Omicidi sessuali ed imputabilità

5 Ott 12

Di francesco.deriso85

1) INTRODUZIONE

Com'è noto, l'ordinamento penale non prevede le specifiche configurazioni dell'omicidio sessuale e tanto meno degli omicidi sessuali multipli, attribuibili ad un unico autore in rapporto ad analogie inerenti a circostanze di tempo, di luogo e di modus operandi.

Si tratta di reati che assumono tuttavia particolare rilievo nel campo della Psichiatria forense: posto che, una volta identificato, l'autore di delitti siffatti viene pressoché sistematicamente sottoposto a perizia psichiatrica. Perizia che, più che dai riferimenti anamnestici a pregressa patologia mentale o a pregressi comportamenti abnormi dell'autore dei reati, è il più delle volte motivata dai fatti—reati di per sé stessi considerati, con particolare riguardo alla tipologia delle vittime ed alle circostanze in cui i delitti sono stati realizzati.

Il problema della qualificazione "aprioristica" di determinati omicidi come "sessuali" e del presunto autore degli stessi come "delinquente sessuale" rinvia ai complessi rapporti tra "Sessualità" e "Cultura" da un lato e tra "Sessualità" e "Diritto" dall'altro. Rapporti che riflettono il modo di porsi della collettività nei riguardi della sessualità, e, di riflesso, il modo di porsi del Legislatore (per quanto concerne la produzione legislativa) e dei Magistrati (per quanto attiene all'attività giurisdizionale) nei settori che direttamente o indirettamente chiamano in causa la sessualità. Si pensi, ad esempio, alle travagliate vicende legislative ed alle altrettanto travagliate vicende giurisdizionali in ordine ai problemi del controllo e della soppressione della fertilità, del danno alla funzione sessuale ed alla capacità di procreare, del transessualismo e della rettifica di sesso anagrafico, alle norme contro la violenza sessuale di cui alla L. n. 66/96, ecc. (cfr., al riguardo, per quanto concerne gli aspetti di rilevanza medico-legale, "Sessualità e Diritto", Atti del XXXII Congresso nazionale S.I.M.L.A., Tipolitografia Artestampa, Modena, 1996).

Senza alcuna pretesa di approfondire in questa sede l'ampio e variegato tema dei rapporti tra sessualità e cultura da un lato e fra sessualità e diritto dall'altro, ci si limita unicamente a rilevare che in questi ultimi anni si è realizzato, nel campo della "divulgazione criminologica", quanto si era verificato in passato in altri settori (letteratura, attività artistiche, ecc…), ovvero una "proposizione" ed una "lettura" per c.d. aperta della nozione di "sessualità": la quale, per quanto concerne i delitti ad ipotetica matrice sessuale, per effetto della suggestione operata dai mass media si è progressivamente caratterizzata come nozione alla quale sarebbero sottese rilevanti quote di morbosità e di violenza. In questo contesto, hanno assunto particolare pregnanza emozionale per l'opinione pubblica i delitti che vengono attribuiti ai cc.dd. "Serial Killers", e, più recentemente, anche i delitti che rinviano alla pedofilia (ai quali non si farà riferimento in questa nota, in quanto meritevoli di autonoma separata trattazione).

 

 

2) LA NOZIONE DI "SERIAL KILLER"

La nozione di "Serial Killer" è stata inizialmente coniata negli USA con riferimento alla matrice sessuale di omicidi "in serie," ascrivibili ad un ipotetico unico autore. Essa si è diffusa in Italia allorché, a cominciare dal caso del c.d. "Mostro di Firenze", l'attenzione dei mass media si è accentrata su omicidi attuati in circostanze di tempo, di modo e di luogo tali da suscitare (non all'inizio della "serie omicidiaria", ma in seguito) il sospetto che potesse trattarsi di delitti a motivazione sessuale ascrivibili ad un unico autore.

