve essere una élite fisica e psicomorale e che il soldato sano […] non deve correre rischi di contagi morali o di danni fisici da parte degli anomali”.
Nelle conclusioni Felsani dichiarava che: “sono aumentate ogni anno le riforme preventive ed eliminatorie per psicosi, per neurosi e per deficienze mentali; ma sono parallelamente diminuite le condanne nel totale ed in ogni specie di reati, e soprattutto di violenza; è fortemente scemata la gravità dei reati, l’entità delle pene, e la recidiva […]; sono diminuiti i casi di suicidio nell’esercito, dapprima frequenti nei carabinieri, nei sottufficiali, nei volontari ordinari; il numero dei militari ricoverati nei manicomi e le forme gravi di pazzia, specie quelle che il Saporito diceva specifiche dei militari (forme confusionali-allucinatorie ed amentio-stuporose). Negli stessi stabilimenti militari di pena, oggi ordinati e funzionanti sui due capisaldi del trattamento curativo-rieducativo e del lavoro con parziale rimunerazione, e con la prospettiva lieta del condono di 1/3 e sin della metà della pena ai rieducati di buona condotta, si ha pure un aumento di eliminazione dei neuropatici più gravi, proponendoli per la Grazia Sovrana, e poi riformandoli”.
Questi i risultati dell’orientamento preventivo assunto nel suo insieme dalla medicina militare, una “prevenzione tesa ad evitare lo sperpero delle energie fisiche nazionali; sperpero militarmente inutile, anzi dannoso, anche ai fini del consolidamento della robustezza della razza, convinti come siamo che i fenomeni psichici non scaturiscono dalla funzione autonoma di un organo appositamente a ciò delegato “.
Luigi Benevelli ( a cura di)
mantova, 1 ottobre 2018
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