A quasi 50 anni dall’approvazione delle leggi 180 e 833/78, 25 dall’adozione del p.o “Tutela salute mentale 1998-2000” e della risoluzione del Comitato Nazionale per la Bioetica del febbraio 2000, 15 dall’adozione da parte dell’Italia della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, 10 dalla chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari (opg), vi è la concreta possibilità che tale legislazione così innovativa subisca profondi cambiamenti e arretramenti.
Al Senato nel mese di settembre, in sede redigente1, è iniziata presso la Commissione permanente X ( Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) , la discussione dei disegni di legge presentati da diversi gruppi parlamentari in tema di tutela della salute mentale.
Relatore alla Commissione è stato nominato il 31 luglio scorso, il sen. Raoul Russo (Fratelli d’Italia). I testi sinora presentati sono:
– d.d.l. 734 Sensi e Bazoli (PD) Disposizioni in materia di tutela della salute mentale volte all’attuazione e allo sviluppo dei principi di cui alla legge 13 maggio 1978, n. 180. Il testo, presentato nel maggio 2023, contiene la proposta di un Piano nazionale per la salute mentale, adeguatamente finanziato, nonché l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di assistenza (LEA) che rilanci l’applicazione dei principi della legge 180 su tutto il territorio nazionale, non propone modifiche alla legislazione in vigore dal 1978 eccetto l’aggiunta all’art. 10 che punisce “ogni violenza fisica e morale nei confronti delle persone sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio e non è ammessa nei loro confronti alcuna forma di misura coercitiva che si configuri quale ulteriore restrizione della libertà personale”: un chiaro no alla pratica delle contenzioni nei servizi, in specie nei Servizi psichiatrici di diagnosi e cura (SPDC). É richiesto all’Università l’impegno a promuovere i contenuti della riforma del ‘78.
– d.d.l. 938 Magni, De Cristofaro e Cucchi (AVS) Disposizioni in materia di tutela della sanità mentale presentato il 14 novembre 2023, che propone di “rafforzare i principi contenuti nella “legge Basaglia”, rilanciando l’attualità delle linee di fondo e ulteriormente valorizzandole nell’attuale contesto costituzionale, normativo e sociale”. Anch’esso articola un nuovo progetto-obiettivo nazionale e, come il d.d.l. Sensi, all’articolo 10 dispone l’aggiunta all’art. 33 della legge 833/78 dello stesso testo del ddl Sensi con cui si vietano le contenzioni .
– d.d.l. 1171 Cantù e altri (Lega Nord) Disposizioni per lo sviluppo evolutivo del sistema di prevenzione, protezione e tutela della salute mentale dalla preadolescenza all’età geriatrica, presentato il 19 giugno 2024, che sottolinea gli effetti assai negativi sulla salute mentale della popolazione della pandemia da Covid e della diffusione dell’assunzione di alcool e sostanze stupefacenti e psicotrope del mercato illegale. Grande allarme è espresso per i l’aumento dei disturbi in età evolutiva e in età geriatrica, il tutto a fronte della riduzione del numero degli operatori nei Dipartimenti di salute mentale. Si esprime un giudizio positivo sulla legislazione del ‘78 denunciandone la disapplicazione in molte Regioni.
In particolare l’attenzione è portata al numero dei posti letto, ospedalieri e non, disponibili, per affermare che “Il comparto pubblico di salute mentale, dunque, è incapace di soddisfare la domanda di coloro che sono affetti da tali disturbi”.
Il “cuore” della proposta di legge è contenuto nell’articolo 6: che prevede l’adozione di un decreto da parte del Ministero della salute “per la revisione e il potenziamento dell’offerta di presa in carico ospedaliera di prevenzione, protezione e cura, attenendosi ai seguenti principi:
a) incrementare i posti letto presso i servizi psichiatrici di diagnosi e cura in misura di un posto letto ogni 5.000 abitanti, affinché sia garantita la presa in carico anche di tipo preventivo proattivo con moduli residenziali dedicati per target specifici di pazienti eleggibili dedicati al monitoraggio, all’osservazione intensiva e alla protezione dei rischi del malato e a garanzia della sicurezza degli operatori, nel contesto della dotazione standard da ottimizzare per la cura e l’assistenza continua del paziente con disturbo psichico critico e grave, incluse le patologie psichiatriche connesse alle dipendenze patologiche, per il quale non è obiettivamente prevedibile la dimissione dall’ospedale nel breve periodo, nonché per le psicopatologia dell’adolescenza, per i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione ed i pazienti autori di reato;
b) prevedere la presenza di un’ équipe multidisciplinare costituita da infermieri, fisioterapisti, assistenti sociali, psicologi, medici internisti, geriatri, fisiatri, psichiatri, con un dimensionamento sufficiente per poter garantire tutte le diverse tipologie di attività di cura, in raccordo funzionale con i competenti uffici giudiziari”.
