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di Manlio Converti

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE SULLA “MEDICINA DI GENERE LGBT E DI CONTRASTO ALL’OMOFOBIA”

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29 agosto, 2019 - 15:02
di Manlio Converti

AMIGAY Associazione Medica Italiana Good As You Medici e Professionisti della Sanità LGBT e Gayfriendly promuove a partire dalla Regione Campania la seguente:

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE SULLA
“MEDICINA DI GENERE LGBT E DI CONTRASTO ALL’OMOFOBIA”

 

Art. 1) Sulla base dell’Art. 3 della legge 3/2018, sulla applicazione e diffusione della medicina di genere nel Servizio sanitario nazionale, nel senso della divulgazione, formazione e indicazione di pratiche sanitarie, che, nella ricerca, nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura, tengano conto delle differenze derivanti dal genere, al fine di garantire la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale in modo omogeneo sul territorio nazionale anche per le persone intersessuali, omosessuali, transessuali, ecc (LGBT) sotto l’egida dell’Istituto superiore di sanità, in coerenza con gli indirizzi promossi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, con i principi di cui all'articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta di Nizza), delle risoluzioni del Consiglio d'Europa (1728) 2010 e (2048) 2015, della risoluzione 380 del 26 marzo 2015 del Congresso dei poteri regionali e locali del Consiglio d'Europa (Garantire i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT): una responsabilità delle città e regioni europee), della risoluzione del Parlamento europeo A3 0028/94 sulla parità dei diritti per gli omosessuali, della risoluzione del Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite A/HRC/17/19, del 17 giugno 2011, sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere, della raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri del 31 marzo 2010 CM/REC (2010) 5, nonché in ottemperanza agli articoli 2 e 3 della Costituzione, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e d) dello Statuto regionale, secondo i principi della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro regionale per la parità e contro le discriminazioni di genere), e secondo le ultime note del Sottosegretario alle Pari Opportunità sottoscritte dal Ministero della Salute, si istituisce un Percorso nella Regione Campania per la “Medicina di Genere LGBT e di Contrasto all’Omofobia”.

Art. 2) Il Percorso di cui all'art. 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi:

           a) previsione di un approccio interdisciplinare tra le diverse aree mediche e le scienze umane che tenga conto delle differenze derivanti dal genere, al fine di garantire l'appropriatezza Evidence Based della ricerca, della prevenzione, della diagnosi e della cura delle persone LGBT;
         b) promozione e sostegno della ricerca biomedica, farmacologica e psico-sociale basata sulle differenze di genere, anche attraverso una modifica inclusiva della Anagrafica Sanitaria;
         c) promozione e sostegno dell'insegnamento della Medicina di Genere LGBT e Sex Orienteering, garantendo adeguati livelli di formazione e di aggiornamento del personale medico e sanitario;
          d) promozione e sostegno dell'informazione pubblica sulla salute e sulla gestione delle malattie, in un'ottica di differenza di genere.
          e) il percorso si intende nell’arco integrale del ciclo di vita e coinvolge i genitori, partner e prole, fin dal corso pre-parto, attraverso infanzia, adolescenza, età fertile, età adulta, terza età e fine vita.
         f) si promuove uno studio di valutazione di modifica anagrafica da proporre alle istituzioni nazionali per includere le persone LGBT nel rispetto almeno dei tre principali assi del Sex Orienteering (persone intersessuali, persone transessuali, persone omosessuali).
           g) si vieta ogni operazione ai genitali esterni/interni o uso di ormoni nel perinatale o in età infantile, senza il consenso della persona interessata (intersessuale o adolescente gender variant) a meno di cause esiziali ampiamente giustificate.
         h) si vieta ogni tipo di terapia riparativa o di conversione o come dir si voglia per modificare orientamento sessuale e identità di genere, a qualunque titolo, da parte di personale sanitario pubblico, privato o convenzionato.
          i) si garantisce il Diritto al Coming Out del Personale sanitario oltre che dell'utenza e dei loro parenti, con il compito da parte del Personale sanitario di vegliare sul rispetto di tale diritto in ogni ambiente, anche in assenza delle persone interessate

          l) si garantisce nei LEA l'accesso agli screening indipendente dal sesso anagrafico per le persone transgender, transessuali o intersessuali; allo stesso gruppo di persone si garantisce l'uso gratuito sotto controllo medico di Ormoni Cross-Sex durante l'intero arco di vita

