DI DIRITTO E DI ROVESCIO
Legge e Giustizia dalla parte dei più fragili
di Emilio Robotti

Voilà, il mostro è servito: un’altra goccia di benzina in un mare in fiamme.

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8 febbraio, 2017 - 10:36
di Emilio Robotti

E’ noto che la qualità dell’informazione nostrana, specie quando tratta di argomenti “sensibili” o ritenuti tali per il grande pubblico (qualsiasi cosa che riguardi immigrazione e profughi, ad esempio) non brilla per etica né per deontologia professionale e che non pochi organi di informazione hanno una vera e propria linea editoriale tesa a dimostrare tesi precostituite, piuttosto che indagare i fenomeni ed offrirne una rappresentazione quanto più possibile corretta e depurata dalle proprie preesistenti opinioni.
Gli esempi sono molti, ma vorrei raccontarne uno del quale sono stato testimone diretto.
Capita che allo sportello di Avvocato di Strada di Genova (del quale dalla costituzione sono coordinatore e che offre assistenza legale gratuita ai senza fissa dimora ed alle vittime della tratta) ospitato dalla Comunità di S. Benedetto al Porto, venga preso in carico il caso di una signorina straniera, richiedente asilo ed in attesa di essere sentita dalla Commissione territoriale per il diritto di asilo che dovrà decidere sulla sua domanda. La signorina, che chiameremo con il nome di fantasia Anna, era ospitata in una delle strutture di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale, ma aveva ricevuto la notifica di un provvedimento prefettizio di revoca di tali misure, motivato con il fatto che si sarebbe resa colpevole di asserite inosservanze del regolamento della struttura e che, durante il colloquio con gli operatori della struttura nel quale sono state contestate tali violazioni del regolamento della struttura, ella avrebbe assunto “atteggiamenti aggressivi” nei confronti degli operatori della struttura di accoglienza. Nulla di penalmente rilevante o di particolarmente grave comunque, anche volendo concedere che quanto indicato nel provvedimento corrisponda al vero; in ogni caso, in conseguenza di tale colloquio in cui avrebbe assunto atteggiamenti aggressivi nei confronti della struttura, ad Anna venne notificato un provvedimento di revoca delle misure di accoglienza, ovvero rimase letteralmente sulla strada, senza più un tetto né vitto ed alloggio. Allo sportello dove ricevo Anna insieme ad altri volontari, informata sulla possibilità di impugnare tale provvedimento perché esso appare illegittimo sotto vari profili, Anna decide di darmi mandato per ricorrere al TAR contro l’ordinanza prefettizia.
Presento quindi  in suo nome il ricorso poco prima di Natale 2016 con richiesta di sospensiva; il TAR all’udienza di Gennaio 2017 ritiene che ci siano gli elementi per poter decidere subito nel merito il ricorso con sentenza “breve”, motivata sinteticamente, anziché decidere se concedere la sospensiva e poi in seguito affrontare nuovamente la questione nel merito: si tratta di una possibilità che il Giudice Amministrativo può percorrere quando ritiene che il ricorso sia a Suo particolarmente fondato (o al contrario palesemente infondato o inammissibile).
Ai primi di febbraio 2016 mi viene notificata la Sentenza, che condivido subito con soddisfazione con gli altri/e volontari/e di Avvocato di Strada, nonché segnalandola in vari ambiti professionali relativi alla materia dell’immigrazione e della protezione internazionale; ma mi astengo da qualsiasi segnalazione alla stampa.
Il ricorso è stato infatti accolto e la Prefettura è stata condannata (giustamente, come succede al cittadino che perda il ricorso) al pagamento delle spese di causa, che quando erogate, detratte le anticipazioni e le imposte, verranno versate dal difensore all’Associazione Avvocato di Strada per la realizzazione dei suoi nobili fini, come previsto dallo statuto dell’associazione ed impegno degli avvocati volontari che prestano servizio allo sportello
Seppure sinteticamente, il TAR nell’accogliere il ricorso non ha fatto altro che seguire la propria giurisprudenza ed applicare un principio di diritto, tra i tanti, che sono posti a baluardo dei diritti di tutti, senza distinzione; non è entrato nel merito delle contestazioni mossa ad Anna, che peraltro non sembrano poi così gravi: se giungeste rischiando la vita in Italia passando dalle mani dei trafficanti di esseri umani e vi dicessero che pensano di cacciarvi via dalla struttura di accoglienza dove aspettate da mesi di essere sentiti dalla Commissione che deciderà se potete rimanere o verrete rispediti a “casa”, pensate che potreste reagire in modo “aggressivo”, o dimostrando la massima flemma? Né il TAR ha preso in considerazione gli altri motivi di ricorso, fermandosi al primo che ha ritenuto “assorbire” tutti gli altri.
 
Il TAR per la Liguria ha riscontrato nella vicenda di Anna la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, (omissione della preventiva comunicazione di avvio del procedimento di revoca, in assenza in questo caso anche di esplicitate e particolari esigenze di celerità della procedura). Non si tratta come potrebbe apparire solo di un semplice vizio “formale”, di un cavillo da azzeccagarbugli: la Prefettura non ha consentito ad Anna di potersi difendere, magari assistita da una persona comunque di sua fiducia; non ha potuto dire che le accuse nei suoi confronti non fossero vere, che fossero esagerate, oppure ammettere che corrispondessero a verità, ma potendo fornire una giustificazione accettabile per quei comportamenti. Anna non ha potuto insomma difendersi prima di essere colpita da una sanzione, potendo così solo subirla o impugnarla.
La comunicazione di revoca delle misure di accoglienza era necessaria perché la revoca delle misure di accoglienza nei confronti di un richiedente asilo, in base al diritto dell’Unione Europea (cfr. art. 20 comma 4 della direttiva del Parlamento europeo 26.6.2013, n. 2013/33/UE; l’Unione Europea è anche l’Europa dei Diritti, non solo quella dei vincoli di bilancio e dello spread) ha natura sanzionatoria, riveste un carattere eminentemente discrezionale, e postula, pertanto, una valutazione in concreto della singola fattispecie e della particolare situazione della persona interessata (anche sotto il profilo della proporzionalità̀ della sanzione rispetto alla gravità delle condotte accertate, cfr. art. 20 comma 5 della direttiva n. 2013/33/UE), da effettuarsi soltanto a seguito di un pieno ed effettivo contraddittorio procedimentale, nelle parole del TAR per la Liguria. Insomma, io Amministrazione penso di toglierti vitto ed alloggio, di metterti sulla strada, ma prima ti devo consentire di difenderti, e comunque devo irrogare un provvedimento così grave solo a fronte di fatti che siano di particolare gravità anche tenendo conto della tua specifica situazione personale di soggetto fragile, in quanto profugo (e magari donna, o minore, o disabile e via dicendo).
Senonché una notissima emittente a carattere locale ha dato immediatamente notizia della Sentenza sulla Sua pagina Web e Facebook. Il testo non si dilunga sulle considerazioni che precedono, ma nella sua sinteticità è sostanzialmente anodino, ma corretto.
Il Titolo però è: “Donna migrante aggredisce gli operatori: il TAR annulla la revoca dell’accoglienza”.
E così l’articolo assume un significato opposto a quanto abbiamo appena detto: voilà, il mostro è servito, il profugo o il migrante è diventato pericoloso. Il fatto più grave è che questo è solo un piccolo, piccolissimoo esempio di un fenomeno (dis)informativo molto più vasto, su cui squallidi personaggi politici costruiscono le proprie miserie politiche. Qui ed oltreoceano.

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