Prescindendo in questa nota dal riferimento al caso sopra richiamato (che potrà essere eventualmente recuperato e discusso in seguito, ove ciò si rivelasse opportuno nel proseguio delle attività editoriali), ci si limita a rilevare che, in senso letterale, il riferimento alla "seriazione" degli omicidi messi in atto da un unico autore potrebbe essere genericamente estensibile ad ampie e diversificate tipologie omicidiarie (si pensi, tanto per fare un esempio, a quelle proprie della criminalità organizzata). Ma il problema, appunto, non è di carattere semantico, ma d'ordine concettuale, e più propriamente d'ordine culturale: posto che la nozione di Serial Killer (che si è convenzionalmente arricchita di valenze che sottendono la matrice sessuale di omicidi plurimi messi in atto da uno stesso autore in determinate circostanze di tempo, di modo e di luogo) non fa altro che amplificare la precedente nozione di "lust murder", vale a dire di omicidio volto ad "ottenere piacere" attraverso l'azione lesiva svolta sulla vittima.

Da qui l'opportunità di un'ampia ed attenta analisi dei complessi rapporti tra sessualità e cultura da un lato, e tra sessualità e diritto dall'altro, con riferimento alla formazione delle norme (attività legislativa) ed all'applicazione delle norme (attività giurisdizionale). Tenendo debitamente conto, per quanto concerne l'applicazione delle norme, che nei confronti dei cc.dd. Serial Killers, ovvero dei supposti autori di omicidi sessuali multipli, occorre tenere debitamente distinti l'ambito dell'investigazione giudiziaria, volto all'identificazione del supposto autore di delitti ad apparente matrice sessuale (ambito che è di competenza della Polizia), dall'ambito del processo penale, volto all'accertamento delle responsabilità della persona identificata quale autore di omicidi sessuali multipli. Distinzione che assume rilievo fondamentale ai fini della valutazione psichiatrico-forense dell'autore dei delitti a supposta matrice sessuale, il quale, una volta identificato, viene pressoché sistematicamente sottoposto ad indagini volte a stabilire la sua imputabilità al momento dell'attuazione dei diversi omicidi.

In poche parole, allorché si verificano uno o più omicidi che appaiono tali da poter evocare l'ipotesi di omicidi sessuali in serie, la Polizia giudiziaria, nel contesto delle diversificate piste investigative che si prospettano, deve ovviamente tener conto di una possibile connotazione sessuale dei delitti, tanto più quanto più si delinei, sul piano dell'acquisizione degli indizi ed in esito agli accertamenti medico legali sulle vittime, l'attribuzione di tali delitti ad un unico autore.

Le operazioni di Polizia Giudiziaria — che in casi del genere comportano un'adeguata attività di "inteligence" e che devono essere supportate da adeguati approcci investigativi di carattere criminologico, medico legale e criminalistico — verranno pertanto svolte nella prospettiva di risalire dalla tipologia della vittima/e (in genere donna/e ed in genere nota/e) e dalle circostanze, alla tipologia dell'autore (ignoto/i, ed in genere uomo).

Ma se attraverso le indagini volte a "risalire" dalla tipologia delle vittime alla tipologia dell'autore dei reati (cfr. al riguardo F. De Fazio, Tipologie di reato e tipologie d'autore, in "L'investigazione scientifica e criminologica nel processo penale", Cedam, Padova, 1989) la Polizia giudiziaria approderà alla scoperta di delitti ad apparente ed anche "attendibile" connotazione sessuale, ciò non potrà certo bastare a conferire tout court all'autore di tali delitti la qualifica di "delinquente sessuale".

Se dunque è legittimo e doveroso, sul piano investigativo, percorrere l'ipotesi che fa generico riferimento ai delitti sessuali, una volta "scoperto" l'autore dei delitti è altrettanto doveroso, in sede di perizia psichiatrica, procedere senza alcun pregiudizio all'esame della personalità dell'imputato, evitando di sovradeterminare detto esame in rapporto a preconcetti ed a classificazioni di dubbio valore scientifico che non hanno alcun diritto di asilo nella letteratura psichiatrica, criminologica e medico-legale.