L’enfasi è posta sul ricovero h 24 anche di lunga durata in regime ospedaliero come condizione; importante è anche la citazione del “raccordo funzionale con i competenti uffici giudiziari”.
– d.d.l. 1179 Zaffini e altri (Fratelli d’Italia), sottoscritto anche da Giovanna Petrenga e Antonio Guidi, già ministro della famiglia nel governo Berlusconi I, del gruppo parlamentare “Noi moderati”, Disposizioni in materia di salute mentale , presentato il 27 giugno 2024. Anche il disegno di legge Zaffini si muove dentro una visione allarmata dello stato attuale dell’assistenza psichiatrica con una enfasi sulla prevenzione e la sicurezza degli operatori e dei famigliari e propone la reintroduzione de facto della “pericolosità sociale” come aggettivazione del disturbo mentale. Al Ministero dell’Interno, infatti, di concerto con quello della Giustizia, sentito il Ministero della Salute, è assegnato il compito di individuare le misure di sicurezza utili al contenimento dei comportamenti violenti, normando, e quindi legittimando, i trattamenti coattivi fisici, farmacologici e ambientali.
Il lavoro di cura si propone si svolga, oltre che nei Centri di salute mentale, negli SPDC nei Day Hospital, e nei Centri Diurni anche in Strutture residenziali psichiatriche a carattere intensivo (SRP 1), a carattere estensivo (SRP 2) e per interventi socio-riabilitativi (SRP 3), nei Servizi per le dipendenze patologiche. Da adottare Protocolli di collaborazione fra DSM e i Servizi di emergenza e urgenza.
Sono ridefinite funzione, sedi e finalità degli Accertamenti Sanitari Obbligatori (ASO) comunque fuori dagli SPDC.
Il TSO è proposto diventi di durata minima di 15 giorni (la legge del 1978 poneva il limite dei 7 giorni); in deroga alla legge 833/78, si prevede spossa che possa essere eseguito anche in carcere, in speciali “Sezioni sanitarie psichiatriche”. Quanto alle REMS, sono confermate strutture del DSM; non vi si applica il Regolamento penitenziario, non devono avere più di 25 posti letto.
Interessante la proposta di cui al punto h del comma 3 dell’art. 7 che fa divieto di “realizzare più moduli di REMS in un solo edificio” e di “istituire le residenze presso i locali o gli istituti in precedenza adibiti a ospedale psichiatrico, ospedale psichiatrico giudiziario o istituto di pena (…)” perché, se approvata, comporterebbe la chiusura delle REMS di Castiglione delle Stiviere, uniche per tutta la Lombardia.
Partendo dalle quattro proposte presentate si apre la discussione in Parlamento, con l’obiettivo di arrivare alla proposta di un testo da approvare in Commissione.
La materia è scottante perché riguarda il diritto alla salute, i diritti di persone con vite e relazioni difficili , il buon funzionamento dello Stato sociale in tutti i territori, il sapere declinato nelle relazioni fra operatori professionali e utenti, il sapere trasmesso nei luoghi di formazione, le Università, che non possono chiamarsi fuori in nome dell’autonomia delle scienze psichiatriche, il rispetto della dignità di tutte e tutti.
Forte è l’attacco alla legislazione del 1978, in particolare nel ddl del gruppo senatoriale di Fratelli d’Italia, che privilegia l’intervento del Ministero dell’Interno e della Giustizia su quello della Salute.
La sfida lanciata è forte e va raccolta.
Luigi Benevelli
1L’articolo 36 del Regolamento del Senato prevede l’assegnazione ad una Commissione permanente della stesura di un disegno di legge che nel testo approvato arriva all’Assemblea per la sola votazione degli articoli e finale.
0 commenti