Art. 3) Il Tavolo Tecnico per la Medicina di Genere, la Commissione alle Pari Opportunità e la Commissione per la Medicina di Genere, nel rispetto dei ruoli istituzionali e delle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, avranno il compito di emanare apposite raccomandazioni rispetto a specifici percorsi di prevenzione, diagnosi, cura, e di contrasto all'omofobia e alla violenza di genere, nonché di verifica periodica dell'attuazione di questa legge regionale, destinate principalmente alle ASL, Aziende Ospedaliere autonome, istituzioni sanitarie private o convenzionate, Facoltà Sanitarie e per conoscenza agli Ordini e ai Collegi delle professioni sanitarie, alle società scientifiche, sindacati e alle associazioni di operatori sanitari non iscritti a Ordini o Collegi, volte a promuovere l'applicazione della Medicina di Genere LGBT ed il contrasto all'Omofobia e alla Violenza di Genere su tutto il territorio della Regione Campania e in rete con le rispettive istituzioni nazionali per elaborare e diffondere le migliori pratiche. Ogni anno, seguendo i percorsi nazionali e regionali, anche attraverso la modifica della anagrafica sanitaria, dovranno essere composte valutazioni nel merito di un piano triennale elaborato dalle rispettive competenze del Tavolo Tecnico e della Commissione per la Medicina di Genere.

Art. 4) Seguendo i successivi decreti attuativi del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sarà predisposto un Piano formativo regionale per la Medicina di Genere LGBT, all’interno dei percorsi di Medicina di Genere, volto a garantire la conoscenza e l'applicazione dell'orientamento alle differenze di genere nella ricerca, nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura. A tal fine, sono promossi specifici studi presso i corsi di laurea delle professioni sanitarie nonché nell'ambito dei piani formativi delle aziende sanitarie con requisiti per l'accreditamento nell'educazione continua in medicina.

Art. 5) La Regione assicura l'accesso ai servizi e agli interventi ricompresi nelle materie di competenza regionale senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall’identità di genere e garantisce altresì al personale sanitario il Diritto al Coming Out, nonché il sostegno al Coming Out da parte di tutto il personale sanitario. Il Servizio sanitario regionale, i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari sostengono e promuovono iniziative di informazione, consulenza e sostegno sulle tematiche specifiche che coinvolgono le persone gay e lesbiche, transessuali, transgender e intersessuali, soprattutto nel merito del Sex Orienteering ed il contrasto all’omofobia (con cui si intende anche ogni altra forma di discriminazione delle persone LGBT). Le medesime iniziative sono offerte ai genitori e alle famiglie.

Art. 6) La Regione promuove e sostiene progetti e interventi di accoglienza, soccorso, protezione e sostegno alle vittime di discriminazione o di violenza commesse in ragione della loro condizione intersessuale, del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere, da parte di familiari, partner, sanitari o terzi, nell'ambito del sistema integrato dei servizi alla persona presenti sul territorio ed avvalendosi delle risorse regionali contro le discriminazioni, nonché degli istituti di garanzia regionali per quanto di competenza.

Art. 7) All'attuazione delle disposizioni contenute nella presente Legge Regionale si provvede, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La Regione promuove gli interventi di cui al presente articolo in coerenza con il Piano sociale e sanitario regionale, con il Piano regionale per la promozione della salute e prevenzione e con gli altri strumenti di programmazione e pianificazione di settore, la Regione può stipulare protocolli d’intesa e convenzioni con enti pubblici, organizzazioni di volontariato e associazioni, iscritte nei registri previsti dalla legislazione vigente in materia, impegnate in attività rispondenti alle finalità di cui alla presente legge.

Art. 8) Ogni altro riferimento legislativo o comma relativo alle materie suddette è abrogato.

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