 

 

3) PSICHIATRIA FORENSE E "SERIAL KILLERS"

Il problema, con riferimento a casi siffatti, non è certo quello di negare l'eventualità di omicidi multipli conseguenti a turbe della sessualità, ma è quello di evitare di sovradeterminare le indagini psichiatrico — forensi in rapporto allo stereotipo del del c.d. "Serial Killer". In tale prospettiva, si rende pertanto necessario muovere nella direzione opposta rispetto al percorso che ha portato la Polizia giudiziaria all'identificazione dell' autore dei delitti: procedendo all'esame della personalità dello stesso (sul piano psicologico, psicodinamico, e psicopatologico) secondo modalità che non dovranno essere condizionate da convenzionali riferimenti alle vicende delittuose, le quali andranno di volta in volta "reinterpretate" in esito alle risultanze della valutazione psichiatrico-forense.

Sia ben chiaro che ciò, ovviamente, non significa ignorare i fatti la cui interpretazione, nell'"a priori", si è rivelata produttiva ai fini investigativi. Ma sta unicamente ad indicare che occorre procedere alla interpretazione criminogenetica e criminodinamica di tali fatti non in rapporto alle vicende delittuose, di per sé stesse ed in astratto considerate, ma in rapporto alle motivazioni che possono avere di volta in volta innescato i comportamenti sfociati nei delitti. A tale fine occorre tenere essenzialmente conto della biografia del periziando (ovvero della sua storia di vita e del suo modo di essere nel mondo), attraverso una valutazione che non dovrà essere in alcun modo sovradeterminata dal suo "etichettamento" quale "Serial Killer", al quale possono suggestivamente rinviare i dati acquisiti dalla Polizia giudiziaria relativamente alle circostanze in cui sono stati effettuati i delitti, alla tipologia delle vittime, alla modalità delle azioni lesive, ecc…

Con ciò si intende sottolineare che le risultanze delle indagini di Polizia giudiziaria che hanno portato alla scoperta dell'autore di omicidi multipli, o seriali, a possibile connotazione sessuale, non potranno in alcun modo condizionare l'impostazione dell'indagine psichiatrico—forense, la quale, com'è noto, potrà approdare a conclusioni conformi alle esigenze del diritto tanto più quanto più si rivelerà idonea ad interpretare senza alcun pregiudizio i comportamenti di volta in volta sfociati nei delitti.

Ciò, tanto vale ripeterlo, non significa negare la realtà di omicidi seriali a supposta matrice sessuale, ma soltanto che non è lecito trasferire tout court la "supposizione", pienamente legittima nel campo investigativo, sul terreno dell'indagine peritale, che, in quanto tale, attiene all'ambito probatorio.

Con riferimento a tali problemi, che sono complessi e che sono emersi in concreto anche nell'ultimo (in ordine di tempo) caso di "omicidi sessuali multipli" verificatosi in Italia (caso che verrà di seguito esposto), riteniamo opportuno stimolare un'ampia riflessione sui problemi concernenti la metodologia della perizia psichiatrica nei confronti degli autori di omicidi multipli a supposta matrice sessuale, riflessione che dovrebbe tener conto, in particolare:

