Ebbene, sulla richiesta di sospensiva del Comune di Alassio ha deciso la Corte di Appello di Genova rigettandola, perché l’appello “non può ritenersi sicuramente fondato” con una motivazione tanto sintetica quanto ineccepibile.
Chi discrimina persevera, evidentemente, tra l’altro sostenendo giudizi civili le cui spese sono pagate con i soldi dei cittadini contribuenti, delle quali ci auguriamo i Sindaci coinvolti saranno un giorno chiamati a rispondere.
Una conferma dell’importanza dell’azione civile dei cittadini, da soli e tramite le associazioni che le rappresentano ed alle quali aderiscono, nel contrastare una deriva che oggi colpisce profughi e migranti o i poveri in generali, domani colpirebbe chiunque non sia allineato. La storia insegna. In calce il provvedimento.
riunita in camera di consiglio e così composta
– Presidente Dott. Rossella Atzeni
– Consigliere Dott. Daniela Veglia
– Consigliere rel. Dott. Franco Davini
ha pronunciato la seguente
nella causa n. 1116/2017 promossa dal Comune di Alassio contro Associazione ARCI. A.S.G.I. Associazione studi giuridici sull’immigrazione, Associazione federale solidarietà e lavoro ONLUS, Associazione Avvocato di strada ONLUS, Comune di Carcare
A scioglimento della riserva assunta all’udienza collegiale in data 2 novembre 2017.
Udito il relatore ed esaminati gli atti.
Ritenuto circa il fumus boni iuris, che allo stato degli atti non può ritenersi l’appello sicuramente fondato.
Infatti:
-la possibilità di agire di almeno alcune delle associazioni appellate potrebbe trovare fondamento nell’art. 5 del Decreto legislativo 09/07/2003 n. 215, G.U. 12/08/2003 n. 186;
-esaminando l’ordinanza del Comune di Alassio del 1’ luglio 2015 emerge come la stessa per dettare una disciplina speciale per persone provenienti da Africa, Asia e Sud America senza fissa dimora prenda in considerazione delle malattie che o sono già presenti (TBC, scabbia, HIV) in Italia e non sono una esclusiva di questi tre continenti o che hanno una localizzazione estremamente limitata solo in Africa (Ebola);
-la certificazione medica che un soggetto non ha una qualsiasi malattia infettiva sarebbe costosissima (bisognerebbe fare l’analisi per decine e decine di possibili infezioni) e destinata a perdere attendibilità dopo poche ore (basta che il soggetto si prenda un raffreddore).
Ritenuto che allo stato non sembra sussistere un periculum in mora in quanto il provvedimento impugnato risulta essere stato eseguito senza problemi né aggravamenti delle condizioni di salute della popolazione comunale ed il Sindaco non corre alcun pericolo di essere esposto a procedimenti penali se, come a fatto fino ad oggi, rispetta il contenuto del provvedimento appellato.
Ritenuto che occorre quindi provvedere ex art. 352 c.1 c.p.c.;
Respinge l’istanza di sospensione.
Manda alla Cancelleria per le prescritte comunicazioni di legge.
Genova, 2 novembre 2017
Il Presidente Dott. Rossella Atzeni
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