Renzo Meregazzi (vedi anche: Renzo Meregazzi 1) pubblicò negli «Annali dell’Africa Italiana», anno II, settembre 1939, vol. III il saggio Lineamenti della legislazione per l’Impero che contiene il capitolo La politica di razza (pp. 68- 83) da cui sono tratte le citazioni che seguono:
(p. 70) Il primo speciale provvedimento di legge in materia fu quello del 19 aprile 1937, n. 880, che punisce con la reclusione fino a cinque anni il cittadino che conviva coniugalmente con suddito dell’A.O.I.: uno dei fenomeni della vita coloniale più degradanti e pericolosi. La legge ha intenzionalmente voluto colpire soltanto il cittadino, in quanto il suddito che si presta a tali unioni non può considerarsi colpevole di lesione del prestigio della razza. […]
La politica razzista del Regime] si è man mano intensificata e perfezionata: ne sono documento […] il decreto del Governatore dell’Eritrea 12 giugno 1937, n. 620208 che vieta ai nazionali ed agli stranieri europei di abitare nei quartieri popolati da indigeni e nei villaggi indigeni della periferia; il decreto del Governatore della Somalia 1 luglio 1937, n. 12723 che vieta ai cittadini metropolitani di frequentare e trattenersi negli esercizi pubblici indigeni e commina pene ai contravventori; il decreto del Governatore dell’Eritrea 19 luglio 1937, n. 41675 che vieta di trasportare su autocarri i nazionali in promiscuità con i sudditi, di trasportare sudditi su autovetture in servizio pubblico da rimessa o da piazza guidate da autisti nazionali. […]
(p. 71)Disposizioni del genere […] sono state emanate in tutti i territori dell’A.O.I. completate dall’assoluta divisione dei locali per pubblici spettacoli […] ed infine da un’accorta censura cinematografica che consente la proiezione di filmi per indigeni soltanto quando nulla possa offendere il prestigio della nostra razza.
Nei piani regolatori delle città vecchie e nuove dell’A.O.I. venne accentuata la distinzione assoluta fra quartieri destinati ai nazionali e quartieri destinati agli indigeni.
Segue l’elenco dei successivi provvedimenti fra cui:
Rdl 17 novembre 1938 n. 1728 “Provvedimenti per la difesa della razza italiana”;
Rdl 22 dicembre 1938 n. 2111 “Collocamento in congedo assoluto e trattamento di quiescenza del personale militare di razza ebraica delle Forze Armate dello Stato”;
Legge 29 giugno 1939 n. 1054 “Disciplina dell’esercizio delle professioni dei cittadini di razza ebraica”;
Legge 13 luglio 1939 n. 1055 “Disposizioni in materia testamentaria, nonché sulla disciplina dei cognomi , nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica”
La legge 29 giugno 1939 n. 1004 “Sanzioni penali per la difesa del prestigio della razza di fronte ai nativi dell’Africa Italiana” definisce reato (p. 73)l’atto commesso dal cittadino abusando della sua qualità di appartenente alla razza italiana o venendo a meno ai doveri che da tale appartenenza gli derivano di fronte ai nativi, così da sminuire nel loro concetto la figura dell’italiano[…], l’alta considerazione del popolo dominatore. […] Per cittadino si intende il cittadino italiano metropolitano di razza ariana. Non quindi il cittadino di razza ebraica. […] Il legislatore ha quindi considerato solo due grandi categorie: da un lato i cittadini italiani metropolitani di razza ariana e gli stranieri pure di razza ariana ad essi parificati; dall’altro lato tutto il vasto mosaico delle popolazioni dei nostri possedimenti africani, qualunque sia la loro condizione giuridica (perciò si è usato il termine più comprensivo di “nativi), e gli stranieri ad essi assimilati. […] (p. 74) Si è parlato di stranieri assimilabili ai nativi e non di “sudditi coloniali stranieri” verificandosi il caso di cittadini di Stati sovrani (non sudditi coloniali) in tutto assimilabili dal punto di vista etnico ai nativi dell’Africa Italiana e talvolta anche di civiltà inferiore […]; basti pensare che i maltesi sono “sudditi coloniali” e che i senegalesi di alcuni Comuni sono cittadini francesi di pieno diritto. […] [Con il provvedimento in esame] si è inteso stabilire, sul piano delle moderne concezioni razziali, una netta distinzione tra razze appartenenti al ceppo ariano (in primis quella italiana) e razze che a questo ceppo sono estranee. […] chiarito questo principio di massima, non avremo bisogno di insistere sulla cautela con la quale deve adoperarsi il termine di «ariano», specialmente riferendoci a popoli orientali che presentano il più grande miscuglio di razze. […]
Il cittadino che commetta un reato in circostanze lesive del prestigio di razza è punito con la pena stabilita per il reato, aumentata fino a un quarto. […] (p. 75) E’ considerato di pieno diritto lesivo del prestigio di razza il reato commesso dal cittadino in concorso con nativo. […] Il fatto stesso dell’accordo con nativo o dell’istigazione di un nativo a commettere un reato realizza immediatamente una gravissima lesione del prestigio di razza, anche se poi il reato non viene commesso. […] (p. 76) [altri reati di lesione del prestigio di razza]:
a) L’abuso di credulità o del diverso grado di intelligenza e di conoscenza del nativo, commesso dal cittadino per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, con danno del nativo medesimo
b) La relazione di indole coniugale del cittadino con suddito, punita con la reclusione da uno a cinque anni per il solo cittadino […]. Il procuratore del Re, al quale consti l’esistenza di un meticcio figlio naturale, presumibilmente concepito dopo l’entrata in vigore del Rdl 19 aprile 1937, n. 880, deve procedere ad una riservata inchiesta per accertare se esso sia nato da relazione d’indole coniugale tra cittadino e nativo. È un caso di autorizzata ricerca della paternità ai soli fini penali
c) La frequenza abituale del cittadino, nei territori dell’Africa italiana, di luoghi aperti al pubblico riservati ai nativi […]
d) Il lavoro a carattere continuativo od impiego o prestazione di opera di carattere manuale svolta a favore di nativo da parte di cittadino, nei territori dell’Africa Italiana, senza autorizzazione scritta, generale o speciale, del Governatore [forma degradante di attività nei confronti dei nativi] (p. 77)
e) L’ubriachezza manifesta del cittadino in luogo aperto al pubblico riservato ai nativi o in luogo pubblico […]
(p. 78) Il nativo dell’Africa Italiana che commetta un reato in circostanze lesive del prestigio della razza italiana è punito con la pena stabilita per il reato, aumentata fino a un terzo.
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