  1. della legittima esigenza, in sede di investigazione giudiziaria, di una chiave di lettura "intuitiva", che, sul piano delle ipotesi, può rinviare suggestivamente e convenzionalmente alla sessualità in rapporto alle modalità ed alle circostanze in cui i delitti sono stati effettuati ed in rapporto al ripetersi degli stessi in un arco di tempo (che può essere breve o anche molto lungo, come ad es. nel caso del c.d. "mostro di Firenze");
  2. dell'altrettanto legittima e doverosa esigenza di tener distinto il piano della valutazione psichiatrico-forense (che fa riferimento "all'a posteriori") dal piano della pregressa investigazione giudiziaria (che ha fatto riferimento "all'a priori"), posto che la Polizia giudiziaria deve oppotunamente formulare delle ipotesi investigative, verificandole di volta in volta, mentre la perizia psichiatrica persegue fini probatori, avendo il compito di provare l'esistenza o meno dell'imputabilità del soggetto al momento dei fatti, ovvero nei momenti della messa in atto di omicidi che possono essere diversi riguardo ai tempi ed alle modalità di effettuazione, riguardo ai luoghi, alle circostanze, ecc.;
  3. della assoluta necessità di evitare che l'indagine psichiatrica venga sovradeterminata dai mass media. Ciò sia per quanto riguarda i riferimenti meramente stereotipici ad un "Serial Killer" la cui "fantomatica" identità si è andata man mano arricchendo di "valenze sessuali", a ridosso della "cronaca nera", ben prima che si pervenisse alla sua identificazione; sia per quanto riguarda il riferimento alla "cronaca giudiziaria" che, una volta scoperto l'autore dei delitti, non rinuncia al tentativo di interpretarne i moventi (non di rado coinvolgendo gli stessi Periti o comunque gli "esperti della materia" in interviste, dibattiti televisivi, ecc.).

Si è sin qui cercato di chiarire che gli omicidi seriali ad apparente ed anche presumibile connotazione sessuale non rinviano inequivocabilmente sempre e comunque alla sessualità, e che non è lecito considerare interscambiabile l'approccio investigativo, basato sull'intuizione, con l'approccio clinico, basato sul riscontro e sull'interpretazione dei dati raccolti. E si altresì inteso chiarire, per quanto attiene l'operatività peritale psichiatrico-forense, che la nozione di delitto sessuale multiplo, che convenzionalmente rinvia a quella di Serial Killer, non si rivela di alcun ausilio sul piano valutativo psichiatrico-forense. Posto che essa non è fruibile in riferimento ai tre diversificati approcci (clinico diagnostico, criminologico e medico legale, cfr. al riguardo F. De Fazio, La perizia psichiatrica e la valutazione della pericolosità: l'approccio medico-legale, "Rivista italiana di Medicina legale", n.1, 1982) sui quali deve necessariamente articolarsi la metodologia della perizia psichiatrica in tema di imputabilità.

 

 

4) CONCLUSIONI

Il problema della metodologia peritale, così posto, sembra riflettere equazioni semplici, che invece sono destinate a rivelarsi complesse, nei singoli casi concreti, nei riguardi degli autori di delitti "sessuali" multipli. Tenuto peraltro conto che, in casi siffatti, si delinea il concreto rischio che la perizia psichiatrica venga sovradeterminata da suggestioni che rinviano sia alla fase precedente che alla fase successiva all'identificazione dell'autore dei delitti. Rischi che occorre assolutamente evitare, dovendosi pertanto chiarire che in casi del genere la valutazione peritale non potrà far riferimento a "linee guida" rintracciabili nella abbondante letteratura pseudoscientifica in tema di rapporti tra sessualità ed omicidi seriali.

In casi del genere, l'indagine peritale non si esaurisce nella pur necessaria ed indispensabile impostazione nosografica, estendendosi al più ampio ambito della valutazione psicopatologica, alla ricerca delle motivazioni che possono aver concorso alla preparazione ed alla esecuzione dei delitti, alla ricostruzione della "carriera criminale" del soggetto. Ed occorre tener conto che ai fini psichiatrico-forensi, più ed oltre che i riferimenti alla sessualità di per sé stessa in astratto considerata, assume grande significato l'analisi della storia individuale del periziando, che è indispensabile per tentare di cogliere il senso degli atti delittuosi e la coerenza o meno di tali atti con il senso di altri atti non delittuosi che possono rivestire valenze psicologiche e motivazionali nel contesto della sua biografia.

Occorre infine ricordare, per quanto concerne i delitti etichettati come sessuali e convenzionalmente ascrivibili ai cc.dd Serial Killers, che l'"operazione" volta a cogliere il nesso tra i delitti messi in atto in successione cronologica va tenuta debitamente distinta dalla valutazione volta a stabilire l'esistenza o meno della imputabilità del soggetto, la quale deve necessariamente far riferimento ai diversificati momenti in cui il soggetto ha commesso gli omicidi. Tenuto peraltro conto, al riguardo, che l'imputabilità deve essere esclusa o deve essere ritenuta grandemente scemata, di volta in volta, con riferimento a parametri che chiamano unicamente in causa la capacità di intendere e la capacità di volere.

In sintesi, l'operazione diretta a cogliere il senso ed il significato dei cc.dd. delitti sessuali può chiamare in causa vicende morbose, con conseguente compromissione totale o parziale della capacità di intendere e/o di volere, e con conseguente conferimento di un valore di malattia ai singoli atti delittuosi di volta in volta considerati. Ma può anche chiamare in causa le modalità di "funzionamento mentale" del soggetto, le quali possono aver condizionato, anche cospicuamente, i suoi comportamenti, senza che fosse necessariamente compromesso l'"intendere" ed il "volere" nella misura stabilita dai parametri ai quali il Diritto penale vincola la valutazione dell'imputabilità.

Ne consegue che i risultati dell'operazione volta a cogliere il significato dei delitti in rapporto non solo alle "caratteristiche", ma anche alle "esigenze" della personalità dell'autore dei reati, non incidono sempre e comunque significativamente sulla valutazione dell'imputabilità. Pur rivelandosi utili e talvolta indispensabili, da un lato ai fini della necessaria interpretazione della genesi e della dinamica dei reati; e, dall'altro, in prospettiva, anche ai fini dei piani di trattamento risocializzativi, che, ai sensi della legislazione vigente, si imporranno (o dovrebbero imporsi) in sede di esecuzione penitenziaria, nei casi in cui il soggetto verrà condannato.

In conclusione, questa sintetica nota, redatta quale premessa alla segnalazione casistica che compare in questo stesso numero della Rivista, persegue l'intento di segnalare che nei riguardi degli omicidi sessuali multipli o "seriali" si realizza sovente un vero e proprio "corto circuito", che induce l'opinione pubblica, con il concorso rilevante dei mass media, ad una semplificazione dei problemi psichiatrico-forensi nei riguardi di delitti che chiamano (o sembrano chiamare in causa) la sessualità.

Ciò postula l'esigenza di un adeguato e sereno approfondimento del tema, tenendo conto da un lato che in sede peritale risulta difficile risalire dalla complessità dei problemi che ogni singolo caso propone alla complessa e variegata e problematica dei rapporti tra sessualità e delitti; e dall'altro che occorre sceverare quanto realmente hanno a che fare con la sessualità delitti il cui riferimento alla sessualità è sovente "meramente circostanziale" e stereotipico e che, tuttavia, al di fuori del riferimento alla sessualità, non trovano alcuna "apparente" spiegazione.

Il tema appare meritevole di approfondimenti al fine di esplicitare e delimitare, nei riguardi degli autori di omicidi sessuali multipli, il "terreno" dell'indagine psichiatrico-forense, con riferimento sia all'aspetto sostanziale che a quello metodologico. Indagine che, sulla base di una impostazione convenzionale e predeterminata delle nozioni di "delitto sessuale" ed in specie di "delitti sessuali multipli", parrebbe riflettere equazioni semplici, essendo invece decisamente problematica e tale da comportare difficili e delicati problemi sia nella instaurazione che nel mantenimento di un corretto rapporto con il periziando, sia in sede di valutazione dell'imputabilità e della pericolosità sociale dell'autore dei reati.

A parte, in linea generale, la già sottolineata esigenza di evitare arbitrarie e generalizzazioni in tema di omicidi seriali, per non snaturare il concetto di sessualità, che, com'è noto, si inscrive elettivamente sul piano dell'affettività e non su quello dell'aggressività e della violenza.

 

 

 

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